Coronavirus, il Csm boccia il Decreto del Governo sulle Carceri perché inadeguato ed insufficiente


Consiglio Superiore della MagistraturaIl Consiglio Superiore della Magistratura, riunitosi lo scorso 26 marzo a Roma a Palazzo dei Marescialli, con pochi Consiglieri presenti e tanti da remoto, ha bocciato l’operato del Governo, per quanto concerne le misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 negli Istituti Penitenziari della Repubblica, contenute nel Decreto Legge n. 18/2020 cd. “Decreto Cura Italia”. Il parere del Plenum del Csm è stato approvato con una maggioranza risicata (12 voti a favore, 7 contrari e 6 astensioni). Hanno votato contro, pur criticando il Decreto Legge del Governo, i Consiglieri laici della Lega Nord e del Movimento Cinque Stelle e i togati Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo (il primo di Autonomia e Indipendenza, il secondo indipendente). si è astenuto il Gruppo di Area (Associazione dei Magistrati Progressisti) mentre tutti gli altri Consiglieri hanno votato a favore, compreso il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone e Giovanni Salvi.

In particolare, per quanto riguarda le misure introdotte con gli Articoli 123 e 124, incidenti sulla esecuzione della pena e valevoli dall’entrata in vigore del Decreto Legge fino al 30 giugno 2020, l’Assemblea di Palazzo dei Marescialli, si è pronunciata negativamente, bollandole come del tutto inadeguate ed insufficienti a far fronte alle esigenze di contenimento del contagio nelle carceri sovraffollate, esigenze che lo stesso legislatore ha di fatto ritenuto indifferibili. Infatti, l’aver reso l’utilizzo dei mezzi elettronici di controllo una condizione per la concreta fruizione della misura tutte le volte in cui la pena da eseguire sia superiore a sei mesi contribuirà significativamente a render l’istituito della detenzione domiciliare ‘in deroga’ inadeguato a conseguire le finalità, esplicitate nella relazione illustrativa, di una riduzione del sovraffollamento carcerario nell’ottica di contenere l’elevato rischio di un diffuso contagio all’interno degli Istituiti Penitenziari e di una migliore gestione dell’emergenza sanitaria. Inoltre, una parte numericamente non esigua della popolazione detenuta non potrà, infatti, avere accesso alla misura per l’indisponibilità di un effettivo domicilio. Per quanto concerne invece le licenze premio ai detenuti ammessi al regime di semilibertà, per limitare il rischio di contagio riducendo i loro rientri negli Istituti Penitenziari, il Governo ha previsto la possibilità che le licenze possano avere una durata superiore ai 45 giorni annui, sino al 30 giugno 2020, in deroga a quanto stabilito dall’Art. 52 dell’Ordinamento Penitenziario.

Secondo il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, l’esigenza di assicurare negli Istituti Penitenziari la tutela del diritto alla salute dei detenuti, degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, degli operatori e di tutto il personale che vi opera, l’eccezionale gravità della situazione epidemiologica del paese che rende concreto il rischio di una diffusione del contagio all’interno degli Istituti di pena, la necessità di scongiurare scelte ben più radicali e drammatiche che si imporrebbero in quest’ultimo caso, rendono indifferibile l’adozione di soluzioni atte a ridurre le condizioni di sovraffollamento carcerario. In difetto di un significativo mutamento di prospettiva da parte del legislatore, la Magistratura di Sorveglianza si troverà a svolgere un difficile ruolo di supplenza, con l’assunzione di gravi responsabilità. I Giudici di Sorveglianza, infatti, dovranno ricercare soluzioni adeguate a contemperare la sicurezza collettiva con l’esigenza di garantire la massima tutela della salute dei detenuti e di tutti coloro che operano all’interno degli Istituti Penitenziari, muovendosi in un quadro normativo che non offre strumenti per risolvere il problema strutturale del sovraffollamento che, in considerazione dei gravi rischi che determina per la salute collettiva, richiede precise e urgenti scelte da parte del legislatore. Infine, in considerazione della situazione di sovraffollamento carcerario e della ratio dell’Art. 123, volto a ridurre la popolazione carceraria nella fase dell’emergenza sanitaria, si rileva l’opportunità di interventi tesi a differire l’ingresso in carcere di condannati a pene brevi per reati non gravi, per il solo periodo corrispondente alla durata dell’emergenza epidemiologica.

Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul “Decreto Cura Italia”

Emilio Enzo Quintieri

 

Fatta la riforma, gabbato il Ministro. Italia resta Paese della carcerazione preventiva


arresto-manetteFin dall’inizio, uno si domanda se la vera vergogna siano i dati in sé, oppure il fatto che appena un tribunale su tre abbia deciso di rispondere al ministero della Giustizia. Perché la richiesta del ministro Andrea Orlando era sacrosanta: Orlando aveva chiesto agli uffici giudiziari di tutta Italia di raccontare come abbia funzionato la custodia cautelare nell’ultimo anno.

Non era una curiosità peregrina. Il ministro voleva sapere quali effetti avesse avuto la legge 47 del 16 aprile 2015, entrata in vigore lo scorso 8 maggio, che ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale rendendo più stringenti le regole che stabiliscono la custodia in carcere. Ed è la stessa legge 47 che prevede l’analisi di funzionamento, perché il governo deve presentare una relazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno. Ebbene, a Orlando hanno (vergognosamente) risposto appena 48 uffici giudiziari su 136: prevalentemente si tratta di tribunali piccoli, l’unica eccezione la fa Napoli. E soltanto sette uffici corrispondono a direzioni distrettuali antimafia.
Passando poi ai dati, la vergogna aumenta. Sulle 12.959 misure cautelari personali disposte da questi 48 tribunali, la custodia cautelare in carcere è stata decisa in 6.016 casi: il 46 per cento del totale. Gli arresti domiciliari sono stati 3.704 (il 29 per cento dei casi), l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria ha riguardato altri 1.430 casi, l’11 per cento. Gli avvocati penalisti, associati nell’Unione delle camere penali, sono più che delusi: “Il risultato dell’indagine – protesta Beniamino Migliucci, che dell’Ucpi è presidente – è così parziale da non consentire, anche per via della natura del tutto casuale della selezione del campione, di conferire a quel dato un significato in qualche modo rappresentativo della realtà”.

Ma i penalisti correttamente lamentano che resta altissimo (nonostante il commento favorevole del ministero), il ricorso alla custodia cautelare in carcere. Del resto, che anche dopo le restrizioni della legge 47 poco meno della metà del totale delle misure porti un cittadino in cella è statistica letteralmente impensabile per gli altri paesi europei: e questo avviene nonostante il legislatore abbia sempre inteso l’adozione del carcere da parte del giudice come extrema ratio.

E il braccialetto elettronico? A leggere le tabelle del ministero, inoltre, si comprende che tra le oltre 6 mila custodie cautelari disposte in carcere quelle determinate da una condanna definitiva sono state soltanto 845, una su cinque. Quindi i detenuti che in questi ultimi mesi sono andati a occupare una cella sono in stragrande maggioranza imputati in attesa di giudizio: presunti innocenti. E sempre interpretando le tabelle si capisce che in un solo anno (con durate che non è dato conoscere) sono maturate le condizioni per quasi 200 ingiuste detenzioni presso il solo tribunale di Napoli.
In tutto questo, viene da domandarsi che fine abbia fatto il mitico “braccialetto elettronico” di cui si favoleggia da decenni. In base alle ultime statistiche, in Italia dovrebbero esisterne 2 mila, ma non si sa se vengano tutti utilizzati, né come. Aveva fatto scalpore, a metà del 2015, il caso di un detenuto: il giudice aveva ordinato di farlo uscire di prigione e dargli gli arresti domiciliari, ma la carenza di braccialetti lo aveva inesorabilmente respinto in cella. In compenso, i braccialetti costano 11 milioni di curo l’anno (5.500 euro l’uno), che vanno a sommarsi ai 110 milioni circa che dal 2001 al 2011 lo Stato aveva versato a Telecom, titolare del servizio, per la “sperimentazione” su 114 braccialetti.

Maurizio Tortorella

Tempi, 9 settembre 2016

La scarcerazione non può essere condizionata alla disponibilità del braccialetto elettronico


Corte di cassazione1Non si può subordinare la scarcerazione di un imputato, considerato “adatto” ai domiciliari, alla disponibilità del braccialetto elettronico. Con un netto cambio di rotta la Corte di cassazione (sentenza 35571, depositata ieri), dispone l’immediata scarcerazione di un detenuto, al quale il Tribunale della libertà aveva revocato il carcere sostituendolo con la misura meno afflittiva, condizionandola però all’applicazione della “cavigliera”. Un paletto non di poco conto visto che l’imputato doveva restare in carcere “fino all’avvenuta positiva verifica delle condizione per l’installazione”.

Il ricorrente si era venuto a trovare, dunque, nella situazione vissuta da migliaia di detenuti in “lista d’attesa” per ottenere il dispositivo elettronico che apre le porte del carcere. Inutilmente, visto che i braccialetti, messi a disposizione dal ministero dell’Interno, non bastano. L’Osservatorio carceri dell’Unione camere penali aveva sollevato il problema denunciando l’illegale detenzione di chi, pur avendo ottenuto i domiciliari deve restare in cella per la carenza del mezzi di controllo. Secondo i penalisti condizionare i domiciliari alla disponibilità del dispositivo elettronico è incostituzionale, perché comporta una disparità di trattamento tra persone che si trovano nella stessa situazione: solo chi è arrivato prima dell’esaurimento scorte ha potuto lasciare il carcere. Molti i ricorsi, fondati sullo stesso argomento, finiti in Cassazione. Ma la Suprema corte, fino a ieri, li aveva sempre respinti. L’ultima sentenza con la quale i giudici di piazza Cavour avevano negato i domiciliari è del 9 gennaio scorso. Nel ricorso, oltre a eccepire il contrasto con la Carta, si faceva presente che la fruizione di una maggiore libertà non poteva dipendere dalle esigenze di spesa della Pubblica amministrazione.

La Suprema corte aveva però sottolineato che, secondo la costante giurisprudenza, con il braccialetto elettronico non è stata introdotta una nuova misura coercitiva ma solo “una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale”. Il braccialetto – chiarivano i giudici – rappresenta una cautela che il giudice può adottare per valutare la capacità dell’indagato di autolimitare la sua libertà di movimento e non certo per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione. Nel vecchio corso la Cassazione aveva affermato che il rigetto della richiesta di concessione dei domiciliari, motivato dalla mancanza del dispositivo, non viola la Costituzione perché “l’impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza braccialetto dipende pur sempre dall’intensità delle esigenze cautelari, comunque ascrivibile alla persona dell’indagato”. Inoltre, non si può pretendere che lo Stato predisponga un numero indeterminato di braccialetti pari a quello dei detenuti per i quali può essere utilizzato.

Ieri, però, la Suprema corte ha invertito la rotta, precisando che del braccialetto si può anche fare a meno. Una conclusione raggiunta partendo proprio dal ragionamento con il quale in passato era stata affermata la necessità del dispositivo e del quale ora si sottolinea un’anomalia: se il giudice decide di adottare il mezzo elettronico, consapevole che non è una misura coercitiva ulteriore e non serve a evitare la “fuga” ma solo a “testare” la capacità dell’imputato di autolimitarsi, assumendo l’impegno di installare il braccialetto, allora vuol dire che a suo giudizio le esigenze cautelari possono essere soddisfatte anche con misure diverse dal carcere. È dunque già superata la presunzione per la quale, basandosi sul reato, il carcere era stato considerato una cautela ragionevole. Per questo la Cassazione ordina l’immediata scarcerazione del ricorrente, con una sentenza probabilmente destinata a fare da apripista per migliaia di richieste di scarcerazione.

Da un’indagine sul territorio dell’Osservatorio carceri delle Camere penali, coordinato dall’avvocato Riccardo Polidoro, risulta, infatti, che le soluzioni indicate dall’Autorità giudiziaria sono diverse: la via più percorsa era, almeno fino a ieri, il mantenimento in carcere.

Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 26 agosto 2015

Corte di Cassazione, Sezione IV, Sent. n. 35571 del 25/08/2015

Carceri, Braccialetti elettronici finiti; niente arresti domiciliari i detenuti restano in cella


arresti-domiciliari-con-braccialetto-elettronico-820x427Non ascoltato l’allarme lanciato un anno fa dal Capo della Polizia Pansa. La gara d’appalto per la nuova partita non è stata svolta: mancano i fondi.

Era il 19 giugno 2014 quando con una circolare inviata ai vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria il Capo della Polizia Alessandro Pansa accendeva i riflettori sull’emergenza braccialetti elettronici ormai dietro l’angolo: entro la fine del mese corrente, annunciava il prefetto nel documento recapitato al Dap, la scorta di 2.000 apparecchi diventata largamente insufficiente dopo le nuove leggi dei governi Letta e Renzi in materia di sorveglianza sugli stalker, decongestionamento carcerario e misure alternative alla detenzione per le pene inferiori ai tre anni, sarebbe finita.

Per i nuovi braccialetti, osservava ancora Pansa, si sarebbe dovuto attendere fino ad aprile del 2015, vista la necessità di predisporre un capitolato per una gara europea di fornitura. Dopo un anno e due giorni di fatalista e inerte attesa, oggi quell’allarme si trasforma nel disastro ampiamente annunciato sotto gli occhi del governo.

Perché non solo la circolare di Pansa in allora è caduta nel vuoto ma nel frattempo nemmeno la gara europea fissata per la primavera di quest’anno è stata ancora fatta. Ed è così che negli ultimi mesi a più di un detenuto ospite delle patrie galere è stata offerta l’ennesima variazione sul tema dei diritti umani calpestati: sapere che un giudice ha firmato l’ordinanza che ti permette di tornare a casa, ai domiciliari, ed essere nonostante questo costretto a rimanere in cella a oltranza perché il braccialetto che dovrà sorvegliarti non c’è.

L’ultima tragicomico obbrobrio prodotto dal sistema giudiziario e dall’universo carcerario italiano è cristallizzato in una nuova lettera, stavolta scritta da un magistrato e inviata proprio al Capo della Polizia che un anno fa sollecitava il ministero della Giustizia, quasi a sottolineare plasticamente l’ennesimo rimpallo di competenze dal sapore inconfondibilmente nostrano.

A fine aprile, mentre si vedeva obbligato a trattenere dentro le sbarre un carcerato che a suo parere meritava l’attenuazione della misura cautelare, un gip romano ha infatti scritto al prefetto Alessandro Pansa ricordando “la scarsezza degli strumenti e sollecitando l’adozione di opportune iniziative atte ad evitare che il perdurare della condizione di detenzione del sopracitato imputato dipenda dalla occasionale inadeguatezza di strumenti tecnici”.

Il detenuto, nella circostanza, è stato scarcerato solo un mese dopo la firma del magistrato. Un destino che riguarda centinaia di altri carcerati che rimangono in cella a oltranza anche se il gip ha concesso l’attenuazione della misura. Ogni nuova attivazione al momento dipende infatti dal termine di un’altra custodia cautelare. Il contratto firmato nel 2004 tra Viminale e Telecom per la fornitura, l’installazione e il monitoraggio di 2.000 braccialetti elettronici scade a fine 2018.

Già un anno fa la stessa Telecom aveva avvisato il ministero retto da Angelino Alfano che i braccialetti non sarebbero bastati. La risposta è stata che si sarebbe fatta una nuova gara (quella prevista per l’aprile scorso) che però non è stata ancora indetta. Il capitolato è pronto, si è appreso da fonti del Viminale. A mancare sarebbero però i soldi, ovvero i necessari stanziamenti del Ministero dell’Economia che permetterebbero di tamponare una situazione di crisi la cui potenziale esplosività era nota a tutti gli attori da tempo.

Per un decennio il braccialetto è rimasto un oggetto misterioso e trascurato, poi due anni fa il gip del tribunale di Roma Stefano Aprile impose alla questura di Roma di utilizzare sistematicamente gli apparecchi disponibili visto che il sistema risultava regolarmente attivato. In pochi mesi il braccialetto elettronico ha preso piede anche in altre procure e tribunali d’Italia.

Ci hanno pensato poi gli ultimi governi a trasformare l’apparecchio in uno strumento cardine nella politica di alleggerimento dei penitenziari: solo dieci giorni dopo l’allarme lanciato da Pansa lo scorso anno, infatti, il 28 giungo 2014 è entrato in vigore il decreto 92. In base alla norma ogni nuovo arrestato, ma anche chi è già detenuto in attesa di giudizio o con una sentenza non ancora definitiva, deve essere inviato agli arresti domiciliari se il giudice competente prevede per lui una pena non superiore ai tre anni. Prima ancora c’erano stati il decreto sul femminicidio, che nell’estate del 2013 ha introdotto il braccialetto come strumento di controllo per gli stalker. E poi la svuota carceri varata nell’inverno 2014, che li fece diventare praticamente obbligatori per i detenuti assegnati agli arresti domiciliari.

Il gip lo manda ai domiciliari. In cella un altro mese

Detenuto in attesa di scarcerazione. A distanza di 44 anni dal film di denuncia di Nanni Loy, da quel “Detenuto in attesa di giudizio” in cui Alberto Sordi viaggiava attraverso i soprusi e i meccanismi infernali della giustizia e del sistema penitenziario italiani sviscerandoli impietosamente con una delle sue massime prove d’attore, dall’arcipelago carcerario italiano spuntano nuovi e aggiornati capolavori di kafkiana assurdità.

Sarebbe dovuto uscire di prigione subito, dopo che il gip di Roma lo scorso 21 aprile gli aveva concesso i domiciliari a una condizione: data la sua potenziale pericolosità, gli doveva essere applicato il braccialetto elettronico. Invece un uomo detenuto a Roma, condannato in primo grado per rapina e sottoposto a custodia cautelare, prima di poter lasciare il penitenziario come deciso dallo Stato è stato costretto (sempre dallo Stato) a rimanere un altro buon mesetto dietro le sbarre a causa della penuria di braccialetti elettronici che sta mettendo a dura prova l’applicazione concreta delle già contestate misure “svuota-carceri” varate dagli ultimi due governi. La vicenda viene denunciata in una lettera spedita al ministero dell’Interno proprio dal gip che aveva concesso i domiciliari vincolati all’impiego del braccialetto.

“Ritengo doveroso rappresentare la grave situazione che si verifica a seguito della indisponibilità dei dispositivi in oggetto”, esordiva il giudice il 30 aprile scorso nella missiva spedita al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale. “A distanza di alcuni giorni dall’ordinanza”, denuncia il magistrato, “senza avere avuto alcun riscontro in merito all’esecuzione dell’ordinanza, con nota 27 aprile 2015 si sono richieste informazioni alla casa circondariale”.

È così che il gip ha scoperto che il suo provvedimento non aveva avuto applicazione. Infatti il commissariato di Spinaceto informava che il sopralluogo nel domicilio del detenuto per l’installazione dell’apparecchiatura si era concluso positivamente. Il problema, però, è che si era in attesa della “conferma di disponibilità dell’apparato”. Tenendo conto delle rassicurazioni fornite “anche in sede parlamentare”, chiosava il gip, “si sollecita l’adozione di opportune iniziative atte ad evitare che il perdurare della condizione di detenzione del sopra citato imputato dipenda dalla occasionale inadeguatezza di strumenti tecnici”.

Parole rimbalzate nel vuoto. Prima di lasciare il carcere, l’uomo ha dovuto attendere altri 20 giorni prima che venisse il suo turno di indossare uno dei preziosi e contesi braccialetti disponibili nella seleziona “parure” del Viminale.

Martino Villosio

Il Tempo, 22 giugno 2015

Salta il piano svuotacarceri: sono finiti i braccialetti elettronici per i detenuti


braccialetto-elettronico-938x535Non ci sono più i braccialetti elettronici e quindi i detenuti se ne tornano in carcere. In quanti? Chi lo sa, forse un paio di migliaia, forse molti di più. E il sovraffollamento, quest’estate, cioè nel periodo peggiore per le carceri, potrebbe raggiungere punte da record. Un disastro, un vero disastro.

Il tutto per colpa di una incredibile leggerezza del Ministero dell’Interno, alla quale, pare, nessuno riesce a trovare rimedio.
Le cose stanno così: il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giovanni Melillo, ha scritto ai Procuratori delle Corti di appello di tutt’Italia pregandoli di estendere l’informazione a tutti i distretti giudiziari. Nella sua lettera Melillo spiega che la logica e la legge vorrebbero che fosse aumentato l’uso dei braccialetti elettronici al posto della detenzione in carcere, ma che purtroppo questi braccialetti non ci sono, come è spiegato in una lettera che a sua volta il ministero della Giustizia ha ricevuto dal capo della polizia Alessandro Pansa. E Melillo, nella lettera che allega a Pansa (qui sotto nella foto),

lettera ministero.jpg-p18ru8sv1k109m2n21sd8soh14uhsnocciola un po’ di cifre. Il ministero aveva a disposizione 2000 braccialetti, ottenuti attraverso la convenzione con Telecom. Però poi è successo che il Consiglio di Stato ha cancellato la convenzione con Telecom, perché troppo costosa. Allora adesso, per avere nuovi braccialetti, bisogna fare una nuova convenzione. Ma i tempi della burocrazia non sono velocissimi e per fare questa nuova convenzione, e poi per costruire i braccialetti, ci vogliono alcuni mesi.

Al 19 giugno, giorno nel quale è stata scritta la lettera di Pansa, i braccialetti utilizzati erano 1600. Ne restavano 400 a disposizione. Ma Pansa dice che questi 400 bastano sì e no per giugno, e da luglio in poi non ci saranno più braccialetti. Se 400 braccialetti vengono distribuiti in poco più di 10 giorni, si può capire quanto sia l’ordine di grandezza dell’esigenza di braccialetti ogni mese. Pansa spiega che i nuovi braccialetti non potranno essere pronti prima di marzo-aprile. Da oggi a marzo-aprile (sempre che, come è probabile, Pansa non sia stato ottimista sui tempi) passano sette otto mesi, e ad occhio in sette otto mesi il bisogno di braccialetti potrebbe essere di sette otto mila. Uno sproposito.
Ora toccherà ai magistrati decidere cosa fare, caso per caso. Il ministero non dà indicazioni. Il decreto svuotacarceri prevede l’uso massiccio della detenzione a domicilio con l’uso del braccialetto. Questo sistema – che può piacere o invece non piacere, e a molti non piace: però è definito da una legge dello Stato – è stato studiato per garantire un uso nella detenzione più ridotto e contemporaneamente per rassicurare la comunità. I magistrati dovranno decidere chi lasciare comunque ai domiciliari, anche senza braccialetto, e chi invece spedire in carcere. La legge svuotacarceri a questo punto è fallita, è diventata inutile.

Di chi è la colpa di questo assurdo pasticcio? Soprattutto, come è chiaro dalla letture delle due lettere, la colpa è del ministero dell’Interno. E il ministro Orlando, con la sua lettera ai procuratori e ai presidenti delle Corte d’Appello, lo fa capire chiaramente. In particolare la colpa può essere attribuita al vecchio ministero dell’Interno, quello guidato, come ricordate, dalla Cancellieri. Che fece il guaio della convenzione miliardaria con Telecom. Ma anche del ministero del governo Letta (Alfano) che non ha provveduto in tempo a trovare un’altra soluzione per i braccialetti.
Di chiunque sia la colpa, gli esiti di questo inquacchio possono essere tragici. Se di qui a marzo il numero dei detenuti dovesse crescere anche solo di qualche migliaio di unità, è chiaro che la situazione diventerebbe insostenibile. Con buona pace dell’Europa che qualche settimana fa si è fidata delle promesse italiane sulla normalizzazione delle carceri.

Paolo Comi

Il Garantista, 03 Luglio 2014

Risarcimenti per detenzione inumana, in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 92/2014


 Varata con decreto urgente la disciplina del rimedio “compensativo” richiesto dalla Corte di Strasburgo per la carcerazione in condizioni “disumane”.

È approdato infatti ieri nella Gazzetta Ufficiale 147 il decreto legge 92/2014 che introduce il rimedio giurisdizionale di carattere risarcitorio del danno sofferto dalle persone detenute e internate in condizioni contrarie alla dignità e all’umanità (articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), richiesto dalla stessa alta Corte con la sentenza Torreggiani dell’8 gennaio 2013.

Il ricorso, la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 35-ter, legge 354/75 (articolo 1, dl 92/2014), distingue tre possibili modalità di risarcimento, correlate essenzialmente alla durata del pregiudizio subito dai soggetti ristretti.

Se il danno consiste in una detenzione in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione, protrattasi per un perìodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio (comma 1, articolo 35-ter).

Il comma 2, articolo 35-ter, prevede una seconda fattispecie, integrata qualora il residuo dì pena ancora da espiare non consenta l’integrale detrazione di pena prevista dall’ipotesi precedente. Subentra allora la liquidazione in favore del richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede negli stessi termini anche nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione sia stato inferiore a 15 giorni.

Il comma 3, articolo 35-ter, regola la terza modalità risarcitoria, che concerne il danno sofferto in relazione a periodi di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ai sensi dell’articolo 657, Cpp, ovvero i soggetti danneggiati che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere. In questi casi, la domanda deve essere proposta, nel termine decadenziale di sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o di custodia cautelare, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio i soggetti hanno la residenza. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti, Cpc, con decreto non reclamabile, liquidando il danno nelle medesime forme sopra indicate.

L’articolo 2, di 92/2014, introduce una disciplina transitoria, modellata su quella prevista dall’articolo 6 della legge 89 del 24 marzo 2001 (“legge Pinto”), applicato le con riguardo a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano cessato di espiare la pena detentiva o non si trovino più in stato di custodia cautelare in carcere, i quali dovranno proporre l’azione risarcitoria di cui all’articolo 35-ter, comma 3, legge 354/75, entro se i mesi decorrenti dalla stessa data, a pena di decadenza.

Entro lo stesso termine, chi abbia già presentato ricorso alla Cedu per violazione dell’articolo 3, potrà formulare la domanda di risarcimento ai sensi dell’articolo 35-ter, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della Corte europea, la domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea. La cancelleria del giudice adito informerà senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate, nel t er-mine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Arresti domiciliari, si aspetta il braccialetto elettronico

Oltre al risarcimento per detenzione inumana, il decreto legge 92/2014 introduce altre importanti novità, che spaziano dall’ordinamento penitenziario, a quello minorile; dal Codice di procedura penale all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

Viene introdotto l’obbligo per il giudice di sorveglianza che provvede su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da tribunali o corti penali internazionali, di darne immediata comunicazione al ministro della Giustizia, che informa il ministro degli Affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l’organismo che ha pronunciato la condanna (articolo 3). In ausilio agli uffici di sorveglianza viene prevista la possibilità di impiego degli assistenti volontari, sia pure con compiti meramente ausiliari (articolo 1, comma 2).

In materia di disciplina esecutiva degli arresti domiciliari disposti in sostituzione della custodia cautelare, è riformulato l’articolo 97-bis, disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale: il giudice della cautela, in caso di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, può autorizzare il differimento dell’esecuzione dell’ordinanza per il tempo necessario alle forze dell’ordine per acquisire la materiale disponibilità dei dispositivi elettronici di controllo (“braccialetto elettronico”).

In tema di ordinamento minorile, è modificato il testo dell’articolo 24 del Dlgs 272/1989, con estensione delle disposizioni in materia di esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti dei minorenni a chi non ha ancora 25 anni.

Il dl 92/14 interviene, inoltre, con una rimodulazione della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e abbrevia la durata del corso di formazione degli agenti e vice ispettori neoassunti. È anche disposto, per due anni, il divieto di comandi e distacchi del personale del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (articolo 6 e 7).

Il quadro delle riforme si chiude con la riformulazione del comma 2-bis dell’articolo 275 del Codice di procedura penale, con riguardo alle condizioni di applicabilità della custodia cautelare in carcere (che non potrà più essere disposta se il giudice ritenga che la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni), per armonizzarne la disciplina la con le disposizioni dettate dall’articolo 656 del Codice di procedura penale, relativamente alle ipotesi di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (articolo 8, dl 92/2014).

Fai clic per accedere a decreto_risarcimenti.pdf

Fabio Fiorentin

Il Sole 24 Ore, 28 giugno 2014