E’ sproporzionata la pena minima edittale di 8 anni di reclusione prevista per i reati non lievi in materia di sostanze stupefacenti. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Presidente Lattanzi, Relatore Cartabia) che, con la Sentenza n. 40 del 23/01/2019, depositata oggi 08/03/2019, ha dichiarato illegittimo l’Art. 73 c. 1 del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990) la’ dove prevede come pena minima edittale la reclusione di 8 anni invece che di 6. Rimane inalterata la misura massima della pena, fissata dal legislatore in 20 anni di reclusione, applicabile ai fatti più gravi.
In particolare, la Corte Costituzionale ha rilevato che la differenza di ben 4 anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (8 anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (4 anni) costituisce un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità’, ragionevolezza (Art. 3 della Costituzione), oltre che con il principio della funzione rieducativa della pena (Art. 27 della Costituzione).
Una decisione importante che arriva proprio mentre il Ministro dell’Interno Sen. Matteo Salvini (Lega Nord) con un Disegno di Legge ha proposto un’ulteriore inasprimento delle sanzioni in materia di stupefacenti (fino a 6 anni di reclusione) per i fatti di lieve entità ex Art. 73 c. 5 D.P.R. n. 309/1990.
La dichiarazione di incostituzionalità arriva dopo che la Consulta, con la Sentenza n. 179 del 2017 aveva invitato “in modo pressante” il legislatore a risanare la frattura che separa le pene per i fatti lievi e per i fatti non lievi, previste, rispettivamente, dai c. 5 e 1 dell’Art. 73 del Testo Unico. Quell’invito è rimasto però inascoltato, così la Corte ha ritenuto “ormai indifferibile” il proprio intervento per correggere “l’irragionevole sproporzione, più volte segnalata dai giudici di merito e di legittimità”. “La soluzione sanzionatoria adottata – si legge in una nota della Corte – non costituisce un’opzione costituzionalmente obbligata e quindi rimane possibile un diverso apprezzamento da parte del legislatore, nel rispetto del principio di proporzionalità”.
Sentenza n. 40 del 2019 – Corte Costituzionale (clicca per leggere)