Carceri, Cassazione: Si alla circolazione dei provvedimenti giudiziari tra detenuti al 41 bis


Non è legittimo il trattenimento della corrispondenza contenente copia di provvedimenti giurisdizionali, sia di merito che di legittimità, anche se privi di attestazione che ne certifichi la provenienza, disposto dalla Magistratura di Sorveglianza, nei confronti di un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall’Art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, anche se riferiti ad altri detenuti, parimenti sottoposti a trattamento differenziato, in assenza di accertate manipolazioni del testo.

Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, Adriano Iasillo Presidente, Raffaello Magi Relatore, con la Sentenza n. 500/2019 del 23/10/2018, depositata il 08/01/2019, annullando l’Ordinanza emessa il 16/06/2017 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dal detenuto Salvatore Madonia, attualmente sottoposto al regime speciale 41 bis O.P. presso la Casa Circondariale di Viterbo.

Oggetto del Procedimento era il reclamo proposto al Tribunale di Sorveglianza di Roma, ai sensi dell’Art. 18 ter O.P., dal detenuto Salvatore Madonia, relativo al trattenimento di una missiva inviata dallo stesso al fratello Antonio Madonia, ristretto in altro Istituto Penitenziario, sempre in regime di 41 bis O.P., disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo. Alla missiva era allegata una copia di un provvedimento giudiziario, in apparenza emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari e relativo alla doglianza di altro detenuto, accolta da quell’Autorità Giudiziaria.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, respingeva il reclamo, condividendo il provvedimento di trattenimento, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, posto che “il provvedimento giudiziario non reca alcuna attestazione che ne certifichi la provenienza e si ritiene che il soggetto non possa accedere a tutti i provvedimenti giudiziari di merito riferiti ad altri detenuti, salvo le decisioni di legittimità della Corte di Cassazione.”

Contro tale Ordinanza il detenuto proponeva ricorso in Cassazione, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice (Art. 18 ter e 41 bis O.P.), evidenziando che il provvedimento giudiziario oggetto della missiva recava già il visto di censura in uscita dalla Casa Circondariale di Sassari, essendo pervenuto al Madonia nello stesso modo, tramite missiva di altro detenuto. Già da tale aspetto, emergeva la diversità di approccio al tema della trasmissibilità di decisioni giurisdizionali tra soggetti ristretti al regime differenziato di cui all’Art. 41 bis O.P., con evidente disparità di trattamento in ragione del luogo di detenzione. Inoltre, il ricorrente, evidenziava, che non vi sarebbe base legale per il divieto, richiamato dal Tribunale di Roma, di inoltro di un provvedimento giurisdizionale da un detenuto ad un altro, essendo anzi tale interesse meritevole di tutela per l’esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciute ai soggetti sottoposti al trattamento differenziato, specie in riferimento a provvedimenti che affrontano temi di interesse generale. La limitazione della accessibilità alle sole decisioni di legittimità, sostenuta dal Tribunale, non appariva ragionevole né risultava prevista dalle disposizioni di legge.

Ebbene, i Giudici del Palazzaccio, gli hanno dato ragione, ritenendo il ricorso fondato, criticando in fatto e in diritto l’operato del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Ed infatti, il fatto che il Madonia sia – pacificamente – in possesso del documento in questione, a lui pervenuto in modo analogo, con “nulla osta” alla consegna documentato dal visto di censura rappresenta, effettivamente, un indicatore di genuinità del documento in questione o comunque in assenza di manipolazioni del testo idonee determinare, secondo le vigenti disposizioni di Legge, il mancato inoltro della missiva. Dunque, se non vi è motivo concreto di dubitare non già della “provenienza” del documento, quanto della “assenza di manipolazioni” di un testo che apparentemente consiste nella copia di un provvedimento giurisdizionale, il Tribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamente disporre il trattenimento della missiva. Per il Giudice di legittimità ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quello originale il Tribunale è tenuto : a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto; b) a realizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l’acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del Giudice che lo ha emesso. In tale punto, pertanto, la motivazione espressa nel provvedimento impugnato risulta generica e non assistita, in ogni caso, dalla necessaria completezza dell’istruttoria.

Infine, il Supremo Collegio, nel ricordare che il potere del Magistrato di Sorveglianza di disporre il trattenimento della corrispondenza indirizzata al detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’Art. 41 bis O.P., è diretto ad evitare pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che ad impedire contatti con l’esterno ritenuti pericolosi perché attinenti a finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, o che tendono a rinsaldare i vincoli di appartenenza alle organizzazioni mafiose, ha sostenuto che la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma non appariva rispondente, per come sinteticamente espresso, a tale aspetto finalistico, posto che si esclude la trasmissibilità tra soggetti sottoposti al trattamento differenziato di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale di merito. Tale affermazione, non è esplicitata con riferimento ad una concreta previsione di Legge, a meno che non si voglia far discendere simile divieto dalla generale previsione – di cui all’Art. 41 bis c. 2 quater lett. a) – relativa alla necessità di impedire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza, qui attraverso la comunicazione di qualsiasi contenuto informativo.

Anche in tale ipotesi, tuttavia, il Tribunale non tiene conto dei particolari contenuti della missiva e del fatto che rispetto ad altre esigenze costituzionalmente protette, quali l’esercizio concreto dei diritti spettanti al soggetto privato della libertà personale (tra cui quello alla difesa e alla libertà di informazione), la circolazione di decisioni giurisdizionali – una volta accertata l’assenza di manipolazioni del testo – risulta senza dubbio una componente strumentale al concreto esercizio dei diritti medesimi, posto che l’interesse – alla conoscenza dei contenuti di un provvedimento giudiziario – sussiste sia per le decisioni di legittimità che per quelle di merito. Va pertanto affermato nuovamente che, in simili casi, la dimensione del controllo può investire esclusivamente la presenza o meno nel testo del provvedimento di elementi grafici che ne alterino il contenuto al fine di veicolare – in tal modo – messaggi ad altri detenuti, in tal modo eludendo le specifiche previsioni legislative in tema di regime trattamentale differenziato.

La Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, per tutte le suddette ragioni, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento dell’Ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame.

Cass. Pen. Sez. I, n. 500/2019 del 23/10/2018, dep. il 08/01/2019 (clicca per leggere)

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