Sovraffollate tutte le Carceri pugliesi. A Lecce e Taranto ispezione dei Radicali Italiani


Carcere Lecce Borgo San NicolaTutte le dieci Carceri esistenti nella Regione Puglia sono gravemente sovraffollate. Potrebbero ospitare, al massimo, 2.298 detenuti ed invece, attualmente, ne contengono 3.192, 486 dei quali di nazionalità straniera. Conti alla mano, ci sono 894 persone in più per cui l’indice di affollamento del 138,9%. Ai primi posti c’è la Casa di Reclusione di Altamura (156,62%), poi le Case Circondariali di Lecce (150,41%) e Brindisi (150%).

Lo sostiene Emilio Enzo Quintieri, già membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani che, nei prossimi giorni, insieme agli esponenti radicali Valentina Anna Moretti e Annarita Digiorgio, si recherà negli Istituti Penitenziari di Lecce e Taranto per una visita ispettiva autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Nelle carceri pugliesi oltre al sovraffollamento quello che desta preoccupazione è la diffusa carenza del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che, purtroppo, incide negativamente non solo sulla sicurezza ma anche sul trattamento dei detenuti. Dovrebbero esserci 2.448 Poliziotti Penitenziari, divisi per ruoli, come prevede la pianta organica mentre ne sono in servizio soltanto 2.159. Mancano 289 unità, molte delle quali appartenenti al ruolo dei Commissari (30/26), Ispettori (242/131), Sovrintendenti (249/103) e Agenti/Assistenti (1.927/1899). Gli stabilimenti penitenziari con meno personale sono quelli di Brindisi (161/127), Taranto (340/285) e Foggia (322/281). Un pochino meglio, ma non troppo, tutti gli altri sette.

Mercoledì pomeriggio, la Delegazione di Radicali Italiani, ispezionerà la Casa Circondariale di Lecce e la mattina seguente quella di Taranto. Nel primo Istituto diretto dalla Dott.ssa Rita Russo, avente una capienza di 617 posti, sono presenti 928 detenuti, 169 dei quali stranieri (311 sono in esubero). 365 sono gli imputati e 563 i condannati. L’indice di affollamento è del 150,41%. Mancano 72 unità di Polizia Penitenziaria (15 Ispettori, 49 Sovrintendenti e 8 Agenti/Assistenti). Al completo solo i Commissari (4/4).

Carcere di TarantoNel Penitenziario di Taranto, diretto dalla Dott.ssa Stefania Baldassari, la cui capienza è di 306 posti, sono ristrette 438 persone, 47 delle quali straniere. 203 sono gli imputati e 235 i condannati. Qui i detenuti in esubero sono 132 e l’indice di affollamento è del 143,14%. Anche qui sono numerose le unità di Polizia Penitenziaria mancanti (55). La pianta organica prevede 340 Poliziotti Penitenziari ma ne sono in servizio appena 285. Escluso il ruolo dei Commissari (4/4), gli altri sono tutti sottorganico: Ispettori (35/14), Sovrintendenti (29/13) e Agenti/Assistenti (272/254).

Insufficienti in entrambi gli Istituti Penitenziari anche i Funzionari della professionalità giuridico pedagogica (a Lecce c’è ne sono 8 su 10 ed a Taranto 4 su 8) nonché il personale amministrativo (a Lecce 39 in servizio su 50 ed a Taranto 14 su 25).

Probabilmente, nel Carcere di Lecce, la percentuale di sovraffollamento è ancora più alta – conclude il radicale calabrese Emilio Enzo Quintieri – poiché alcune Sezioni, proprio di recente, sono state chiuse per lavori di ristrutturazione, comportando la riduzione dei posti disponibili. Ne sapremo di più soltanto dopo aver fatto la visita.

Carceri, Per i rimedi risarcitori compensativi non occorre la gravità ed attualità del pregiudizio


Corte di cassazione1Con decreto del 13.11.2014 il Magistrato di Sorveglianza di Foggia dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza con la quale Koleci Alban, detenuto presso la Casa Circondariale di Foggia, chiedeva il risarcimento per le condizioni inumane di detenzione ai sensi dell’art. 35-ter legge n. 354 del 1975 (Ord. Pen.), come introdotto dall’art. 1 d.l. n. 92 del 2014 conv. nella legge n. 117 del 2014.

Riteneva, a ragione, che presupposto necessario ai fini del risarcimento in forma specifica della riduzione della pena detentiva da espiare, di competenza del Magistrato di Sorveglianza, è l’attualità del pregiudizio al momento della richiesta, siccome previsto dall’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen., espressamente richiamato dall’art. 35-ter, comma 1, Ord. Pen.; in mancanza dell’attualità, unico risarcimento possibile è quello di competenza del giudice civile, previsto dal comma 3 dell’art. 35-ter citato, della liquidazione di una somma di danaro di euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale vi è stato pregiudizio.

Rilevava, quindi, che, nella specie, il detenuto aveva formulato la richiesta con riferimento al periodo compreso tra il 14.8.2009 ed il 29.10.2014 «lasciando intendere che al momento della presentazione della domanda, il 31.10.2014, il pregiudizio fosse cessato, seppure da pochi giorni».

L’interessato ha proposto personalmente ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione all’ art. 35-ter Ord. Pen..

Preliminarmente rilevava che nell’istanza avanzata il 29.10.2014 era stato precisato che le condizioni inumane, vissute per complessivi 1.405 giorni presso gli istituti di pena indicati, «persistono a tutt’oggi».

Contestava, comunque, che il rinvio dell’ art. 35-ter, comma 1, Ord. Pen. al pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen. si riferisca anche ai presupposti di «gravità» ed «attualità», dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente al tipo di pregiudizio dei diritti del detenuto determinato da un comportamento dell’Amministrazione Penitenziaria.

La interpretazione sostenuta nel provvedimento impugnato, ad avviso del ricorrente, non è conforme alla ratio ed alle finalità perseguite dal legislatore attraverso l’introduzione della norma, in particolare, quella di prevedere uno strumento effettivo ed immediato di tutela per i detenuti contro il pregiudizio derivante da condizione detentiva inumana e degradante.

Inoltre, se si dovesse avallare l’interpretazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, stante la ripartizione di competenza tra magistrato di sorveglianza e giudice civile come prevista dall’ art. 35-ter Ord. Pen., rimarrebbero esclusi da ogni forma di tutela tutti i condannati ancora detenuti in espiazione di pena per i quali la condizione degradante sia cessata. Questi, infatti, non potrebbero agire dinanzi al giudice civile in quanto ancora ristretti e, comunque, verrebbero privati della possibilità di ottenere il rimedio risarcitorio in forma specifica al quale può provvedere soltanto il magistrato di sorveglianza. Conseguentemente, deve ritenersi che presupposto per proporre il reclamo di cui all’ art. 35-ter Ord. Pen. al magistrato di sorveglianza sia soltanto l’attuale stato di detenzione dell’istante e la prospettazione delle circostanze di fatto dalle quali desumere l’esistenza del pregiudizio da condizione detentiva inumana e degradante.

La Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, ha stabilito che “la ritenuta esclusione del rimedio risarcitorio di competenza del magistrato di sorveglianza, disciplinato dal comma 1 e 2 dell’art. 35-ter Ord. Pen., per coloro che in costanza di detenzione lamentino il pregiudizio derivante da condizioni di carcerazione inumane in violazione dell’art. 3 CEDU non più attuali, perché rimosse, non risulta conforme, sotto il profilo logico-sistematico, alle finalità proprie delle disposizioni introdotte dal legislatore in materia di ordinamento penitenziario nel 2013 e 2014, per porre termine alle condizioni di espiazione delle pene detentive ritenute in contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo secondo le indicazioni della Corte EDU (a partire dai casi Sulejmanovic e Torreggiani), per risarcire i pregiudizi derivati da tali condizioni e, più in genere, per realizzare un sistema di tutela dei diritti dei soggetti ristretti con maggiori caratteristiche di effettività e tempestività rispetto a quello esistente, sia pure modulato ed applicato secondo i correttivi interventi della Corte cost. e, in specie, della sentenza n. 26 del 1999.”

Inoltre, secondo i Giudici del Supremo Collegio “Pur avendo il legislatore ricondotto il pregiudizio derivato al detenuto dalle condizioni inumane e degradanti della carcerazione a quello più generale dell’esercizio dei diritti del soggetto ristretto, derivante dall’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dall’ordinamento penitenziario, attraverso il richiamo espresso del comma 1 dell’ art. 35-ter all’art. 69 comma 6 lett. b) Ord. Pen., ciò non autorizza a ritenere che le caratteristiche di «gravità» e «attualità» del pregiudizio indicate da tale ultima norma costituiscano presupposto essenziale per accedere al rimedio risarcitorío compensativo che può essere richiesto dal detenuto al magistrato di sorveglianza a norma del comma 1 e 2 dell’ art. 35-ter Ord. Pen.”

Per tale motivo, il provvedimento impugnato dal detenuto Koleci Alban, è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Magistrato di Sorveglianza di Foggia perché provveda alla trattazione della richiesta nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’Art. 35 bis comma 1 dell’Ordinamento Penitenziario.

Cass. Pen. Sez. I, n. 46966 del 16.07.2015 – Pres. Chieffi, Rel. La Posta, Ric. Koleci (clicca per scaricare)

conforme

Cass. Pen. Sez. I, n. 46967 del 16.07.2015, Pres. Chieffi, Rel. La Posta, Ric. Mecikian (clicca per scaricare)

 

 

Bernardini (Radicali): Soddisfatti dalla decisione della Cassazione. Ora intervenga il Ministro Orlando


Rita Bernardini“Un tempo, quando la Corte di Cassazione bocciava con cavilli indigeribili i referendum radicali, la chiamavamo “Cassazione di Giustizia”. Da un po’ di anni la musica è certamente cambiata e occorre dare atto che al “Palazzaccio” spesso si ripristina il diritto violato, in particolare, quando sono in gioco i diritti fondamentali della persona. La sentenza n. 46966 depositata dalla prima sezione penale ha dato infatti ragione ad un cittadino albanese che aveva subito cinque lunghi anni di detenzione in condizioni “inumane e degradanti” nel carcere di Foggia senza avere accesso ai risarcimenti (sconti di pena o indennizzi, peraltro ridicoli, in denaro) perché il Magistrato di Sorveglianza – a torto – aveva respinto la richiesta del detenuto in quanto, dopo 5 anni, era stato spostato in una cella più grande e più vivibile. Insomma, molti magistrati si sono letteralmente inventati la cosiddetta “attualità del pregiudizio” secondo la quale nel caso in cui siano rimosse le cause dei trattamenti disumani e degradanti, l’accesso ai risarcimenti per il passato avrebbe dovuto essere negato”.

Lo dice Rita Bernardini, ex Deputato e Segretario dei Radicali Italiani e membro dell’Assemblea dei legislatori del Partito Radicale. “Noi radicali – aggiunge – avevamo messo in guardia il Ministro della Giustizia Andrea Orlando su queste interpretazioni tanto fantasiose quanto ignobili dell’art. 35 ter dell’Ordinamento Penitenziario richiamando quanto stabilito dalla sentenza pilota “Torreggiani” della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo la quale i rimedi risarcitori dovevano essere effettivi, rapidi ed efficaci. Lo abbiamo fatto con un’interrogazione parlamentare depositata dall’on. Roberto Giachetti e con una “memoria” presentata il 5 maggio scorso al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che è chiamato a vigilare sull’esecuzione delle sentenze di condanna”. Bernardini conclude: “Ora mi appello direttamente al Ministro della Giustizia Adrea Orlando affinché – con un intervento chiaro di interpretazione della norma – ponga fine a queste manfrine che discreditano in nostro paese in una materia delicatissima per una democrazia come quella del rispetto dei diritti umani fondamentali”.

Carceri: Cassazione “detenuti in condizioni disumane, lo sconto di pena è retroattivo”


Alban Koleci ha ottenuto un giorno di riduzione ogni 10 trascorsi nei 5 anni in celle sovraffollate. Camere penali: “Verdetto coerente”. Associazione nazionale magistrati: “Applicare retroattività o l’Italia è fuorilegge e paga penali”. Sarà retroattivo lo sconto di pena per i detenuti che vivono o hanno vissuto in condizioni disumane: 24 ore di cella in meno ogni dieci giorni trascorsi dietro le sbarre o, in alternativa per chi è già libero, 8 euro al giorno a titolo di “rimedio risarcitorio”.

È destinata a fare giurisprudenza la sentenza con la quale la Cassazione ha accolto il ricorso di Alban Koleci, albanese rinchiuso a Foggia, che aveva chiesto la riduzione della pena pochi giorni dopo essere stato spostato in una cella a norma. “Un verdetto coerente, è giusto risarcire un detenuto che ha vissuto in condizioni incivili, rispetto alle quali 8 euro sono anche una miseria” commenta a ilfattoquotidiano.it Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione delle Camere Penali italiane. E i costi per lo Stato con migliaia di ricorsi pendenti davanti a magistrati di sorveglianza e giudici civili? “Sono 4mila i ricorsi presentati – spiega Marcello Bortolato, componente della giunta dell’Associazione nazionale magistrati – ma credo che all’Italia convenga attenersi a quanto stabilito dalla Corte di Strasburgo, per non dover poi pagare milioni e milioni di euro per le condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

Il caso di Foggia – Alban Koleci aveva chiesto al magistrato di sorveglianza la riduzione della pena da espiare, tenendo conto della permanenza per cinque anni (dal 14 agosto 2009 al 29 ottobre 2014) in una cella piccola “senza lo spazio di movimento necessario e in condizioni inumane”. Nel novembre 2014 il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta. La ragione? L’istanza non era “attuale” al momento della richiesta, perché pochi giorni prima di presentare ricorso Koleci era stato spostato in una cella a norma. Il detenuto è ricorso in Cassazione che, con la sentenza 46966, ha esteso gli effetti della sentenza Torreggiani.

La Cassazione estende gli effetti della sentenza Cedu – Si tratta della storica sentenza con la quale l’8 gennaio 2013 la Cedu ha condannato l’Italia a risarcire sette ricorrenti per il trattamento disumano e degradante subito in istituti penitenziari italiani. Si parla di somme comprese tra i 10.600 e i 23.500 euro (quest’ultima cifra per un periodo di detenzione di tre anni e tre mesi). I rimedi dello sconto di pena e del risarcimento di 8 euro sono stati introdotti con norme del 2013 e 2014 proprio dopo la sentenza della Cedu. Secondo la Suprema Corte, nulla autorizza a ritenere che le caratteristiche di “gravità e attualità” del pregiudizio “costituiscano presupposto essenziale per accedere al rimedio risarcitorio compensativo”. Così è stato accolto il ricorso di Koleci ed è stato annullato senza rinvio il decreto che gli negava lo sconto. Ora tutti gli atti tornano al magistrato di sorveglianza di Foggia perché faccia i calcoli dei giorni di carcere da sottrarre alla condanna.

La posizione dell’Anm – Ma quante sono le persone in carcere o gli ex detenuti che ora vedranno accolti i propri ricorsi? “In Italia oggi ci sono 52mila e 400 persone detenuti, le condizioni di sovraffollamento stanno migliorando, ma i casi pendenti sono circa 4mila” spiega Bortolato. Subito dopo le sentenze della Cedu in Italia la magistratura di sorveglianza si era spaccata proprio sull’interpretazione del termine “attualità”.

“Molti colleghi – continua – respingevano i ricorsi. La posizione dell’Anm è chiara: il rimedio risarcitorio deve essere applicato anche retroattivamente, anche perché altrimenti si rischia di incorrere nelle condanne della Corte Europea”. Un cambio di rotta dovuto evidentemente anche alle diverse condizioni delle carceri sotto il profilo del sovraffollamento: nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, il risarcimento è rappresentato dallo sconto di pena e non dagli 8 euro destinati a chi è già libero. “Che però – ribadisce Bortolato – sono sempre meno dei risarcimenti imposti dall’Europa”.

I numeri – Eppure solo poche settimane fa la Corte dei Conti ha diffuso la relazione che certifica un vero flop della politica carceraria degli ultimi governi. Basti pensare che i commissari straordinari che dal 2010 al 2014 hanno gestito il piano carceri hanno speso poco più di 52 milioni a fronte di una dotazione di 462 milioni e 769mila euro. E che gli interventi immobiliari finanziati dallo Stato, hanno realizzato solo 4.415 posti detentivi invece degli 11.934 previsti. Oltre 52mila persone oggi sono rinchiuse in 202 istituti di pena. Anche se i problemi non sono del tutto risolti il periodo buio dell’Italia per quanto riguarda il sovraffollamento delle carceri è stato quello del triennio 2010-2013.

“Solo in quegli anni 3mila detenuti si sono rivolti alla Corte europea – spiega Simona Filippi, difensore civico dell’associazione Antigone – che, a sua volta, dopo l’introduzione delle norme italiane, rimandava i casi ai nostri magistrati. E molti di loro hanno rigettato le istanze”. Dunque migliaia di casi partono da lontano. “Dal settembre 2009 e fino al gennaio 2013 (quando fu emessa la sentenza Torreggiani, nda) come associazione Antigone – dice Simona Filippi – abbiamo raccolto circa 2mila e 400 richieste di detenuti”. Chi è già libero, per avere il risarcimento, dovrà rivolgersi al tribunale civile. Solo a Roma, nella seconda sezione, attualmente ci sono circa 300 richieste.

Le reazioni – Secondo Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione Camere Penali italiane, questa sentenza ha applicato un principio corretto “sottolineando ancora una volta la necessità di seguire in primis l’articolo 27 della Costituzione, che parla della funzione educativa del carcere”. La corsa alle richieste risarcitorie potrebbe costare molto allo Stato. “Un calcolo impossibile da fare – spiega Migliucci – perché bisogna tenere conto dei giorni di pena per ciascun detenuto, ma anche del fatto che in molti non conoscono i propri diritti e non arrivano al ricorso”. È prudente Felice Casson, ex magistrato e vicepresidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. “Condivido in casi come questo la riduzione della pena, perché garantisce un diritto fondamentale della persona – dice a ilfattoquotidiano.it – mentre valuterei caso per caso la questione del risarcimento economico per chi non è più in condizioni di disagio”.

Luisiana Gaita

Il Fatto Quotidiano, 29 novembre 2015