Il Consiglio Superiore della Magistratura, riunitosi lo scorso 26 marzo a Roma a Palazzo dei Marescialli, con pochi Consiglieri presenti e tanti da remoto, ha bocciato l’operato del Governo, per quanto concerne le misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 negli Istituti Penitenziari della Repubblica, contenute nel Decreto Legge n. 18/2020 cd. “Decreto Cura Italia”. Il parere del Plenum del Csm è stato approvato con una maggioranza risicata (12 voti a favore, 7 contrari e 6 astensioni). Hanno votato contro, pur criticando il Decreto Legge del Governo, i Consiglieri laici della Lega Nord e del Movimento Cinque Stelle e i togati Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo (il primo di Autonomia e Indipendenza, il secondo indipendente). si è astenuto il Gruppo di Area (Associazione dei Magistrati Progressisti) mentre tutti gli altri Consiglieri hanno votato a favore, compreso il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone e Giovanni Salvi.
In particolare, per quanto riguarda le misure introdotte con gli Articoli 123 e 124, incidenti sulla esecuzione della pena e valevoli dall’entrata in vigore del Decreto Legge fino al 30 giugno 2020, l’Assemblea di Palazzo dei Marescialli, si è pronunciata negativamente, bollandole come del tutto inadeguate ed insufficienti a far fronte alle esigenze di contenimento del contagio nelle carceri sovraffollate, esigenze che lo stesso legislatore ha di fatto ritenuto indifferibili. Infatti, l’aver reso l’utilizzo dei mezzi elettronici di controllo una condizione per la concreta fruizione della misura tutte le volte in cui la pena da eseguire sia superiore a sei mesi contribuirà significativamente a render l’istituito della detenzione domiciliare ‘in deroga’ inadeguato a conseguire le finalità, esplicitate nella relazione illustrativa, di una riduzione del sovraffollamento carcerario nell’ottica di contenere l’elevato rischio di un diffuso contagio all’interno degli Istituiti Penitenziari e di una migliore gestione dell’emergenza sanitaria. Inoltre, una parte numericamente non esigua della popolazione detenuta non potrà, infatti, avere accesso alla misura per l’indisponibilità di un effettivo domicilio. Per quanto concerne invece le licenze premio ai detenuti ammessi al regime di semilibertà, per limitare il rischio di contagio riducendo i loro rientri negli Istituti Penitenziari, il Governo ha previsto la possibilità che le licenze possano avere una durata superiore ai 45 giorni annui, sino al 30 giugno 2020, in deroga a quanto stabilito dall’Art. 52 dell’Ordinamento Penitenziario.
Secondo il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, l’esigenza di assicurare negli Istituti Penitenziari la tutela del diritto alla salute dei detenuti, degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, degli operatori e di tutto il personale che vi opera, l’eccezionale gravità della situazione epidemiologica del paese che rende concreto il rischio di una diffusione del contagio all’interno degli Istituti di pena, la necessità di scongiurare scelte ben più radicali e drammatiche che si imporrebbero in quest’ultimo caso, rendono indifferibile l’adozione di soluzioni atte a ridurre le condizioni di sovraffollamento carcerario. In difetto di un significativo mutamento di prospettiva da parte del legislatore, la Magistratura di Sorveglianza si troverà a svolgere un difficile ruolo di supplenza, con l’assunzione di gravi responsabilità. I Giudici di Sorveglianza, infatti, dovranno ricercare soluzioni adeguate a contemperare la sicurezza collettiva con l’esigenza di garantire la massima tutela della salute dei detenuti e di tutti coloro che operano all’interno degli Istituti Penitenziari, muovendosi in un quadro normativo che non offre strumenti per risolvere il problema strutturale del sovraffollamento che, in considerazione dei gravi rischi che determina per la salute collettiva, richiede precise e urgenti scelte da parte del legislatore. Infine, in considerazione della situazione di sovraffollamento carcerario e della ratio dell’Art. 123, volto a ridurre la popolazione carceraria nella fase dell’emergenza sanitaria, si rileva l’opportunità di interventi tesi a differire l’ingresso in carcere di condannati a pene brevi per reati non gravi, per il solo periodo corrispondente alla durata dell’emergenza epidemiologica.
Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul “Decreto Cura Italia”
Emilio Enzo Quintieri