Zagrebelsky (ex Giudice Cedu): disinformazione grave sulla sentenza di Strasburgo contro l’ergastolo ostativo


Ogni discussione tra tesi contrapposte richiede il rispetto per i fatti. E ciò che è mancato nel caso della recente sentenza della Corte europea dei diritti umani, da parte di diversi commentatori, anche specialisti della materia, che sembra non abbiano letto la sentenza.

Il risultato è disinformazione grave, che getta allarme in materia di lotta alla mafia (“La mafia ringrazia”) e delegittima il sistema di protezione europea dei diritti umani (“Quei giudici non sanno cosa sia la mafia”).

Va dunque innanzitutto precisato che la sentenza non riguarda il regime dell’art. 41 bis della legge penitenziaria, che tra l’altro esclude i detenuti cui viene applicato da contatti con l’esterno, contatti con altri detenuti, ecc. allo scopo di interrompere le loro comunicazioni con gli ambienti criminosi da cui provengono. Anzi, la Corte europea, proprio perché avvertita della natura della mafia, ha più volte dichiarato che quel regime restrittivo non è inumano ed è giustificato dallo scopo di prevenzione del crimine.

Il ricorso di un ergastolano in carcere da vent’anni perché condannato per gravi reati di mafia ha dato occasione alla Corte europea di esaminare la legge penitenziaria del 1975 e i suoi articoli 4bis e 58-ter introdotti nel 1992. Tali norme riguardano tutti i condannati a pena detentiva, anche diversa dall’ergastolo, per una serie eterogenea di reati (da quelli associativi di stampo mafioso o terroristico o relativi agli stupefacenti, a molti altri come per esempio quelli contro la pubblica amministrazione, o di violenza sessuale, ecc.).

Quei condannati nel corso della detenzione sono esclusi dalla possibilità di accesso a benefici penitenziari, come i permessi di uscire, il lavoro all’esterno del carcere, la liberazione condizionale (per gli ergastolani dopo 26 anni di detenzione) e le misure alternative alla detenzione, salvo che collaborino con le autorità per la ricostruzione dei fatti e l’identificazione di altri responsabili. Si tratta di una condizione rigida, che non consente al Tribunale di Sorveglianza di valutare complessivamente l’esito del percorso rieducativo che il detenuto ha compiuto in carcere e quindi concedere o negare benefici.

La Corte ha ritenuto che il rifiuto di collaborazione è certo significativo, tuttavia in concreto può non essere sintomo inequivoco di perdurante affiliazione all’associazione criminosa, ma essere invece effetto della paura di ritorsioni che potrebbero subire anche i famigliari e che viceversa una collaborazione potrebbe essere puramente opportunistica e non escludere la pericolosità del condannato. La mancanza della possibilità di accertamento da parte del giudice è la ragione della valutazione negativa della Corte europea.

L’adeguamento della legge italiana alla sentenza europea potrà semplicemente porre fine all’automatismo e rimettere il giudizio al Tribunale di Sorveglianza. Fine dell’automatismo, come ha precisato la Corte, non significa affatto ammissione del detenuto ai benefici. Nello stesso senso d’altra parte si era già espressa anni orsono una commissione di studio del Ministero della giustizia. Nulla di drammatico dunque. Semplicemente un adeguamento alle legislazioni presenti negli altri Paesi europei.

Da anni ormai la Corte europea, sulla base dell’orientamento prevalente in Europa di dare spazio alla finalità della pena e promuovere la risocializzazione del detenuto, ha sanzionato quei sistemi che, con esclusioni automatiche come quella italiana, negavano ogni rilevanza ai progressi compiuti dal condannato nel corso degli anni di carcere.

E quei sistemi si sono adeguati senza drammi. Il caso più evidente è la pena dell’ergastolo, ma il principio riguarda tutte le pene detentive. Non è solo la Convenzione europea dei diritti umani, ma prima ancora la Costituzione che stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del reo. Di tutti i rei. La concessione o la negazione dei benefici sono strumenti efficaci di accompagnamento del processo di rieducazione.

Negare rilevanza al complessivo atteggiamento del detenuto nel corso dell’esecuzione della pena, o vincolarla a condizioni rigide e automatiche, impedisce l’opera di rieducazione. Se non serve a niente, a che pro impegnarsi? Lo hanno affermato sia la Corte europea, sia in passato anche la Corte costituzionale, che a sua volta prossimamente dovrà valutare la costituzionalità delle norme che la Corte europea ha ritenuto in contrasto con la Convenzione europea dei diritti umani.

Vladimiro Zagrebelsky (Magistrato, già Giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)

La Stampa, 10 ottobre 2019

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