Calabria, Sub judice la nomina del Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti. Deciderà il Tar di Reggio Calabria


Sub judice la nomina del Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Calabria. L’ex Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani, Emilio Enzo Quintieri, anch’egli candidato alla carica di Garante, difeso dall’Avvocato Fabio Spinelli del Foro di Paola, ha impugnato il Decreto n. 5 del 30 luglio 2019, con il quale il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, sostituendosi all’Assemblea Legislativa, ha nominato l’Avv. Agostino Siviglia del Foro di Reggio Calabria, Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute e private della libertà personale. Il ricorso è stato presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, al quale è stato chiesto non solo l’annullamento del Decreto perché illegittimo per vari motivi in fatto e in diritto, ma anche la sospensiva dello stesso, in attesa della definizione del giudizio. Oltre a Quintieri ed a Siviglia, in corsa per la carica di Garante, vi erano altri quindici candidati, dichiarati idonei dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con Deliberazione del 23 ottobre 2018. Altri tre aspiranti, invece, sono stati esclusi perché privi dei requisiti stabiliti.  La Regione Calabria, una delle ultime in Italia, con Legge Regionale n. 1/2018 ha istituito il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti, prevedendo all’Art. 3 che, il medesimo, debba essere eletto dal Consiglio Regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati e che in mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l’elezione avvenga a maggioranza semplice.

Dopo innumerevoli sollecitazioni, il 24 ottobre, la Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 234/10 “Elezione del Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale” veniva depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio Regionale e comunicata all’Aula nella seduta del 16 novembre e rimase ferma per molti mesi fino all’11 marzo 2019 quando, per la prima volta, venne iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Regionale. In tale seduta, però, a seguito della rivisitazione dell’ordine del giorno, non venne trattata e rinviata alla seduta del 15 aprile ma, anche in tale seduta, per altra rivisitazione dell’ordine del giorno e per la mancanza del numero legale poiché la maggioranza aveva abbandonato l’aula, venne ulteriormente rinviata alla seduta del 29 aprile. Come nelle altre occasioni, in tale seduta, vi fu una rivisitazione dell’ordine del giorno e la elezione del Garante Regionale, su proposta del Capogruppo del Pd Sebastiano Romeo, approvata dall’Aula, venne rinviata a data da destinarsi. Successivamente, nonostante vi furono altre quattro sedute dell’Assemblea Regionale (28 maggio, 17 giugno, 24 giugno e 15 luglio), la questione non venne più iscritta all’ordine del giorno, nonostante una diffida in tal senso, fatta da Quintieri, all’Ufficio di Presidenza ed alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari. Fino a quando, lo scorso 30 luglio, il Presidente Irto, esercitando il “potere sostitutivo”, procedeva alla nomina del Garante Regionale, scegliendo l’Avv. Siviglia, peraltro in carica come Garante dei Diritti dei Detenuti del Comune di Reggio Calabria nonché Console della Repubblica di Tunisia per la Calabria, scrivendo nel provvedimento che tale potere gli era stato conferito dal Consiglio Regionale, con decisione unanime, assunta nella seduta del 29 aprile. Tale circostanza non risponde al vero poiché né nella seduta indicata né in altre, il Consiglio Regionale, si è mai pronunciato in merito, oltre al rinvio dell’elezione a data da destinarsi.

Ritengo che la nomina del Garante sia illegittima ed annullabile – dice l’ex Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani – poiché il Presidente Irto non poteva, nella maniera più assoluta, nominare detta Autorità, spettando tale prerogativa esclusivamente in capo al Consiglio Regionale, come prevede lo Statuto Regionale, la Legge Regionale istitutiva ed il Regolamento Interno del Consiglio Regionale. Quanto al “potere sostitutivo” non poteva essere esercitato dal Presidente perché la Legge Regionale che ha istituito il Garante, non gli ha attribuito espressamente tale potere; l’Art. 113 comma 2 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale è molto chiaro e preciso prevedendo che il Presidente possa sostituirsi all’Assemblea “qualora la Legge attribuisca esplicitamente tale potere”. Ma non è solo una questione di “incompetenza relativa” e violazione e falsa applicazione delle disposizioni legislative, statali e regionali, vi sono altri motivi, tutti eccepiti nel ricorso, che rendono il decreto di nomina illegittimo: eccesso di potere e violazione di legge per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. La nomina del Garante, per quanto di natura fiduciaria – conclude il radicale Quintieri – non è un “atto politico” che può essere svincolato da qualsiasi obbligo di motivazione che renda conto della ragione della scelta operata che appare arbitraria, ingiusta, illogica ed irragionevole. Nel decreto impugnato non risultano esplicitate, neppure in maniera sintetica, le ragioni che hanno indotto il Presidente Irto a scegliere, tra più candidati ritenuti idonei, un aspirante all’incarico rispetto agli altri.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria, ricevuto il ricorso e l’istanza di sospensiva, ha già provveduto a fissare la Camera di Consiglio per il prossimo 2 ottobre alle ore 9, in cui il Collegio giudicante deciderà se sospendere o meno l’efficacia del provvedimento impugnato. Non è escluso che, all’esito della Camera di Consiglio, il Tribunale, trattenga la causa in decisione, pronunciando una sentenza in forma semplificata. I Giudici Amministrativi che si occuperanno del caso saranno Caterina Criscenti, Presidente e Relatore, Agata Gabriella Caudullo, Referendario ed Antonino Scianna, Referendario. Al momento si è costituito in giudizio, con una “memoria di stile”, senza alcuna critica al ricorso, il Presidente della Regione Calabria On. Mario Oliverio, difeso dall’Avvocato Angela Marafioti dell’Avvocatura Regionale di Reggio Calabria.

Calabria, Nominato (e non eletto come prevede la Legge) il Garante dei Diritti dei Detenuti. Sarà fatto ricorso al Tar


Il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto, con Decreto n. 5 del 30 luglio 2019, ha proceduto alla nomina del Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, scegliendo l’Avvocato Agostino Siviglia di Reggio Calabria, peraltro in carica dal 2015 come Garante dei Diritti dei Detenuti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il Presidente Irto, per come si desume dal Decreto, ha inteso nominare il Garante Regionale visto che il Consiglio, nonostante la questione sia stata iscritta per ben tre volte all’ordine del giorno (11 marzo, 15 aprile e 29 aprile), non ha proceduto alla “nomina” del Garante.

Ma, in realtà, non si tratta di una “nomina” come sostiene il Presidente del Consiglio, bensì di una “elezione” poiché l’Art. 3 della Legge Regionale n. 1/2018, istitutiva dell’Autorità di Garanzia, prevede che il Garante debba essere eletto dal Consiglio Regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l’elezione avviene a maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati.

La “nomina” del Garante appare illegittima e annullabile sia perché avvenuta in violazione di legge e sia per carenza di potere, visto che la Legge Regionale n. 1/2018 non conferisce espressamente tale compito al Presidente del Consiglio Regionale. Invero, il potere sostitutivo, come prevede l’Art. 113 del Regolamento interno del Consiglio Regionale della Calabria, può essere esercitato dal Presidente per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale. Tale potere riguarda le nomine e designazioni scadute, terminato il periodo di prorogatio, nonché le nomine e designazioni relative a organi di nuova istituzione qualora la Legge attribuisca esplicitamente tale potere al Presidente del Consiglio. Mi sembra che il Regolamento sia abbastanza chiaro e preciso !

Come già detto, il Garante Regionale, non doveva essere “nominato” ma “eletto” (sono due cose diverse, con procedimenti altrettanto diversi) e la Legge Regionale non prevede l’intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza da parte dell’Assemblea.

Ma, a quanto pare, in Calabria, si può fare di tutto, giocando con cavilli, silenzi e ritardi. Anche quando si tratta di un organismo estremamente importante, appositamente istituito per vigilare sulla tutela dei diritti umani fondamentali delle persone detenute o private della libertà personale !

Per tali ragioni, ritenendo che la “nomina” del Garante Regionale non sia avvenuta nel pieno rispetto della Legge e delle procedure da essa stabilite, presenterò ricorso al Tar della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, per chiedere l’annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio Regionale.

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del 30/07/2019 (clicca per leggere)

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani

candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti