Campobasso, Quintieri (Radicali): Denunciato Agente Penitenziario per abusi contro il detenuto


Quanto accaduto ieri a Campobasso – ai danni di un detenuto che aveva tentato di evadere – ad opera di un Agente di Polizia Penitenziaria, è di una gravità inaudita ed occorre che siano intrapresi immediati provvedimenti. Per tale ragione, questa mattina, ho presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Campobasso e, per quanto di competenza, al Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti, al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed all’On. Riccardo Magi, Deputato di +Europa contro uno degli Agenti Penitenziari per i reati di abuso di autorità e dei mezzi di disciplina e minaccia grave, fatti aggravati perché commessi da un Pubblico Ufficiale contro una persona detenuta affidata alla sua vigilanza e custodia. Lo afferma Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani e candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Calabria.

Non è assolutamente tollerabile che un Agente Penitenziario si comporti in quel modo; il detenuto, senza motivo, è stato ripetutamente percosso con schiaffi, pugni e calci, nonché minacciato utilizzando la pistola d’ordinanza, che, dopo essere stata estratta dalla fondina, gli è stata puntata più volte alla bocca ed alla testa, prosegue l’esponente radicale Quintieri. Per quel che emerge dal video, non c’era alcuna resistenza attiva o passiva in atto né altri atti di violenza, che potesse legittimare l’impiego della forza nei riguardi del detenuto che dopo la tentata evasione era stato subito catturato e si trovava nella piena disponibilità del personale di Polizia Penitenziaria.

Nell’esercizio delle proprie funzioni quotidiane, il personale penitenziario, deve rispettare e tutelare la dignità umana e preservare e far rispettare i diritti fondamentali di ogni persona e non deve far ricorso alla forza contro i detenuti salvo in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza fisica attiva o passiva ad un ordine legittimo, e sempre come ultima risorsa. Mi auguro che ognuna delle Autorità competenti, a cui ho indirizzato l’esposto, assuma al più presto rigorosi provvedimenti al riguardo, conclude l’ex Consigliere Nazionale di Radicali Italiani.

Reggio Calabria, il Gip: no all’archiviazione per la morte del detenuto Jerinò. Pm indaghi


Sono passati già quattro anni ed ancora non si conoscono, con precisione, le cause della morte del sessantenne Roberto Jerinò, all’epoca ristretto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria Arghillà, avvenuta il 23/12/2014 presso l’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria per “insufficienza cardio-respiratoria in soggetto con gravissima ed estesa ischemia celebrale da occlusione delle arterie cerebrali posteriori e vertebrali”.

Nonostante la denuncia presentata dai familiari del detenuto ed una circostanziata Interrogazione Parlamentare a risposta in commissione (n. 5/04649 del 05/02/2014) indirizzata ai Ministri della Giustizia e della Salute Andrea Orlando e Beatrice Lorenzin presentata, nella scorsa legislatura, dall’On. Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico, su sollecitazione di Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Calamita, a seguito di quanto accaduto, aveva aperto un Procedimento Penale contro ignoti per accertare se, in ordine al decesso del Jerinò, vi fossero state responsabilità del personale dell’Amministrazione Penitenziaria o dei Sanitari Penitenziari ed Ospedalieri.

Tuttavia, solo recentemente, il Pubblico Ministero Nicola De Caria, all’esito delle indagini espletate avvalendosi anche del Medico Anatomopatologo Patrizia Napoli (che aveva eseguito esame autoptico sulla salma), aveva chiesto l’archiviazione del Procedimento, pendente contro ignoti per il reato di omicidio colposo ex Art. 589 c.p., ricevendo l’opposizione dei familiari del detenuto Jerinò, rappresentati e difesi dall’Avvocato Marzia Tassone del Foro di Catanzaro che, nei mesi precedenti, aveva depositato una puntigliosa consulenza medico legale di parte a firma Prof. Peppino Pugliese, Specialista in cardiochirurgia e malattie dell’apparato cardiovascolare e docente presso l’Università degli Studi Alma Mater di Bologna, con la quale erano stati evidenziati comportamenti gravissimi definiti “penalmente rilevanti”, ad opera del personale sanitario operante negli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria “Panzera” ed “Arghillà” ed in quello di Paola, consistenti in condotte attive ed omissive, imperite, imprudenti e negligenti, determinanti una catena di eventi che hanno concorso a cagionare la morte di Jerinò.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria Mariarosaria Savaglio, ritenuta ammissibile l’opposizione proposta dal difensore delle persone offese, a seguito della Camera di Consiglio tenutasi il 18/12/2018, non ha accolto la richiesta di archiviazione sollecitata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria disponendo la restituzione del fascicolo per nuove indagini, fissando in 6 mesi il termine per il compimento delle medesime ex Art. 409 c. 4 c.p.p.

In particolare, secondo il Gip Savaglio, “le indagini esperite al fine di accertare se sussistano eventuali responsabilità del personale medico o del personale del carcere appaiono meritevoli di approfondimento in ordine ad eventuali condotte che si sarebbero potute tenere al fine di evitare/ritardare il decesso di Jerinò Roberto, atteso che la perizia medico legale effettuata dal consulente incaricato dal Pubblico Ministero è basata su documentazione medica solo parziale, per cui le conclusioni a cui è giunta appaiono eccessivamente generiche e non dotate di sufficiente rigore scientifico, anche alla luce di quanto riportato nelle perizie di parte effettuate dai consulenti medici di parte” ed infine “è necessario, alla luce di quanto addotto dalle consulenze tecniche di parte, sottoporre ad una nuova complessiva valutazione le circostanze che hanno portato al decesso del suddetto Jerinò Roberto e di eventuali ritardi o inerzie in relazione alla deospedalizzazione dello stesso in data 4/11/2014, alla mancata somministrazione dei farmaci salvavita necessari per mancanza di un piano terapeutico, al ritardo nell’eseguire esami clinici necessari in maniera tempestiva e in ordine al ricovero dello stesso in data 15/12/2014 nel reparto malattie infettive, piuttosto che nel reparto idoneo a trattare la vasculopatia cerebrale in atto”.

Per questi motivi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, ha rigettato la richiesta formulata dall’Ufficio del Pubblico Ministero, poiché “appare necessario il completamento delle indagini” e, nello specifico, “1) accertare, mediante l’espletamento di nuova consulenza tecnica, da effettuare tramite consulente medico specializzato in malattie neurologiche e sulla base di tutti i documenti clinici disponibili, le eventuali responsabilità in cui sono incorsi i soggetti che avevano in cura e custodia il detenuto Jerinò Roberto; 2) effettuare tutte le eventuali indagini che il PM ritenga necessario alla luce delle risultanze di suddetto accertamento; 3) identificare gli eventuali responsabili di condotte attive o omissive.”.

Roberto Jerinò, prima di essere ristretto al Carcere di Reggio Calabria “Arghillà” (07/07/2014 – 23/12/2014), era stato detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria “Panzera” (15/12/2011 – 21/03/2013) e poi presso la Casa Circondariale di Paola (21/03/2013 – 07/07/2014).

Jerinò non stava espiando nessuna pena, si trovava sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché imputato per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, aggravata dal metodo mafioso, nell’Operazione “Solare 2 – Crimine 3” della Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. In primo grado, nell’ambito del giudizio abbreviato, il Gup Distrettuale di Reggio Calabria Cinzia Barillà lo condannò a 14 anni 8 mesi di reclusione e 64.000 di multa (26/02/2013). Per lui, il processo, si concluse l’11/02/2015, pochi mesi dopo la sua morte, innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che pronunciò il “non doversi procedere per morte del reo”.

Tra l’altro, i difensori di Roberto Jerinò, chiesero al Giudice procedente la sua scarcerazione essendo divenuto incompatibile col regime carcerario. Tale richiesta, come al solito, per ironia della sorte, venne rigettata dal Giudice proprio il giorno della sua morte. Evidentemente, come accaduto in altre analoghe occasioni, il Magistrato, non era stato ancora informato che l’imputato era deceduto.

Detenuto suicida a Roma, il Gip ordina al Pm “Si proceda contro il Dap ed il Direttore del Carcere”


Valerio Guerrieri, 22 anni, non si sarebbe tolto la vita in cella il 24 febbraio del 2017 se la direzione di Regina Coeli e i funzionari del Dap avessero eseguito il provvedimento di scarcerazione del Tribunale di dieci giorni prima, deciso poiché il giovane era «ad alto rischio suicidario». È questa l’ipotesi formulata dal Gip Claudio Carini che ha ordinato al Pm di procedere all’incriminazione della direttrice del carcere in via della Lungara e dei dirigenti del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) per indebita limitazione della libertà personale e omicidio colposo.

L’indicazione è contenuta nell’ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione del Pm, inerente l’inchiesta, finora senza indagati, sulla mancata esecuzione del trasferimento di Guerrieri dal carcere a una Rems. Il Gip ritiene infatti che nessuno, a Regina Coeli e al Dap, si sia attivato per trovare la struttura. Dal 14 febbraio del 2017 fino al giorno del suicidio – come risulta dagli atti – è stata contattata solo la Rems di Subiaco. Poco per il Gip.

L’opposizione è stata presentata dall’Avvocato Claudia Serafini, difensore di Valerio, affetto da problemi psichiatrici fin da minorenne. L’ordinanza s’inserisce in un’altra vicenda giudiziaria che per ora ha nove imputati – sette agenti di custodia e due medici – su cui pende la richiesta di rinvio a giudizio con la sola accusa di omicidio colposo per non aver evitato il suicidio controllando ogni quarto d’ora il detenuto sottoposto al «regime della grande sorveglianza».

Adesso un breve riepilogo. Valerio, condannato in via definitiva per una rapina compiuta a 20 anni, evade da una Rems a settembre del 2016. Fermato, si ribella e finisce in carcere. Il nuovo processo si conclude in primo grado il 14 febbraio del 2017. Quel giorno Valerio è condannato a quattro mesi per resistenza, ma il Giudice Anna Maria Pazienza ne ordina la scarcerazione per il trasferimento in una Rems perché, per il suo perito, il ragazzo è appunto ad alto rischio di suicidio. Nessuno però sembra attivarsi: il giovane resta in cella e si toglie la vita.

Giulio De Santis

Corriere della Sera, 19/01/2019

Diciotti, “Salvare le vite in mare è un obbligo dello Stato”. Per il Tribunale dei Ministri, Salvini deve essere processato


Salvini deve essere processato. E’ la decisione del Tribunale dei Ministri di Catania in ordine al caso Diciotti, per il quale la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, lo scorso 29 ottobre 2018 (e, poi, successivamente, il 26 novembre 2018), aveva avanzato richiesta di archiviazione del Procedimento Penale pendente contro il Senatore Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, per il delitto di sequestro di persona aggravato in danno dei 177 migranti a bordo della Nave Militare Italiana “Umberto Diciotti”, per infondatezza della notizia di reato.

Secondo il Procuratore della Repubblica di Catania Carmelo Zuccaro, il ritardo nello sbarco dei migranti a bordo della Diciotti fu “giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti in un caso in cui, secondo la convenzione Sar internazionale, sarebbe spettato a Malta indicare il porto sicuro”.

Una tesi che però non ha convinto il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Catania composto dai Giudici Nicola La Mantia, Sandra Levanti e Paolo Corda che, con relazione deliberata il 7 dicembre 2018 e depositata il 22 gennaio 2019, ha restituito gli atti alla Procura della Repubblica, per l’avvio della procedura prevista dall’Art. 9 della Legge Costituzionale n. 1 del 1989, ai fini del rilascio dell’autorizzazione a procedere contro il Senatore della Repubblica Matteo Salvini, in ordine al reato previsto e punito dall’Art. 605 c. 1 e 2 n. 2 e 3 del Codice Penale “per avere nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al Porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso “U. Diciotti” della Guardia Costiera Italiana alle ore 23,49 del 20 agosto 2018. In particolare, il Sen. Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro, violando le Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali (Convenzione SAR, Risoluzione MSC 167-78, Direttiva SOP 009/15), non consentendo senza giustificato motivo al competente Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione – costituente articolazione del Ministero dell’Interno – di esitare tempestivamente la richiesta di POS (place of safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) alle ore 22,30 del 17 agosto 2018, bloccava la procedura di sbarco dei migranti, così determinando consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale di questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave “U. Diciotti” ormeggiata nel Porto di Catania dalle ore 23,49 del 20 agosto e fino alla tarda serata del 25 agosto, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco. Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un Pubblico Ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonchè per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età. Fatto commesso in Catania, dal 20 al 25 agosto 2018″. 

Per il Tribunale dei Ministri di Catania, presieduto dal Giudice La Mantia, “l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli Artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell’Autorità politica (“pacta sunt servanda”), assumendo un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna (l’Art. 117 Cost. prevede che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.).

Il Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, ricevuti gli atti, provvederà a trasmetterli alla Giunta per le autorizzazioni a procedere che poi dovrà relazionare all’Assemblea, la quale entro due mesi potrà negare l’autorizzazione a procedere – nel caso in cui, a maggioranza assoluta, ritenga insindacabilmente che il Ministro dell’Interno indagato abbia agito «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» – o concederla.

I Radicali Italiani con il Segretario Nazionale On. Riccardo Magi, Deputato di + Europa con Emma Bonino, avevano ispezionato la Nave Militare Diciotti ed all’esito, il 23 agosto 2018, presentato un dettagliato esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Catania, chiedendo di procedere a termini di Legge contro tutti i responsabili per l’indebito trattenimento dei migranti. Anche una delegazione del Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale si recò nel Porto di Catania sulla Nave Militare Diciotti e, successivamente, inviò due circostanziate informative alla Procura della Repubblica di Catania ed a quella di Agrigento.

Domanda di autorizzazione a procedere contro il Sen. Matteo Salvini (clicca per leggere)

Quintieri (Radicali): Battisti ha diritto ad avere in cella la foto del figlio. Non esiste tale divieto


Leggo sulla stragrande maggior parte degli organi di informazione, locale e nazionale, che al detenuto Cesare Battisti, ergastolano sottoposto anche alla pena accessoria dell’isolamento diurno per 6 mesi, ristretto nella Casa di Reclusione di Oristano “Salvatore Soro”, sarebbe stato vietato dall’Amministrazione Penitenziaria di tenere con sé la foto del figlio Raul.

Tale notizia, insieme a tante altre diffuse in questi giorni, ha dell’incredibile poiché non esiste nessuna norma legislativa o regolamentare che impedisca al detenuto Battisti ed a qualsivoglia detenuto, anche in regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P., di tenere con sé, nella propria camera di pernottamento, delle foto riproducenti luoghi e/o familiari, parenti ed amici. Pertanto, qualora dovesse corrispondere al vero un simile divieto, adottato dall’Amministrazione Penitenziaria, centrale o periferica, sarebbe illegittimo ed annullabile dal Magistrato di Sorveglianza di Cagliari, all’esito di reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis O.P.

Invero, il detenuto Battisti, alla stregua degli altri detenuti, ha il diritto di tenere all’interno della propria camera, la foto del figlio (e qualunque altra foto voglia), essendo espressamente consentito dal Regolamento di Esecuzione Penitenziaria (D.P.R. n. 230/2000). Infatti, a norma dell’Art. 10 comma 3, “E’ ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l’ordinato svolgimento della vita nell’Istituto.“.

Inoltre, la quasi totalità dei Regolamenti interni degli Istituti Penitenziari (quelli che ne sono dotati), ex Artt. 16 O.P. e 36 Reg. Es. O.P., prevedono che “Nelle camere di pernottamento, nello spazio di propria pertinenza, è consentita l’affissione di immagini, foto, scritti e disegni, purché non siano offensivi della morale, non siano pregiudizievoli per l’ordine, la disciplina o la sicurezza, non impediscano al personale di custodia di effettuare i controlli e siano realizzate in modo tale da non arrecare danno alcuno ai beni mobili ed immobili dell’Amministrazione.”

Solo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P. esiste qualche “restrizione” (peraltro assurda, in parte già disapplicata a seguito di reclami giurisdizionali) poiché “E’ consentito tenere nella propria camera immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, nonché fotografie in numero non superiore a 30 e di dimensione non superiore a 20×30. Per ragioni connesse alla sicurezza interna, le fotografie dovranno essere appoggiate sul mobilio con modalità tali da non recare danno allo stesso. Fatto salvo che per una singola immagine o fotografia di un familiare, è vietata l’affissione alle pareti e su qualsivoglia superficie di immagini, fogli, fotografie e quant’altro possa essere ostativo allo svolgimento dei prescritti e necessari controlli da parte del personale penitenziario ovvero possa recare danno ai beni dell’Amministrazione. Ogni violazione sarà sanzionata in via disciplinare.”

Negli anni passati, la Corte Suprema di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, a seguito di un reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis nella Casa Circondariale di Viterbo, al quale la Direzione dell’Istituto aveva impedito di tenere,nella propria camera, una fotografia della madre deceduta, sol perché eccedente (18×15) le misure massime (10×15) stabilite dal Regolamento interno, ha stabilito che il “diritto soggettivo della persona reclusa, individuabile in quello alla cura delle relazioni affettive, da ritenersi esercitabile anche attraverso la conservazione di immagini riproducenti le persone care, specie se decedute. In simili casi, infatti, è da ritenersi che il diritto in questione comprenda quello alla conservazione dell’immagine che riproduce la persona defunta, sorta di diritto al “mantenimento della memoria” attraverso la visione dell’immagine medesima, aspetto che rientra nel mantenimento della dignità della persona. Non vi è dubbio, infatti, circa il riconoscimento e la tutela – anche nell’ambito delle leggi di Ordinamento Penitenziario, di simile posizione giuridica (diritto alla affettività nei limiti di compatibilità con la condizione), come proiezione essenziale dei diritti della persona, in quanto tale fruibile da parte del detenuto.” (Cass. Pen. Sez. I, n. 54117/2017 del 14/06/2017, dep. il 30/11/2017, Ric. Costa).

Ne consegue che, il detenuto Cesare Battisti, ha il pieno diritto – eventualmente reclamabile innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Cagliari avente giurisdizione sull’Istituto Penitenziario di Oristano, di aver restituita la foto del figlio e di tenerla con sé, non essendoci nessuna disposizione legislativa o regolamentare, che lo proibisca. Eventuali limitazioni al godimento di tale diritto, imposte dall’Amministrazione Penitenziaria, possono essere disapplicate dal Magistrato di Sorveglianza perché in contrasto con quanto prescrive la Legge Penitenziaria e la Costituzione.

Battisti e la “strana” espulsione diretta dalla Bolivia per mandarlo all’ergastolo in Italia


Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac (Proletari Armati per il Comunismo), condannato in Italia all’ergastolo per quattro omicidi avvenuti tra il 1978 ed il 1979 dei quali si è detto sempre innocente, latitante, recentemente estradato dal Brasile su richiesta dell’Italia, viene catturato dall’Interpol italiana, brasiliana e boliviana a Santa Cruz de la Sierra, la città più popolosa della Bolivia. Anziché essere arrestato e consegnato al Brasile, per la successiva estradizione in Italia è stato subito consegnato direttamente all’Italia, previa espulsione amministrativa “decisiòn administrativa” ai sensi della Ley de Migraciòn n. 370/2013 per ingresso irregolare di cittadino straniero nel territorio nazionale “ingreso irregular de persona migrante extranjera al territorio nacional” che prevede l’immediato ritorno nel Paese d’origine “inmediato retorno al pais de origen” senza possibilità di presentare alcun ricorso “contra esta decisiòn non procede recurso ulterior alguno”.

Vediamo il perché è stata adottata questa “strana” procedura …

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all’Art. 5 c. 47 n. 2, prevede, fra le altre cose, che sono vietate pene “di carattere perpetuo”, come la pena dell’ergastolo, presente nell’ordinamento giuridico italiano. Proprio per tale motivo, negli anni passati, il Brasile, per concedere l’estradizione, aveva imposto all’Italia, la condizione di non applicare al Battisti, alcuna pena perpetua. Condizione poi ufficialmente accettata dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Parimenti, la Costituzione dello Stato Plurinazionale della Bolivia, all’Art. 118 c. 2, prevede che “la màxima sanciòn penal serà de treinta anòs de privaciòn de libertad, sin decrecho a indulto” cioè che la massima sanzione penale può essere di 30 anni di privazione della libertà. Anche qui, dunque, nessuna “pena perpetua” come in Brasile. Per tale ragione, qualora il Battisti, fosse stato arrestato e presentato all’Autorità Giudiziaria della Bolivia, ai fini estradizionali, all’Italia sarebbe stata imposta la stessa condizione del Brasile. Cioè quella di non applicare l’ergastolo ma 30 anni di reclusione.

Il Governo italiano (e, soprattutto, i Ministri dell’Interno Matteo Salvini e della Giustizia Alfonso Bonafede), non vedeva l’ora di riavere il Battisti “in manette per fargli scontare l’ergastolo”, per cui bisognava evitare ulteriori perdite di tempo che avrebbero potuto comportare “problemi” per quanto riguarda la sua estradizione in Italia. In particolare, in Brasile, i difensori dell’ex terrorista, privi di ogni autorità in un altro Paese, avrebbero potuto studiare un nuovo ricorso e rischiare di bloccare nuovamente tutta la procedura. In Bolivia, invece, con la procedura di estradizione, ci sarebbero stati problemi con l’ergastolo. L’unica cosa da fare era quella di farlo espellere dalla Bolivia come un semplice clandestino, perché entrato irregolarmente sul loro territorio. In tal modo, il Battisti, “l’assassino comunista” arrivando direttamente dalla Bolivia, senza transitare per il Brasile, nel giro di qualche ora, poteva giungere in Italia per essere tradotto in un Istituto Penitenziario per espiare la pena dell’ergastolo, “fino all’ultimo dei suoi giorni”.

Eppure, nelle circostanze di tempo e di luogo, il Battisti, come detto, non era un semplice straniero irregolare da espellere ma un criminale latitante, estradato dal Brasile per essere consegnato all’Italia. Andava trattato in tutt’altra maniera e seguita tutt’altra procedura. Ma il Governo boliviano guidato dal Presidente Evo Morales, politicamente molto distante da quello brasiliano di Jair Bolsonaro, ha deciso di sbarazzarsi velocemente dell’ex terrorista italiano, non cercando – in alcun modo – di complicare la vicenda, rinsaldando i rapporti di “amicizia” e di “affari” col Brasile e con l’Italia.

Cesare Battisti, appena giunto all’aeroporto militare di Ciampino in Italia, è stato ricevuto ed esposto al pubblico come un “trofeo di guerra” dai Ministri dell’Interno e della Giustizia Salvini e Bonafede, soprattutto a mezzo Social Network in diretta Facebook . Successivamente è stato preso in consegna dal Gruppo Operativo Mobile del Corpo della Polizia Penitenziaria che, unitamente alle altre Forze di Polizia, dopo una breve sosta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, “per ragioni di sicurezza”, sostiene il Ministro Bonafede, lo ha tradotto in Sardegna presso la Casa Circondariale di Oristano nella Sezione As2, un Reparto dell’Alta Sicurezza destinato ai detenuti condannati per terrorismo. Al Battisti, più volte definito dal Ministro Salvini “vigliacco infame assassino comunista” è stato applicato l’ergastolo con l’isolamento diurno per 6 mesi.

Carceri, Cassazione: Si alla circolazione dei provvedimenti giudiziari tra detenuti al 41 bis


Non è legittimo il trattenimento della corrispondenza contenente copia di provvedimenti giurisdizionali, sia di merito che di legittimità, anche se privi di attestazione che ne certifichi la provenienza, disposto dalla Magistratura di Sorveglianza, nei confronti di un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall’Art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, anche se riferiti ad altri detenuti, parimenti sottoposti a trattamento differenziato, in assenza di accertate manipolazioni del testo.

Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, Adriano Iasillo Presidente, Raffaello Magi Relatore, con la Sentenza n. 500/2019 del 23/10/2018, depositata il 08/01/2019, annullando l’Ordinanza emessa il 16/06/2017 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dal detenuto Salvatore Madonia, attualmente sottoposto al regime speciale 41 bis O.P. presso la Casa Circondariale di Viterbo.

Oggetto del Procedimento era il reclamo proposto al Tribunale di Sorveglianza di Roma, ai sensi dell’Art. 18 ter O.P., dal detenuto Salvatore Madonia, relativo al trattenimento di una missiva inviata dallo stesso al fratello Antonio Madonia, ristretto in altro Istituto Penitenziario, sempre in regime di 41 bis O.P., disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo. Alla missiva era allegata una copia di un provvedimento giudiziario, in apparenza emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari e relativo alla doglianza di altro detenuto, accolta da quell’Autorità Giudiziaria.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, respingeva il reclamo, condividendo il provvedimento di trattenimento, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, posto che “il provvedimento giudiziario non reca alcuna attestazione che ne certifichi la provenienza e si ritiene che il soggetto non possa accedere a tutti i provvedimenti giudiziari di merito riferiti ad altri detenuti, salvo le decisioni di legittimità della Corte di Cassazione.”

Contro tale Ordinanza il detenuto proponeva ricorso in Cassazione, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice (Art. 18 ter e 41 bis O.P.), evidenziando che il provvedimento giudiziario oggetto della missiva recava già il visto di censura in uscita dalla Casa Circondariale di Sassari, essendo pervenuto al Madonia nello stesso modo, tramite missiva di altro detenuto. Già da tale aspetto, emergeva la diversità di approccio al tema della trasmissibilità di decisioni giurisdizionali tra soggetti ristretti al regime differenziato di cui all’Art. 41 bis O.P., con evidente disparità di trattamento in ragione del luogo di detenzione. Inoltre, il ricorrente, evidenziava, che non vi sarebbe base legale per il divieto, richiamato dal Tribunale di Roma, di inoltro di un provvedimento giurisdizionale da un detenuto ad un altro, essendo anzi tale interesse meritevole di tutela per l’esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciute ai soggetti sottoposti al trattamento differenziato, specie in riferimento a provvedimenti che affrontano temi di interesse generale. La limitazione della accessibilità alle sole decisioni di legittimità, sostenuta dal Tribunale, non appariva ragionevole né risultava prevista dalle disposizioni di legge.

Ebbene, i Giudici del Palazzaccio, gli hanno dato ragione, ritenendo il ricorso fondato, criticando in fatto e in diritto l’operato del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Ed infatti, il fatto che il Madonia sia – pacificamente – in possesso del documento in questione, a lui pervenuto in modo analogo, con “nulla osta” alla consegna documentato dal visto di censura rappresenta, effettivamente, un indicatore di genuinità del documento in questione o comunque in assenza di manipolazioni del testo idonee determinare, secondo le vigenti disposizioni di Legge, il mancato inoltro della missiva. Dunque, se non vi è motivo concreto di dubitare non già della “provenienza” del documento, quanto della “assenza di manipolazioni” di un testo che apparentemente consiste nella copia di un provvedimento giurisdizionale, il Tribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamente disporre il trattenimento della missiva. Per il Giudice di legittimità ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quello originale il Tribunale è tenuto : a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto; b) a realizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l’acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del Giudice che lo ha emesso. In tale punto, pertanto, la motivazione espressa nel provvedimento impugnato risulta generica e non assistita, in ogni caso, dalla necessaria completezza dell’istruttoria.

Infine, il Supremo Collegio, nel ricordare che il potere del Magistrato di Sorveglianza di disporre il trattenimento della corrispondenza indirizzata al detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’Art. 41 bis O.P., è diretto ad evitare pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che ad impedire contatti con l’esterno ritenuti pericolosi perché attinenti a finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, o che tendono a rinsaldare i vincoli di appartenenza alle organizzazioni mafiose, ha sostenuto che la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma non appariva rispondente, per come sinteticamente espresso, a tale aspetto finalistico, posto che si esclude la trasmissibilità tra soggetti sottoposti al trattamento differenziato di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale di merito. Tale affermazione, non è esplicitata con riferimento ad una concreta previsione di Legge, a meno che non si voglia far discendere simile divieto dalla generale previsione – di cui all’Art. 41 bis c. 2 quater lett. a) – relativa alla necessità di impedire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza, qui attraverso la comunicazione di qualsiasi contenuto informativo.

Anche in tale ipotesi, tuttavia, il Tribunale non tiene conto dei particolari contenuti della missiva e del fatto che rispetto ad altre esigenze costituzionalmente protette, quali l’esercizio concreto dei diritti spettanti al soggetto privato della libertà personale (tra cui quello alla difesa e alla libertà di informazione), la circolazione di decisioni giurisdizionali – una volta accertata l’assenza di manipolazioni del testo – risulta senza dubbio una componente strumentale al concreto esercizio dei diritti medesimi, posto che l’interesse – alla conoscenza dei contenuti di un provvedimento giudiziario – sussiste sia per le decisioni di legittimità che per quelle di merito. Va pertanto affermato nuovamente che, in simili casi, la dimensione del controllo può investire esclusivamente la presenza o meno nel testo del provvedimento di elementi grafici che ne alterino il contenuto al fine di veicolare – in tal modo – messaggi ad altri detenuti, in tal modo eludendo le specifiche previsioni legislative in tema di regime trattamentale differenziato.

La Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, per tutte le suddette ragioni, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento dell’Ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame.

Cass. Pen. Sez. I, n. 500/2019 del 23/10/2018, dep. il 08/01/2019 (clicca per leggere)

Il carcere nel tempo della paura, il Giudice Maisto contesta le “linee programmatiche” del nuovo Capo del Dap


Il 5 dicembre 2018 il nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, ha inviato al personale del Dap le sue «Linee programmatiche», con una circolare in cui invita «ad adottare tutte le iniziative per garantire la tempestiva esecuzione delle disposizioni». Per fortuna nella Premessa del documento tali indicazioni sono qualificate solo come «tendenziali», perché, se invece fossero effettive, rappresenterebbero sicuramente una drammatica battuta di arresto del lungo e faticoso cammino di attuazione dell’Ordinamento penitenziario in senso costituzionale e una tragedia per gli scenari di un sistema carcerario futuro.

La Circolare restituisce un quadro eccessivamente desolante e caotico delle carceri senza tenere in nessun conto il passato più recente, caratterizzato dalla riduzione dei suicidi e degli autolesionismi, dall’adeguamento alle sentenze della Corte Edu e da tante pratiche virtuose promosse da quei territori oggi deprecati.

Il documento si presenta come il progetto di riorganizzazione, secondo criteri economici e di controllo verticistico del sistema, di una qualsiasi altra «macchina» amministrativa postmoderna e tecnologica, trascurando la specificità umana che connota «questa» amministrazione, deputata alla cura di persone in carne ed ossa, alla loro crescita responsabile ed attiva, e perciò orientata ai valori della Costituzione.
Alla programmata rigidità del sistema, monocentrico e standardizzato, non potrà che corrispondere un’inutile e dannosa inflessibilità verso i detenuti, con l’istituzione supplementare di «squadrette» di polizia penitenziaria – nuovi piccoli Gom («gruppi di intervento operativo dotati di equipaggiamento idoneo ad affrontare ogni possibile evento critico») – ed una maggiore applicazione di sanzioni disciplinari, sia con i divieti tipici del regime di sorveglianza particolare, sia con i trasferimenti da un penitenziario all’altro come strumento anomalo di punizione.

L’assetto prefigurato non è quello del carcere che rieduca, che responsabilizza per l’inserimento nel contesto sociale, perché mortifica il necessario pluralismo delle figure professionali penitenziarie. Un carcere improntato alla rigidità, con la previsione del monopolio dell’informazione attraverso la figura del Referente della comunicazione, la militarizzazione dei funzionari direttivi (copiando la legge di riforma della pubblica sicurezza del 1981), inquadrati nei ruoli della polizia penitenziaria.

Ulteriore elemento di separatezza dell’istituzione sarebbe l’implementazione della partecipazione a distanza dei detenuti alle udienze per evitarne la traduzione in nome dell’abolizione del fenomeno qualificato, erroneamente, «come tornelli o porte girevoli».

In un siffatto contesto la «popolazione detenuta», «i soggetti reclusi» verrebbero trasformati in «risorsa dell’amministrazione penitenziaria». Il presunto miglioramento della «qualità di vita» si ridurrebbe, così, alla restrizione degli spazi intramurari di libertà mediante la revisione della sorveglianza dinamica, ad una scelta «allargata» dei canali televisivi ed al massiccio aumento del lavoro di pubblica utilità non retribuito, a tutto vantaggio delle carceri e degli uffici giudiziari. Ritornerebbe così la prigione come disciplinamento dei corpi.

In una situazione di ripresa – crescente, rapida e non casuale – di quel sovraffollamento che mortifica la dignità del mondo umano delle galere, ci si limita ad evocare indefinite «soluzioni di minor impatto finanziario», dimenticando l’efficacia di una pur possibile sinergia con la Magistratura di sorveglianza per l’implementazione di quelle misure alternative alla detenzione che, comunque, rappresenterebbero una strategia diversificata del contrasto alla criminalità.

Francesco Maisto *

*Magistrato, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Il Manifesto, 2 gennaio 2019

Carceri: Sovraffollamento e suicidi, il 2018 annus horribilis. Oltre 60 mila detenuti e 67 suicidi


Il 2018 è stato un annus horribilis per le carceri italiane: sessantasette sono stati i detenuti che si sono tolti la vita, superando così gli anni 2010 e 2011 che avevano contabilizzato 66 suicidi.

Solo negli ultimi giorni ci sono stati due detenuti che sono morti nel carcere di Sassari Bancali “Giovanni Bacchiddu”: uno è un suicidio, l’altro ancora da accertare. Ma il 2018 è stato anche l’anno del sovraffollamento. Al 30 novembre, dopo 5 anni, i reclusi sono tornati ad essere oltre 60.000, con un aumento di circa 2.500 unità rispetto alla fine del 2017.

Con una capienza complessiva del sistema penitenziario di circa 50.500 posti, attualmente ci sono circa 10.000 persone oltre la capienza regolamentare, per un tasso di affollamento del 118,6%.

Incertezza sull’effettivo numero dei suicidi nelle carceri italiane avvenute nell’anno 2018. Annus horribilis per quanto riguarda i decessi visto che almeno 67 sono stati i detenuti che sono tolti la vita, superando così l’anno 2010 e 2011 che avevano contabilizzato 66 sucidi. Due sono i detenuti che sono morti nel giro di pochi giorni nel carcere di Sassari Bancali “Giovanni Bacchiddu”: uno è un suicidio, l’altro ancora da accertare. È Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale Radicali Italiani, candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Calabria, ad aver diffuso per primo una nota sui recenti episodi avvenuti nel carcere di Bancali e, in particolare, sulla morte dell’algherese Omar Tavera che sembrerebbe avvenuta per una overdose. Quintieri informa inoltre di un altro tragico decesso, anche questo algherese. «Questa notte ( 30 dicembre, ndr) sono stato informato di altri due decessi avvenuti nei giorni scorsi presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali “Giovanni Bacchiddu” e tenuti “riservati” dall’Amministrazione penitenziaria. Dalle poche notizie che sono riuscito ad avere, si tratterebbe di due giovani detenuti di Alghero, morti a poche ore uno dall’altro, entrambi ristretti nell’Istituto Penitenziario di Sassari». Quintieri spiega che il 25 dicembre è deceduto il detenuto Omar Tavera, 37 anni, recluso per reati contro il patrimonio, violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed altro, trovato morto nella sua cella dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: «Tavera -, il giorno della vigilia di Natale, l’aveva trascorso fuori dall’Istituto Penitenziario, grazie ad un permesso premio concessogli dal magistrato di Sorveglianza di Sassari. Pare che la causa del decesso sia una overdose. La Procura della Repubblica di Sassari, in persona del Pubblico ministero Mario Leo, informata del decesso, ha nominato un proprio consulente, il medico Legale Salvatore Lorenzoni, disponendo l’esame autoptico sulla salma ivi compresi gli esami tossicologici per accertare le cause della morte del detenuto. Al momento si procede per il reato di cui all’Art. 586 del Codice Penale “morte o lesioni come conseguenza di altro delitto”» . Il consulente tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica di Sassari relazionerà in merito entro 90 giorni. Ma spunterebbe un altro suicidio di cui ufficialmente ancora non si ha contezza. «Pare che nelle ore successive – denuncia sempre Quintieri-, probabilmente il 26 o il 27 dicembre, ma di questo non ho ancora avuto alcun riscontro ufficiale, nel medesimo Istituto Penitenziario si sia suicidato tramite impiccagione, un altro detenuto algherese di 31 anni, Stefano C., da poco arrestato per reati contro il patrimonio. Nella Casa Circondariale di Sassari Bancali “Giovanni Bacchiddu”, al momento, a fronte di una capienza regolamentare di 454 posti, sono ristretti 424 detenuti ( 13 donne), di cui 142 stranieri. Tra i ristretti presenti nell’Istituto anche 90 detenuti sottoposti al regime detentivo speciale 41 bis O. P. ed altri 30 detenuti per terrorismo internazionale di matrice islamica. Sale così a 149 il numero dei “morti in carcere”, – conclude Quintieri – di cui 68 suicidi, avvenuti nel 2018». Quintieri parla di 68 persone che si sono uccise, perché include anche l’ultimo suicidio da lui segnalato.

Quindi c’è incertezza, numeri effettivi che non sono ufficiali. D’altronde il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non pubblica una lista ufficiale delle morti nel sito del ministero della Giustizia. Le notizie dei decessi sono difficili da reperire, non sempre arrivano comunicati ufficiali – di solito da parte dei sindacati della polizia penitenziaria – e quindi c’è difficoltà a stilare il numero reale delle morti in carcere. Da anni c’è la redazione di Ristretti Orizzonti che aggiorna ogni giorno la lista dei detenuti morti dal 2002 fino ai giorni nostri per cognome, età, data e luogo del decesso.

Ma il 2018 appena concluso è anche l’anno del sovraffollamento. Al 30 novembre, dopo 5 anni, i detenuti sono tornati ad essere oltre 60.000, con un aumento di circa 2.500 unità rispetto alla fine del 2017. Con una capienza complessiva del sistema penitenziario di circa 50.500 posti, attualmente ci sono circa 10.000 persone oltre la capienza regolamentare, per un tasso di affollamento del 118,6%.

Il sovraffollamento è però molto disomogeneo nel paese. Al momento la regione più affollata è la Puglia, con un tasso del 161%, seguita dalla Lombardia con il 137%. Se poi si guarda ai singoli istituti, in molti ( Taranto, Brescia, Como) è stata raggiunta o superata la soglia del 200%, numeri non molto diversi da quelli che si registravano ai tempi della condanna della Cedu.

«L’indirizzo dell’attuale governo – dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone sembra quello di costruire nuovi istituti di pena. Costruire un carcere di 250 posti costa tuttavia circa 25 milioni di euro. Ciò significa che ad oggi servirebbero circa 40 nuovi istituti di medie dimensioni per una spesa complessiva di 1 miliardo di euro, senza contare che il numero dei detenuti dal 2014 ad oggi ha registrato una costante crescita e nemmeno questa spesa dunque basterà. Servirebbe inoltre più personale, più risorse, e ci vorrebbe comunque molto tempo». «Quello che si potrebbe fare subito sostiene Gonnella – è investire nelle misure alternative alla detenzione. Sono circa un terzo le persone recluse che potrebbero beneficiarne e finire di scontare la propria pena in una misura di comunità. Inoltre conclude il presidente di Antigone – andrebbe riposta al centro della discussione pubblica la questione droghe. Circa il 34% dei detenuti è in carcere per aver violato le leggi in materia, un numero esorbitante per un fenomeno che andrebbe regolato e gestito diversamente».

L’anno che si è concluso ha visto anche l’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario, a conclusione di un iter avviato dal precedente governo che aveva convocato gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale a cui avevano partecipato addetti ai lavori provenienti da diversi mondi. «Gran parte delle indicazioni uscite da quella consultazione – scrive Antigone – sono state disattese, in particolare proprio sulle misure alternative alla detenzione.

Tuttavia su alcuni temi si sono fatti dei piccoli passi avanti, ad esempio con la creazione di un ordinamento penitenziario per i minorenni». Antigone denuncia anche il discorso dello spazio vitale nelle celle. «L’elaborazione dei dati raccolti è ancora in corso – scrive l’associazione- ma, nei 70 istituti per cui è conclusa, abbiamo rilevato che nel 20% dei casi ci sono celle in cui i detenuti hanno a disposizione meno di 3mq ciascuno». Continua anche a registrare carenza di personale, soprattutto gli educatori. «Negli istituti visitati – denuncia Antigone – c’è in media un educatore ogni 80 detenuti ed un agente di polizia penitenziaria ogni 1,8 detenuti. Ma in alcuni realtà si arriva a 3,8 detenuti per ogni agente ( Reggio Calabria ‘ Arghillà’) o a 206 detenuti per ogni educatore ( Taranto)».

Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 2 gennaio 2019