Radicali, Università e Scuole nella Casa di Reclusione di Rossano per visita e spettacolo teatrale “Io sono nessuno”


Domani mattina, 19 dicembre, presso la Casa di Reclusione di Rossano si terrà una visita all’Istituto da parte di una numerosa delegazione di Studenti del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria, Corso di Laurea Magistrale in Intelligence ed Analisi del Rischio, accompagnati da Emilio Enzo Quintieri e Valentina Anna Moretti, esponenti dei Radicali Italiani e dal Prof. Mario Caterini, Associato di Diritto Penale dell’Università della Calabria. La delegazione visitante è stata autorizzata a far ingresso e visita nell’Istituto Penitenziario di Rossano dal Vice Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Lina Di Domenico.

Al termine della visita, la delegazione visitante, su invito del Dirigente Penitenziario Maria Luisa Mendicino, parteciperà alla rappresentazione teatrale conclusiva del progetto Pon “Il Teatro dietro le Sbarre” denominata “Io sono nessuno”, rivisitazione dell’Odissea di Omero, uno dei grandi classici della letteratura greca che racconta l’inganno dell’eroe Ulisse d’Itaca al ciclope Polifemo, il mostruoso gigante con un occhio solo in mezzo alla fronte, figlio di Poseidone, dio del mare e della ninfa marina Toosa.

Il progetto Pon Indire 2014/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, realizzato con i Fondi Strutturali Europei dall’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Corigliano Rossano presieduto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Pina De Martino in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria e seguito dai docenti tutor Prof.ssa Maria Valente, Prof. Vincenzo Martini e Prof. Giuseppe Benvenuto, insegnanti presso la Casa di Reclusione di Rossano, ha visto la  partecipazione di 58 detenuti del Circuito dell’Alta Sicurezza, 20 dei quali nel ruolo di attori e tutti gli altri impiegati in altre attività (luci, suono, mix, video, etc.). Per la realizzazione del progetto ci si è avvalsi di tre esperti: Dario De Luca per il modulo scenografia; Daniele Moraca per il modulo suono e Nicola Nastasi per il modulo luci.

Alla rappresentazione teatrale, autorizzati dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Antonietta Dodaro, tra gli altri, parteciperanno anche gli Avvocati Francesco Madeo e Rosellina Madeo, Consiglieri del Comune di Corigliano Rossano, già proponenti la istituzione del locale Garante dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché altri docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’Istituto “Majorana” di Corigliano Rossano con gli alunni del Tecnico Industriale, Tecnico Agrario, Professionale Alberghiero e Serale Ragioneria.

Tutte le attività (dalla visita alla partecipazione alla rappresentazione teatrale) che prevedono il coinvolgimento della comunità esterna nella Casa di Reclusione di Rossano, di fondamentale importanza perché, tra le altre cose, impediscono l’isolamento e l’autoreferenzialità del sistema penitenziario ed abbattono pregiudizi e creano sinergie, sono svolte grazie alla proficua collaborazione dell’Amministrazione Penitenziaria ed in particolare modo del personale dell’Area Sicurezza e dell’Area Trattamentale guidati, rispettivamente, dal Comandante di Reparto di Polizia Penitenziaria Commissario Coordinatore Elisabetta Ciambriello e dal Funzionario Giuridico Pedagogico Simona Piazzetta.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani

Gli studi universitari nel Carcere di Rossano: antidoto eccezionale contro la recidivanza criminale


Di carcere si parla poco e, quando se ne parla, gli aspetti che conquistano l’attenzione dell’opinione pubblica sono quelli che fanno notizia, come i suicidi, le evasioni o le aggressioni al personale penitenziario.

Tutto il resto, soprattutto le tante attività che tra mille difficoltà burocratiche vengono realizzate negli Istituti Penitenziari, passa inosservato. Ecco perché voglio informare la comunità esterna di quel che accade all’interno delle nostre Carceri.

Presso la Casa di Reclusione di Rossano, da tempo, è attivo il Polo Universitario Penitenziario e, di recente, è stato ulteriormente potenziato con nuovi spazi, atti a soddisfare le esigenze di studio degli studenti detenuti.

Nei giorni scorsi alcuni studenti detenuti appartenenti al Circuito dell’Alta Sicurezza (qualcuno di loro anche condannato all’ergastolo ostativo), iscritti all’Università della Calabria, hanno sostenuto, con esito estremamente positivo, l’esame di sociologia del territorio del corso di Laurea in Servizio Sociale con il Prof. Antonino Campenní.

Questi sono i loro nominativi con i voti, altissimi, che gli sono stati riconosciuti:

1) Gaspare Trigona: 30/30
2) Francesco Spampinato : 30/30
3) Rosario Pafumi : 30/30
4) Giuseppe Conticelli : 30/30
5) Wiredu Donkor : 30/30

Sono voti altissimi, tutti strameritati, anche perché in carcere, per una serie infinita di motivi che non sto qui ad elencare, non è facile studiare. Il prossimo esame che dovranno sostenere sarà quello di “istituzioni di diritto privato” con il Prof. Pasquale Laghi.

Questi studenti detenuti sono seguiti anche da una tutor che è la Prof.ssa Maria Valente, Docente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Corigliano Rossano, che intendo pubblicamente ringraziare per il continuo impegno e sostegno attivo, gratuito e volontario, posto in essere nella Casa di Reclusione di Rossano, volto a favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei detenuti, con lo strumento fondamentale dell’istruzione e della cultura.

Un ulteriore pubblico ringraziamento va all’Amministrazione Penitenziaria ed all’Università della Calabria auspicando che la collaborazione che hanno intrapreso, continui sempre di più, poiché l’istruzione è dovunque importante per tutti ma soprattutto in carcere perché costituisce un antidoto eccezionale contro la recidivanza criminale.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani

Domani nel Carcere di Cosenza “Giulieo e Rometta”, commedia teatrale in dialetto calabrese realizzata dai detenuti


Domani pomeriggio sarò nella Casa Circondariale di Cosenza “Sergio Cosmai”, invitato dall’Amministrazione Penitenziaria ed autorizzato dalla Magistratura di Sorveglianza, per partecipare alla commedia teatrale “Giuleo e Rometta” della regista Aurelia Carbone, rivisitazione in dialetto calabrese della più celebre “Romeo e Giulietta” scritta dal famoso William Shakespeare.

La commedia teatrale, organizzata dalla Direzione dell’Istituto diretto dal Dirigente Penitenziario Maria Luisa Mendicino in collaborazione con l’Associazione Liberamente presieduta da Francesco Cosentini, già prevista nel progetto pedagogico dell’Istituto per il 2018, vedrà la partecipazione di 15 detenuti del Circuito della Media Sicurezza, che sono stati seguiti da alcuni volontari dell’Associazione con funzione di tutor.

Mi preme precisare che, questa, non è l’unica iniziativa trattamentale che viene positivamente realizzata e lo dico perché qualcuno, ripetutamente, anche di recente, ha lamentato che nell’Istituto Penitenziario di Cosenza non vi siano attività trattamentali o, che le stesse, siano “carenti” o “ridotte”. Sono numerose le attività che vengono effettuate tra mille difficoltà, in primo luogo per la carenza delle risorse economiche, umane e strumentali a disposizione dell’Amministrazione Penitenziaria.

Proprio nei giorni scorsi, nell’ambito della VI edizione della Rassegna Nazionale Teatro in Carcere “Destini Incrociati”, svoltasi quest’anno per la prima volta nella Regione Piemonte, presso il Teatro Civico “Magda Olivero” di Saluzzo, è stato messo in scena “Redemption Day” da otto attori detenuti della Casa Circondariale di Cosenza, guidati dall’attore e regista Adolfo Adamo. “Redemption Day”, liberamente ispirato al “Moby Dick” di Herman Melville, è finito alla ribalta nazionale dopo essere stato messo in scena il 19 luglio scorso a Cosenza presso il Teatro “Alfonso Rendano”, nell’ambito del Festival delle Invasioni, organizzato in collaborazione col Comune di Cosenza.

L’iniziativa “Destini Incrociati”, promossa dal Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere e dalla Compagnia Voci Erranti, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, la partecipazione della Fondazione Piemonte dal Vivo e il sostegno della Compagnia di San Paolo, è stata realizzata a Saluzzo non per una casualità ma per un motivo ben preciso. Nella locale Casa di Reclusione “Rodolfo Morandi” da anni è attiva la Compagnia Voci Erranti, un gruppo di eccellenza diretto da Grazia Isoardi, già insignito lo scorso anno al Teatro “Argentina” di Roma, uno dei principali teatri della Capitale d’Italia, del Premio della Critica Anct/Teatri delle Diversità 2018.

Giovedì 19 dicembre, invece, sarò nella Casa di Reclusione di Rossano, non solo per una visita all’Istituto insieme ad una delegazione del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria (Corso di Laurea Magistrale in Intelligence ed Analisi del Rischio) accompagnata dal Docente di Diritto Penale Prof. Avv. Mario Caterini, ma anche per partecipare ad una importante rappresentazione teatrale realizzata dai detenuti del Circuito di Alta Sicurezza a cui prenderanno parte, oltre alla delegazione visitante, tra gli altri, anche una delegazione del Consiglio Comunale della Città di Corigliano Rossano e, precisamente, i Consiglieri Avv. Francesco Madeo e Avv. Rosellina Madeo che, su mia sollecitazione, hanno già proposto l’istituzione del Garante dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Ma di questa ulteriore iniziativa ne parlerò meglio nei prossimi giorni.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani

Carceri, i Dirigenti Penitenziari restano i superiori gerarchici dei Comandanti di Reparto della Polizia Penitenziaria


Le Commissioni Parlamentari Riunite Affari Costituzionali e Difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso il loro parere sullo schema di Decreto Legislativo approvato dal Governo (Atto n. 119) in attuazione dell’Art. 1 della Legge n. 132/2018, relativo al riordino delle carriere delle Forze di Polizia dello Stato. Il Governo Conte, nelle Commissioni Riunite sia alla Camera che al Senato, era rappresentato dal Sottosegretario di Stato all’Interno Sen. Vito Crimi (M5S).

Ebbene, le Commissioni Parlamentari Riunite I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati presiedute dall’On. Giuseppe Brescia (M5S), durante la seduta n. 292 del 10/12/2019, esaminato lo schema del Decreto Legislativo e considerati gli elementi emersi nel corso dell’ampio ciclo di audizioni svolto, “rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra, da un lato, vertice amministrativo del carcere e, dall’altro, polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera; tuttavia, le nuove disposizioni il nuovo comma 1-bis dell’articolo 9 della legge n.  395 del 1990, come introdotto dall’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2), dello schema, non appaiono sufficientemente coordinate con i principi regolatori dell’organizzazione e della gestione degli istituti penitenziari, i quali hanno diretta derivazione dai principi costituzionali (articolo 27, terzo comma) del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del carattere tendenzialmente rieducativo della pena; pertanto tali interventi possono trovare la loro sede propria in un eventuale ulteriore provvedimento, che affronti in modo organico la richiamata tematica” hanno espresso il loro parere favorevole, alle seguenti condizioni : “39) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull’impiego dell’armamento, provveda il Governo a sopprimere l’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1), lettera e) e numero 2); l’articolo 30, comma 1, lettera f), l’articolo 31, comma 1, lettera a), l’articolo 32 e l’articolo 39, comma 1, lettera b), capoverso 14-octies; provveda conseguentemente il Governo a espungere altresì dal testo dello schema di decreto le modifiche apportate all’attuale assetto ordinamentale per i profili che, anche indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando integralmente le competenze dei dirigenti penitenziari”.

Analogamente, le Commissioni Parlamentari Riunite I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) del Senato della Repubblica presiedute dalla Sen. Daniela Donno (M5S), durante la 10° seduta del 09/12/2019, esaminato lo schema del Decreto Legislativo e considerati gli elementi emersi nel corso dell’ampio ciclo di audizioni svolto, rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra vertice amministrativo del carcere e polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera: la norma di delegazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 7 agosto 2015, n. 124 non prevede tuttavia alcun riferimento ad una riforma dell’ordinamento penitenziario, che potrà essere oggetto di un separato provvedimento; inoltre, dall’applicazione del modello proposto potrebbero sorgere difficoltà nella gestione degli Istituti di pena”, hanno espresso il loro parere favorevole, con le seguenti condizioni, “2) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull’impiego dell’armamento, provveda il Governo a sopprimere l’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1) e 2); l’articolo 30, comma 1, lettera f); l’articolo 31, comma 1, lettera a) e l’articolo 32; coerentemente espungere altresì dal testo le modifiche apportate dallo schema all’attuale assetto ordinamentale nei profili che, anche  indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando, ove siano state escluse nel testo del decreto, le competenze dei dirigenti penitenziari.”

La riforma all’Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, in particolare modo quella relativa alla trasformazione della dipendenza gerarchica in funzionale dei Comandanti di Reparto che abbiano la qualifica di Primo Dirigente nei confronti dei Dirigenti Penitenziari, Direttori di Istituto, era stata pesantemente criticata da numerosi Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, dai Garanti dei Diritti dei Detenuti, dalle Camere Penali, dal Partito Radicale, dai Radicali Italiani, dall’Associazione Antigone e dal Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza.

Fiandaca: la riforma Bonafede cancella la prescrizione, un istituto giuridico di grande civiltà


Perché la riforma Bonafede cancella un istituto di grande civiltà. Rischio pastrocchio con i “correttivi” del Pd. Specie nell’ottica di un anziano professore di diritto penale, l’attuale conflitto politico sulla prescrizione appare sorprendente e al tempo stesso molto preoccupante.

Siamo arrivati al punto, nel nostro paese, di rischiare di stravolgere un istituto giuridico di grande civiltà perché il movimento pentastellato, in nome di presunte sue ragioni identitarie, pretende di imporne una riforma ispirata a un punitivismo smodato?

Oltretutto, questa ossessione punitiva appare politicamente opportunistica in quanto strumentalizza, per lucrare consensi elettorali, pulsioni emotive di punizione alimentate da sentimenti collettivi di paura, rabbia, frustrazione, indignazione, invidia sociale, rancore, risentimento e rivalsa diffusi in periodi di crisi e insicurezza come quello in cui viviamo.

Che l’idea grillina di bloccare in via definitiva la prescrizione dopo la sentenza di primo grado nasca, in fondo, da un avallo politico del bisogno emotivo di rendere imprescrittibile ogni illecito penale – come a volere “eternare” la riprovevolezza e la castigabilità degli autori di reato additati quali nemici del popolo – è una ipotesi esplicativa tutt’altro che azzardata o peregrina.

Come studi di filosofia e psicologia della punizione da tempo mettono in evidenza, infatti, il diritto penale e la punizione coinvolgono (anche a livello inconscio) meccanismi psichici profondi, canalizzando in forma istituzionalizzata tendenze aggressivo-ritorsive insite negli atteggiamenti punitivi declinati in chiave prevalentemente retributiva.

Se così è, fa benissimo ora il Pd a cercare di porre argine al fanatismo repressivo dei Cinque stelle. Ma, stando alle cronache giornalistiche di questi giorni, le linee ispiratrici della proposta dem non risultano ancora chiare. E incombe per di più il rischio che, nel tentativo di trovare una soluzione di compromesso col mantenimento del blocco della prescrizione così come voluto da Bonafede, ne esca fuori alla fine un complessivo pastrocchio.

Affrontare in un articolo di giornale complicate questioni tecnico-giuridiche non è, certo, possibile. Anche limitandosi all’essenziale, non si può peraltro prescindere da una premessa e da qualche rilievo di massima. Cominciando dalla premessa, va ricordato che l’istituto della prescrizione deve la sua genesi alla presa d’atto che la repressione dei reati non può costituire un obiettivo prioritario a ogni costo.

Piuttosto, sono in gioco rilevanti interessi ed esigenze concorrenti, che vengono appunto in rilievo per effetto del decorrere del tempo rispetto al reato commesso, e che vanno perciò bilanciati con l’interesse a punire. Beninteso, si tratta di preoccupazioni concorrenti che si collocano a monte del problema dell’efficiente funzionamento della macchina giudiziaria e dei tempi del processo, che occorrerebbe accorciare perché spesso in Italia troppo lunghi.

Anche se il dibattito corrente si concentra soprattutto sulle lungaggini del processo, non bisognerebbe infatti trascurare che le ragioni “classiche” della prescrizione hanno in primo luogo a che fare col diritto penale sostanziale e con gli stessi fini della pena, come ha sinora più volte riconosciuto pure la Corte costituzionale.

Il punto essenziale è questo: a misura che aumenta la distanza temporale tra il reato commesso e il momento in cui interviene la condanna, decresce la necessità pratica di punire dal duplice punto di vista della prevenzione generale e della prevenzione speciale. Ciò sia perché col passare degli anni sfuma l’allarme sociale, e viene meno il pericolo che altri siano per suggestione imitativa indotti a compiere delitti simili; sia perché col trascorrere del tempo il reo può essere diventato un’altra persona, può essersi spontaneamente ravveduto, per cui non avrebbe più senso e scopo applicargli una pena in chiave rieducativa. Si aggiunga inoltre, da un punto di vista probatorio, che quanto più un caso è lontano nel tempo, tanto più difficile ne risulta la prova nell’ambito del processo.

Questi fondamenti classici della prescrizione sono divenuti, ormai, obsoleti a causa di un riemergente retribuzionismo intransigente e rabbioso, per cui la maggioranza dei cittadini oggi esige che tutti i reati (dai più gravi ai più lievi) vengano perseguiti e sanzionati “senza se e senza ma”?

Certo è che i suddetti fondamenti stanno alla base anche del modello di disciplina della prescrizione così come previsto in origine nel nostro codice penale, e come poi riveduto (in maniera, peraltro, non poco discutibile) con la riforma Cirielli del 2005. Si tratta, invero, di un modello che riflette esigenze repressive modulate sulla differente gravità dei reati, per cui i termini prescrizionali dipendono dalle soglie di pena legislativamente riferite alle diverse figure criminose. (E va esplicitato che esso non viene abrogato dalla riforma Bonafede, che piuttosto vi si sovrappone dall’esterno con effetti – come vedremo tra poco – distorsivi).

È vero che, in anni più recenti, sono andate affiorando preoccupazioni ancorate soprattutto al principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), con un tendenziale spostamento dell’attenzione riformatrice sul terreno processuale. Privilegiato soprattutto dai processualisti e dal mondo della prassi giudiziaria, questo tipo di approccio ha ispirato la riforma Orlando del 2017 nella parte in cui questa ha previsto tempi massimi di sospensione della prescrizione in rapporto a distinte fasi processuali (nella misura di tre anni complessivi nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quelle dei due gradi successivi).

La riforma Bonafede approvata quest’anno, che ha invece stabilito il blocco definitivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e che è destinata a entrare il vigore il 1° gennaio 2020 (quindi tra meno di un mese), è stata in realtà concepita così affrettatamente, da non lasciare tempo sufficiente per verificare i concreti effetti della ancora recente riforma Orlando. Questo non è certo un modo di legiferare razionale e responsabile. Ma l’obiezione principale è di merito più che di metodo, e fa leva sulle implicazioni gravemente distorsive del sistema penale che la concreta entrata in vigore del blocco recherebbe con sé.

Come si è infatti già rilevato in sede specialistica (alludo, in particolare, ad acuti commenti critici di Domenico Pulitanò), la eguale imprescrittibilità di reati eterogenei rispetto ai quali l’art. 157 del codice penale (destinato comunque a restare invariato) continuerebbe in linea di principio a prevedere, in ragione del corrispondente livello di gravità, tempi di prescrizione differenziati, porrebbe serissimi problemi di compatibilità costituzionale: innanzitutto, col principio di eguaglianza-ragionevolezza; e, in secondo luogo, col principio di rieducazione nelle ipotesi di condanne a parecchi anni di distanza dal reato commesso (problemi di compatibilità che sfocerebbero in ricorsi alla Corte costituzionale nei casi concreti di sentenze divenute, appunto, definitive dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto in astratto dal diritto penale sostanziale).

Bene dunque hanno fatto le Camere penali a lanciare un allarmato appello pubblico del seguente tenore: “Il penale perpetuo, che si appresta ad entrare in vigore, appiattisce indiscriminatamente la misura del tempo dell’oblio, uniformando dopo il primo grado tanto i delitti più gravi, quanto le più bagatellari delle contravvenzioni”.

Le proposte correttive del Pd si preoccupano di rimediare in qualche modo alla irrazionalità costituzionalmente sindacabile di un tale indiscriminato appiattimento? Si legge sulla stampa che i dem intenderebbero conciliare il blocco della prescrizione voluto da Bonafede con nuove soluzioni normative finalizzate ad accorciare i tempi del processo. Ma in quali forme si pensa di potere tecnicamente tradurre questo compromesso?

Può essere ragionevole perseguire compromessi funzionali alla tenuta di questo traballante governo. Ma, se il contrasto sulla prescrizione non giustifica forse una crisi governativa, è pur vero che la complessità e la rilevanza anche costituzionale del tema non vanno sottovalutate. Il modo di affrontarlo incide infatti in ogni caso, e in misura assai rilevante, sulle libertà, i diritti e financo le prospettive esistenziali dei cittadini in carne e ossa.

Giovanni Fiandaca – Professore di Diritto Penale presso l’Università di Palermo

Il Foglio, 12 dicembre 2019

Complimenti al Prof. Mario Caterini, Direttore del Centro di Ricerca Ispa dell’Unical


Complimenti all’amico Prof. Avv. Mario Caterini per il nuovo incarico di Direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale e Presidente del Consiglio Scientifico dell’Istituto di Studi Penalistici “Alimena” (Ispa) dell’Università della Calabria.

La denominazione del Centro marca l’esigenza di coinvolgere nella ricerca tutti gli ambiti culturali e scientifici che gravitano intorno alla pena e più in generale alla opportunità del punire. Non solo, dunque, i profili del diritto ma anche quelli criminologici, pedagogici, filosofici, storici, psicologici, politici e sociologici, onde capire sino a dove possa spingersi la necessità del punire se non supportata da un’adeguata opera “pedagogica” di prevenzione.

Tra gli obiettivi del Centro, rientra anche quello di rendere fruibile agli studiosi l’imponente patrimonio librario della biblioteca dei giuristi Francesco (1836-1902), Bernardino (1861-1915) e Francesco (1898-1949) Alimena, insigni scienziati del diritto penale e della criminologia.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale di Radicali Italiani

Flick: Per la Consulta la pena non è vendetta. Si deve perseguire il reato non il nemico, mafioso o corrotto che sia


Intervista a Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale. “La decisione che ha reso non assoluto il vincolo della collaborazione perché il detenuto ostativo possa ottenere permessi ricorda che si deve perseguire il reato, non il nemico: mafioso o corrotto che sia”.

“Avevo un timore. Devo ammetterlo. Nel leggere il primo comunicato della Corte costituzionale, diffuso subito dopo la camera di consiglio sui permessi ai detenuti ostativi, ho temuto che i giudici volessero un po’ mettere le mani avanti, di fronte all’uragano delle critiche, per non dire dei tentativi di pressione.

In particolare nel passaggio in cui si precisava come il perimetro della decisione fosse limitato ai soli permessi e non agli altri benefici. E invece, l’ampio comunicato della Consulta arrivato poche ore fa è esemplare nella forza con cui afferma che “è giusto premiare chi collabora, ma non si può punire chi non collabora”. Ricorda che non si può perché altrimenti si aggiunge ulteriore afflizione alla pena, si punisce lo pesudo-reato della non collaborazione, e si irroga dunque una pena disumana”.

Giovanni Maria Flick rilegge le motivazioni della sentenza costituzionale che ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta secondo cui il detenuto ostativo che non collabora resta legato all’organizzazione criminale e quindi non può ottenere permessi. Il presidente emerito della Consulta se ne compiace non solo per passione civile ma anche per aver partecipato, da giudice delle leggi, a precedenti decisioni che non sempre avevano avuto la stessa coraggiosa determinazione in materia di esecuzione penale.

Adesso, Presidente Flick, il fronte allarmista paventa rischi eccessivi per i giudici di sorveglianza. Si ipotizza un collegio unico nazionale che sollevi i singoli magistrati. Che ne pensa?

“Come fa un collegio unico a valutare con accuratezza, magari da Roma, se un detenuto ostativo di Canicattì conserva o meno legami con il contesto criminale? Posso usare un’espressione antipatica, per dire cosa penso di simili argomentazioni?”.

Siamo qui per questo…

“E allora le dico che mi pare davvero una carità pelosa. Nel momento in cui non si trovano altri argomenti ci si aggrappa alla necessità di proteggere il giudice dal rischio della decisione. Si dimentica o si finge di dimenticare che il rischio della decisione è la sostanza ultima del “mestiere di giudice”. E poi mi chiedo: perché ci si preoccupa di sostituire il singolo magistrato con un collegio in fase di esecuzione e non si ha la stessa premura per il giudice che ordina le misure cautelari?”.

Perché nell’esecuzione il principio di umanità si impone in modo per qualcuno insopportabile?

“Ecco, ci arriviamo tra un attimo. Vorrei prima segnalare che tante preoccupazioni sono sorprendentemente, diciamo così, rivolte verso quello stesso giudice sul quale si scarica magari una funzione sussidiaria nelle tematiche relative al rapporto tra diritto penale ed economia. Non aggiungo altro se non il fatto che simili responsabilità finiscono per esondare dal carico istituzionale e costituzionale che in realtà spetta al giudice”.

Ma insomma, un giudice di sorveglianza è affidabile o no?

“Lei ironizza, evidentemente. Mi pare chiaro che dietro la preoccupazione per i presunti nuovi rischi a cui la sentenza sul 4bis esporrebbe i magistrati di sorveglianza vi sia tutto quello sfondo di sostanziale sfiducia nei confronti dei giudici che assumono decisioni ritenute troppo clementi, troppo buone. Vi è cioè quella ricerca di automatismo legislativo che sottrae al giudice il suo preciso compito di valutazione del caso concreto: si pensi alla riforma alla legittima difesa”.

Come quella sulla Rigopiano?

“Ecco, è l’altra faccia della stessa medaglia. È il motivo che mi spinge a parlare di carità pelosa. È doveroso che i giudici, tutti, siano adeguatamente protetti; non è accettabile diffidare di loro per il semplice fatto che si distaccano dalle aspettative dell’opinione pubblica”.

La sentenza sul 4bis ha riaffermato il principio di umanità della pena?

“Lo ha fatto nella misura in cui ha ricordato che la pena non può mai essere priva di speranza, altrimenti è appunto disumana e contraria alla dignità. Ma la Corte si è soprattutto allontanata da un’idea di esecuzione penale incentrata esclusivamente sull’inasprimento della sanzione, sulla vendetta. Inasprimento che troppo spesso non è tanto proporzionato alla gravità del fatto quanto ad altre finalità come quella di evitare la prescrizione. Ha implicitamente disvelato come una simile visione rischi di celarsi dietro alcune delle argomentazioni finora richiamate per difendere il nesso assoluto fra permessi e collaborazione: mi riferisco alla cosiddetta immodificabilità del dna mafioso. Ora, nel comunicato che riporta le motivazioni della Consulta, si ricorda che la pronuncia sui permessi riguarda tutti i reati assoggettati all’ostatività dell’articolo 4bis. E noi sappiamo che la categoria ormai comprende anche fattispecie del tutto estranee alla mafia, come la corruzione. La legge che ha esteso il regime ostativo alla corruzione segnala proprio quell’idea tutta basata sull’inasprimento delle pene di cui le dicevo”.

“Non si può punire chi non collabora”: esemplare. Ma perché la Corte ci arriva solo ora?

“La disumanità di una pena senza speranza era venuta da tempo all’attenzione della Corte, anche a proposito dell’ergastolo. In quel caso la si è superata in virtù di una contraddizione: nel senso che a un “fine pena mai” illegittimo nella sua dichiarazione si è contrapposta la legittimità della sua esecuzione, offerta dalla prospettiva della liberazione condizionale, quando sia meritata. Rispetto al 4bis, nel 2003 ricordo bene, da giudice costituzionale, le perplessità all’interno della Corte, che impedirono di accogliere la questione di legittimità costituzionale posta dalla Cassazione. Però nello stesso tempo si è passati poi progressivamente per le pronunce sui casi di collaborazione inesigibile e di ammissibilità alle misure alternative in casi come quello della madre che deve accudire figli piccoli. Certo, solo con la conclusione di questo percorso, la Corte costituzionale ha avuto ora il coraggio di quell’affermazione così netta: non puoi punire qualcuno solo perché non collabora”.

Quali sono gli altri pilastri della decisione?

“Il primo: la presunzione secondo cui chi non collabora conserva legami con l’organizzazione criminale non è irragionevole ma non può essere assoluta. Secondo: una simile presunzione impedisce al giudice di valutare in concreto il percorso del singolo condannato. Terzo: sempre quella presunzione assoluta si fondava su una presunzione statistica che non ammetteva controprova. Si escludeva che un detenuto ostativo potesse rifiutare la collaborazione per motivi diversi dal suo legame con la organizzazione criminale. Naturalmente la Corte ha indicato criteri rigorosissimi per la valutazione dell’effettiva rescissione di quel legame. Serve una prova che abbia la stessa forza di quel legame, basata anche su quel sistema di controlli da parte degli organi di polizia e di valutazioni dalla Procura nazionale antimafia che possono avere un rilievo ostativo molto rilevante, e che tengono conto anche del contesto esterno, non solo di quello personale in carcere”.

Ma la sentenza sui permessi è il primo passo verso il superamento dell’ergastolo ostativo?

“Non faccio pronostici da allibratore, mi perdoni. Penso, questo sì, che la tendenza debba essere quella di un superamento di una concezione che sta affermandosi e che non mi sembra condivisibile. Mi riferisco al paradosso per cui nell’accertamento processuale si dovrebbe giudicare il fatto e la pena e invece ora si giudica l’uomo, vale a dire il “mafioso” o il “corrotto”. Tanto è vero che le pene previste, ad esempio, per la corruzione impropria sono diventate ad esempio quasi più aspre di quelle previste per la corruzione propria, come se si guardasse appunto alla natura insuperabile di corruttore e non al fatto specifico. Allo stesso modo nella fase di esecuzione si è andati verso il rovesciamento del principio per cui occorre giudicare l’uomo e il suo percorso rieducativo: adesso si pretende di veder giudicata, nell’esecuzione, anche, se non soprattutto, la gravità del fatto in sé. Mi auguro questo sì, che la smettiamo di ragionare per apriorismi e per affermazioni di tipo dogmatico e torneremo a difenderci da chi viola un unico codice penale, e a farlo nei limiti delle regole del codice di rito e secondo la Costituzione. Senza distinguere tra codice penale e processuale per il nemico e codice per tutti gli altri”.

Errico Novi

Il Dubbio, 6 dicembre 2019

Corte Costituzionale Sentenza n. 253 del 2019 (clicca per scaricare)

Corigliano Rossano, organizzato torneo di calcio a 7 tra detenuti con l’Associazione Italiana Arbitri di Rossano


Nella Casa di Reclusione di Rossano, sita nella Città di Corigliano Rossano, grazie ad un Protocollo di Intesa stipulato tra la Direzione dell’Istituto rappresentata dal Dirigente Penitenziario Dott.ssa Maria Luisa Mendicino e l’Associazione Italiana Arbitri, Sezione di Rossano, rappresentata dal Presidente Dott. Francesco Filomia, sarà realizzato un importante progetto, promosso dall’Amministrazione Penitenziaria, denominato “Un calcio … all’indifferenza”, basato sulla integrazione sportiva, e che darà vita ad un torneo di calcio a 7 tra i detenuti, formato da 6 squadre, tutte appartenenti, per ovvie ragioni, allo stesso circuito detentivo.

Oltre all’organizzazione del torneo di calcio, il progetto, prevede anche delle giornate formative sul Regolamento del Gioco Calcio, finalizzato alla diffusione della cultura del rispetto delle regole dei soggetti che si trovano in espiazione di pena. In tale ambito di attività sono previste una serie di iniziative che coinvolgono i detenuti in un percorso di sensibilizzazione alla cultura del rispetto delle regole, individuando un valido strumento per acquisire consapevolezza del dovere sociale e trasmettere alla comunità un messaggio di legalità e rispetto di norme e regole, imprescindibile e necessario per il percorso di reintegrazione sociale cui la pena deve tendere, in ossequio al dettato costituzionale.

La Sezione di Rossano dell’Associazione Italiana Arbitri, dimostratasi sensibile alla tematica, collaborerà con l’Amministrazione Penitenziaria per l’attuazione del progetto, sia assicurando, a titolo gratuito, la presenza dei propri Arbitri per dirigere tutte le partite di calcio del torneo di calcio a 7 che si disputeranno nel Campo Sportivo della Casa di Reclusione di Rossano, sia coordinando le giornate formative relative al Regolamento del Gioco Calcio.

Sono soddisfatto per questa ennesima iniziativa realizzata nella Casa di Reclusione di Rossano, dichiara Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani. Da diversi anni sto sollecitando l’Amministrazione Penitenziaria per il rifacimento del Campo Sportivo dell’Istituto ma, nonostante le rassicurazioni pervenute, non è stato fatto alcunché. Solo recentemente, a seguito della mia insistenza, per quanto mi è stato comunicato, la Direzione dell’Istituto, ha trasmesso alla Cassa delle Ammende del Ministero della Giustizia, per il tramite degli Uffici Superiori, un progetto per il rifacimento del terreno di gioco. Speriamo che tale progetto venga al più presto approvato e si proceda al miglioramento del campo sportivo come già fatto presso gli altri Istituti di Paola, Castrovillari e Cosenza.

Benefici e misure extramurarie ai detenuti minori anche se non collaborano con la Giustizia, illegittima la Riforma Bonafede


I detenuti minorenni e i giovani adulti, condannati per uno dei cosiddetti reati ostativi, possono accedere ai benefici penitenziari (misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno) anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la Giustizia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Presidente Aldo Carosi, Relatore Giuliano Amato) con la Sentenza n. 263/2019 del 05/11/2019, depositata il 06/12/2019, accogliendo la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria in funzione di Tribunale di Sorveglianza (Presidente Estensore Roberto Di Bella), con Ordinanza del 28/12/2018, relativa all’applicazione dell’Art. 4 bis c. 1 e 1 bis dell’Ordinamento Penitenziario nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti, cioè del meccanismo ostativo all’accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione in assenza di collaborazione con la Giustizia.

Questa sentenza, che ha dichiarato illegittimo l’Art. 2 c. 3 del D. Lgs.vo n. 121/2018 («fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni») per violazione degli Artt. 76, 27 c. 3 e 31 c. 2 della Costituzione, è la prima sul nuovo Ordinamento Penitenziario Minorile recentemente approvato su proposta del Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede. Il Governo Conte, infatti, aveva fatto l’esatto contrario di quanto delegato dal Parlamento con la Legge n. 103/2017: all’Art. 1 c. 85 lett. p) n. 5 e 6 era prescritto il divieto di automatismi e la necessità di un trattamento di favore e individualizzato per i minorenni ed i giovani adulti, non la estensione delle preclusioni assolute previste per gli adulti dall’Art. 4 bis O.P., peraltro ripetutamente censurate dall’autorevole giurisprudenza del Giudice delle Leggi. Per dirla con le parole della Consulta “La disposizione censurata appare in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione penale minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante”.

Oltre all’eccesso di delega di cui all’Art. 76 Cost., la Corte Costituzionale, richiamando la precedente giurisprudenza sulla finalità rieducativa della pena e sulle implicazioni nei confronti dei minori, ha ritenuto che la disposizione censurata contrastava anche con gli Artt. 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost., perché l’automatismo legislativo si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che si fonda soltanto sul titolo di reato commesso e impedisce perciò alla Magistratura di Sorveglianza una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione, che devono presiedere all’esecuzione penale minorile.

La Consulta, nella sentenza, ha richiamato la sua recente pronuncia sul cosiddetto ergastolo ostativo: “questa Corte, con sentenza n. 253 del 2019, relativa sia pure ai soli permessi premio, ha ritenuto che il meccanismo introdotto dall’art. 4-bis, anche laddove applicato nei confronti di detenuti adulti, contrasta con gli Artt. 3 e 27 Cost. sia «perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante», sia «perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’Art. 27, terzo comma, Cost.». Nell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per fatti commessi da minorenni, il contrasto di questo modello decisorio con il ruolo riconosciuto alla finalità rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi. Con riferimento ai soggetti minori di età, infatti, questa finalità «è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente» (sentenza n. 168 del 1994).”

La Corte Costituzionale ha chiarito che “Dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extramurarie non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, anche per i soggetti condannati per i reati elencati all’Art. 4 bis O.P. Al Tribunale di Sorveglianza compete, infatti, la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale è possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo, secondo quanto richiesto dagli Artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.”.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 263/2019 (clicca per scaricare)

Poliziotto Penitenziario salva la vita alla figlia di una detenuta ristretta nell’Icam di Milano


Neonata ristretta con la mamma detenuta nell’Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri di Milano rischia di morire, salvata grazie all’intervento di un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria.

“Sotto le nostre divise, c’è sempre il cuore di un essere umano. Prima di essere agenti di Polizia Penitenziaria siamo uomini” ha detto l’Assistente Capo Rinaldo Ruggiano in servizio presso l’Icam di Milano, struttura penitenziaria dipendente dalla Casa Circondariale di Milano San Vittore.

Se non fosse stato per l’Assistente Capo Ruggiano la bambina sarebbe morta. Non appena ha sentito le urla della madre disperata perché la piccola aveva la febbre alta e non respirava più, si è recato alla sua cella e vedendola cianotica, l’ha presa in braccio, l’ha portata fuori dall’Istituto e si è precipitato di corsa, a piedi, presso il più vicino Pronto Soccorso dell’Ospedale “Macedonia Melloni”.

Fortunatamente il Poliziotto Penitenziario è arrivato giusto in tempo perchè i sanitari strappassero la bambina alla morte. Presa in consegna, è stata subito posta in iperventilazione e non riporterà alcuna conseguenza.

Complimenti all’Assistente Capo di Polizia Penitenziaria Rinaldo Ruggiano per il suo immediato, straordinario e coraggioso intervento. Mi auguro che l’Amministrazione Penitenziaria provveda subito a premiarlo con la ricompensa dell’encomio solenne.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani