Caso Battisti: manca il “dolo intenzionale”, archiviazione per Salvini e Bonafede. Resta indagato Basentini


Secondo quanto trapelato, il Tribunale dei Ministri di Roma, nei giorni scorsi, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, avrebbe disposto l’archiviazione del Procedimento Penale originato da una mia denuncia, nei confronti dei Ministri dell’Interno e della Giustizia Sen. Matteo Salvini ed On. Alfonso Bonafede, per mancanza del “dolo intenzionale”, una forma di dolo più intensa rispetto a quella generica, richiesta affinché si perfezioni il reato di abuso d’ufficio ex Art. 323 del Codice Penale, per quanto concerne il video effettuato durante la traduzione del detenuto Cesare Battisti, l’ex terrorista dei pac arrestato in Bolivia nel gennaio scorso.

In effetti, il reato di abuso d’ufficio, punisce il Pubblico Ufficiale che, nello svolgimento delle proprie funzioni, intenzionalmente procura a sé stesso o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o reca ad altri un danno ingiusto in violazione di leggi o di regolamenti. Nel caso in specie, non è bastato che i due Ministri del Governo Conte, Salvini e Bonafede, con la loro condotta, abbiano violato leggi e regolamenti perché per procedere contro di loro il legislatore prevede – espressamente – che lo facciano “intenzionalmente”. E non vi sono elementi – sia secondo la Procura della Repubblica che il Tribunale dei Ministri – che possano dimostrare l’intenzione certa di cagionare un danno ingiusto al detenuto Battisti, al di là della condotta illecita posta in essere.

Presso la Procura della Repubblica di Roma, allo stato, pende un’altro fascicolo per il reato di omissione d’atti d’ufficio ex Art. 328 del Codice Penale, nei confronti del Dott. Francesco Basentini, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (anche lui era stato denunciato per abuso d’ufficio in concorso con i Ministri Salvini e Bonafede e con i Sottosegretari di Stato alla Giustizia Vittorio Ferraresi e Jacopo Morrone).

Basentini, quale Capo dell’Amministrazione Penitenziaria e Superiore del Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria che ha eseguito la traduzione del detenuto Battisti, avrebbe dovuto adottare tutte le opportune cautele per proteggere lo stesso dalla curiosità del pubblico e da ogni altra specie di pubblicità al fine di ridurne i disagi, come previsto dalla Legge Penitenziaria e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare dall’Art. 42 bis c. 1 e 4 dell’Ordinamento Penitenziario e dall’Art. 114 c. 6 bis del Codice di Procedura Penale.

Inoltre, dal punto di vista pratico – operativo, l’Amministrazione Penitenziaria, durante le traduzioni ha l’obbligo di proteggere i soggetti detenuti, arrestati o comunque in condizioni di restrizione della libertà personale, “al fine di tutelare più efficacemente l’inviolabile diritto di ciascun individuo al rispetto della propria dignità e della propria riservatezza come disposto dalla Circolare n. 558 del 08/04/1993 del Ministro di Grazia e Giustizia On. Giovanni Conso, a seguito delle modifiche all’Ordinamento Penitenziario introdotte dal Parlamento con l’Art. 2 della Legge n. 492 del 12/12/1992.

Secondo la Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia (successivamente trasmessa a tutto il personale dell’Amministrazione Penitenziaria con nota Prot. n. 116242/3-891 del 07/05/1993 a firma del Vice Direttore Generale del Dipartimento per “pronta, doverosa e scrupolosa applicazione”) “.. E’ indubbio, peraltro, che la nuova normativa, proprio per la ratio che la ispira, impone a chi esegue la traduzione di operare in modo che l’attività di accompagnamento coattivo non sia, nè appaia degradante o lesiva della dignità della persona umana. Occorre evitare che si debba assistere alla divulgazione, soprattutto attraverso il mezzo televisivo, di scene raffiguranti imputati o “indagati” in manette letteralmente aggrediti da fotografi ed operatori televisivi in occasione delle loro traduzione negli Istituti Penitenziari o nelle aule di giustizia. Al riguardo, va richiamata l’attenzione degli organi responsabili della vigilanza e della custodia delle persone fermate, arrestate o comunque detenute affinché nel corso delle traduzioni provvedano alla scrupolosa osservanza delle previsioni del quarto comma dell’Art. 42 bis L. 354/1975, adottando, anche per non incorrere in condotte costituenti illecito disciplinare, ogni opportuna cautela finalizzata a proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, evitando ad essi inutili disagi. La necessità di evitare alle persone da tradurre inutili disagi si collega al principio generale, costituzionalmente garantito, secondo il quale non è consentito il ricorso a mezzi di coercizione non giustificati o non necessari nei confronti di persone sottoposte a restrizione della libertà.”

Inoltre, più recentemente, per quanto riguarda il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, la Circolare n. 3643/6093 del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria relativa a “Modello Operativo – Traduzioni e Piantonamenti” diffusa con nota Prot. n. GDAP-0094125-2013 del 14/03/2013, ha ribadito nuovamente che “Nel corso delle traduzioni devono essere adottate tutte le opportune cautele per proteggere i detenuti o gli internati dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità al fine di ridurne i disagi, secondo l’esempio che dette il glorioso Patrono del Corpo, S. Basilide.”

Quanto al reato di omissione d’atti d’ufficio, a differenza dell’abuso d’ufficio, non occorre il “dolo intenzionale” ma esclusivamente il “dolo generico” cioè la semplice coscienza e volontà di rifiutare l’atto non ritardabile che il Pubblico Ufficiale sapeva di dover compiere.

Vedremo, più in là, come si determinerà la Procura della Repubblica di Roma in ordine a tale ulteriore accusa nei confronti del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria o di altro personale ritenuto responsabile che sarà identificato nel corso delle attività investigative.

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