Voghera, Permesso negato a detenuto per visitare il figlio ammalato: sbagliata l’istanza


Qualche giorno fa su “Il Dubbio” ho letto un articolo dell’amico Damiano Aliprandi, dal titolo “Milano: il figlio di 4 anni lo voleva vicino durante un esame al cuore, permesso negato” (poi ripreso da altri organi di stampa ed oggetto di numerosi commenti), in cui è stata raccontato che la Quinta Sezione della Corte di Appello di Milano, su conforme parere della Procura Generale della Repubblica, abbia negato ad un detenuto calabrese, ristretto nella Casa Circondariale di Voghera, padre di un bambino di 4 anni gravemente malato, che non vedeva da tempo a causa della malattia, di recarsi a fargli visita per due ore, presso l’Ospedale Niguarda di Milano, mentre gli venivano effettuati alcuni accertamenti diagnostici tra cui una biopsia e coronografia cardiaca, perché “non è in pericolo di vita”.

Stando a quanto riferito nell’articolo, l’Autorità Giudiziaria procedente, “visto il parere contrario del Pg, ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’Art. 30 Legge Penitenziaria per le ragioni esposte nello stesso parere, rigetta l’istanza”.

Preliminarmente, ebbene precisare che, il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Milano, è senz’altro corretto e fondato sulla esatta interpretazione di quanto statuito dall’Art. 30 dell’Ordinamento Penitenziario (Legge n. 354/1975 e ss.mm.ii.). Infatti, la norma richiamata, prevede che “Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal Magistrato di Sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’Autorità Giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’Art. 11. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”.

Pur essendo a conoscenza di pochi elementi, a me pare che l’istanza indirizzata alla Corte di Appello di Milano, non abbia le caratteristiche richieste dalla normativa sopra descritta per poter essere delibata favorevolmente. Invero, né si è in presenza di un “imminente pericolo di vita” ex Art. 30 c. 1 o.p. né si è in presenza di un “evento eccezionale” ex Art. 30 c. 2 o.p., in considerazione del fatto che il bambino è affetto da tempo da questa patologia (infatti non si reca a colloquio dal padre proprio a causa della malattia) per cui, indubbiamente, non costituisce un “evento eccezionale”.

Detto questo però c’è da dire che lo strumento giuridico intramoenia per poter ottenere l’autorizzazione invocata, esiste ed è contemplato all’Art. 21 ter o.p., introdotto dalla Legge n. 62/2011 e recentemente ulteriormente precisato dalla Legge n. 47/2015, che prevede “visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità”; io stesso, più volte, ho fatto ottenere permessi di questo genere a diversi detenuti, anche imputati o condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso ex Art. 416 bis c.p. Per cui, come ipotizzato nell’articolo, il fatto di essere calabrese, avere un determinato cognome od essere imputato di determinati reati, non costituisce alcun valido motivo ostativo, all’accoglimento di tali richieste.

Tale norma, infatti, a differenza dell’istituto del “permesso di necessità” ex Art. 30 o.p., contempla il campo della cura ed assistenza dei figli minori o affetti da gravi handicap da parte dei detenuti, non solo in casi di “eventi eccezionali”, ma anche in caso di “gravi condizioni di salute” o in conseguenza della stessa esistenza di “handicap grave”.

L’Art. 21 ter o.p., al c. 1, prevede che In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell’istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l’infermo o il figlio affetto da handicap grave. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.” ed al successivo c. 2 prosegue con La condannata, l’imputata o l’internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, o di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.”.

Pertanto, in virtù di tale strumento giuridico, nel caso previsto dal primo comma, il genitore detenuto o internato, indipendentemente dalla posizione giuridica rivestita (imputato, appellante, ricorrente o definitivo), è autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’Istituto o, in caso di estrema urgenza, dal Direttore dell’Istituto Penitenziario in cui trovasi ristretto, a visitare il figlio minore che versi in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute. La medesima autorizzazione è data al genitore, detenuto o internato, per visitare il figlio, anche maggiorenne, qualora questi sia stato riconosciuto portatore di handicap grave.

Si tratta di una speciale attenzione accordata dal legislatore per assicurare il mantenimento del rapporto affettivo tra un soggetto debole (minore gravemente infermo; portatore di handicap grave) e il proprio genitore (o il soggetto ex lege equiparato) in stato detentivo. Lo dimostra il fatto che la competenza ad autorizzare tali visite viene attribuita, esclusivamente, nel Magistrato di Sorveglianza nonché, eccezionalmente, nel Direttore dell’Istituto Penitenziario, autorità deputata alla gestione amministrativa della detenzione.

Inoltre, vi è una enorme differenza sostanziale dall’istituto ex Art. 30 o.p. a quello ex Art. 21 ter o.p.: infatti, qualora ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi legittimanti, nel primo caso, ai detenuti ed agli internati “può essere consesso” il permesso mentre nel secondo caso, i detenuti e gli internati “sono autorizzati”; si passa, dunque, dalla discrezionalità all’obbligo per l’Autorità Giudiziaria (o in via di residuale, nei casi di assoluta urgenza, per l’Autorità Penitenziaria); nel secondo caso, i genitori detenuti del figlio minore infra decennale ovvero il figlio, anche maggiorenne, riconosciuto portatore di handicap grave, quando essi debbano sottoporsi a visite specialistiche in relazione alle gravi condizioni di salute in cui versano. In quest’ultimo caso, la decisione autorizzativa, è affidata al “Giudice competente” il quale, nel silenzio della norma, dovrà essere individuato rinviando a quanto previsto dall’Art. 11 c. 4 o.p. Detto Giudice, allorché sia accertata la sussistenza delle condizioni previste, è chiamato a rilasciare l’autorizzazione a tale forma di assistenza, “non oltre le 24 ore dalla data della visita”, determinando le modalità esecutive idonee a garantire la sicurezza.

Il Magistrato di Sorveglianza deve provvedere in merito con “Decreto motivato”, in analogia a quanto previsto per i “permessi” ex Art. 69 c. 7 o.p.; stesso discorso dicasi per il “Giudice competente” ex Art. 125 c. 3 c.p.p. mentre il Direttore dell’Istituto, nel caso in cui sia competente, provvederà con motivato atto amministrativo.

L’eventuale provvedimento di rigetto, nel caso del Magistrato di Sorveglianza, potrà essere impugnato nelle forme e nei modi previsti dall’Art. 30 bis o.p. che disciplina il gravame in materia di “permessi”, proponibile dal detenuto istante, dal suo difensore o dal Pubblico Ministero. Mentre, per quanto concerne l’impugnazione dell’eventuale diniego opposto dal Direttore dell’Istituto Penitenziario, si dovrà proporre reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis e 69 c. 6 lett. b) o.p.

Nel caso in specie, dunque, la persona detenuta (imputato appellante) od il suo difensore, avrebbe dovuto chiedere di potersi recare a far visita al figlio minore gravamene ammalato in Ospedale a Milano ai sensi dell’Art. 21 ter o.p. al Magistrato di Sorveglianza di Pavia avente giurisdizione sulla Casa Circondariale di Voghera o, nel caso di assoluta urgenza, al Direttore dell’Istituto Penitenziario predetto, e non come erroneamente effettuato al Giudice che procedeva, cioè alla Corte di Appello di Milano, peraltro secondo il diverso strumento giuridico di cui all’Art. 30 o.p.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale di Radicali Italiani

Esperto in Diritto Penitenziario

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