Non c’è dubbio che la Magistratura di Sorveglianza di Sassari stia dando “filo da torcere” al Ministero della Giustizia ed al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per quanto concerne la tutela dei diritti dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis c. 2 O.P., ristretti negli Istituti Penitenziari situati nel territorio di competenza.
Nelle scorse settimane, infatti, la Prima Sezione Penale Corte Suprema di Cassazione, con le Sentenze nr. 40760/2018 e 40761/2018 del 13/09/2018 (Presidente Bonito, Relatore Minchella), su conforme richiesta della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, ha respinto i ricorsi proposti dal Ministro della Giustizia, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della Casa Circondariale di Sassari, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, contro le Ordinanze emesse il 14/12/2017 dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari che confermavano i provvedimenti assunti dall’Ufficio di Sorveglianza di Sassari il 19/09/2017 che, in accoglimento dei reclami dei detenuti Francesco Schiavone e Francesco Pesce, aveva disapplicato i Decreti del Ministro della Giustizia – con i quali era stato loro applicato il regime detentivo speciale previsto dall’Art. 41 bis c. 2 dell’Ordinamento Penitenziario – nella misura in cui essi prevedevano una sola ora d’aria per i ristretti a quel regime, così statuendo che le ore d’aria dovessero essere due e dovessero essere separate dalla socialità.
Nei giorni scorsi, l’Ufficio di Sorveglianza di Sassari (Giudice Dott.ssa Luisa Diez), pronunciandosi su un reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis O.P. proposto da un detenuto, è tornato ad occuparsi delle prescrizioni trattamentali afferenti il c.d. “carcere duro”, anche a seguito dell’ultima Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 02/10/2017 emanata proprio con l’obiettivo dell’uniformazione ed omogeneità del trattamento negli Istituti Penitenziari ove sono ristretti i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale 41 bis O.P.
Questa volta, il Magistrato di Sorveglianza, è stato chiamato a giudicare un ordine di servizio della Direzione della Casa Circondariale di Sassari che aveva concesso al detenuto reclamante di poter utilizzare il personal computer dell’Amministrazione solo per un’ora al giorno (prima dalle ore 16,00 alle 17,00 e poi dalle ore 12,00 alle 13,00), in alternativa alla saletta di socialità e con la precisazione che qualora il detenuto fruisca delle dure ore consecutive di “passeggio”, non potrà utilizzare il computer. Col reclamo è stata lamentata l’insufficienza di una sola ora in rapporto alle esigenze di studio (il detenuto è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, nella quale sono previsti anche esami di informatica), e che le limitazioni imposte sviliscono la finalità igienico-sanitaria soddisfatta dalla permanenza all’aria aperta e la finalità ricreativa-culturale correlata all’utilizzo della sala socialità. Per tale ragione, chiedeva (tra l’altro) di poter utilizzare, per ragioni di studio, il personal computer per quattro ore giornaliere all’interno della propria cella, poiché non vi erano ostative ragioni di sicurezza.
Per il Magistrato di Sorveglianza di Sassari, “Il diritto allo studio è tutelato al più alto livello, a tutti, dall’art. 34 Cost. e viene ribadito specificamente per i detenuti dagli artt. 12, 15, 19 O.P. e dagli artt. 1, 16, 21, 41, 43, 44 e 59 reg. O.P. Come precisato dal menzionato Art. 1 Reg. O.P., l’offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi culturali del detenuto fa parte del trattamento rieducativo. E’ ben noto, del resto, come l’istruzione, quindi l’accesso alla cultura rappresenti uno strumento essenziale di crescita individuale e sociale, uno strumento prezioso per favorire una riflessione critica del proprio passato criminale e delle spinte devianti di carattere personale e ambientale. Tale interesse, e il corrispondente diritto, ha natura diversa da quelli, pure garantiti dall’ordinamento, alle relazioni interpersonali (essendo l’uomo un animale sociale che non può vivere a lungo completamente isolato, pena gravi ripercussioni psico-fisiche) e alla permanenza all’aria aperta (indispensabile per la salvaguardia di essenziali esigenze igienico-sanitarie, oltre che psicologiche). La contestata disposizione dell’Amministrazione, invece, cumula e confonde indebitamente tali profili, imponendo al detenuto che ha bisogno del computer per esigenze di studio di rinunciare alla fruizione della sala socialità con i compagni di detenzione oppure alla seconda ora di permanenza nel cortile. In questi termini, pertanto, la soddisfazione di un diritto riconosciuto dall’ordinamento si traduce nell’ingiustificata compressione di altri diritti, pure riconosciuti dal legislatore, con l’inevitabile effetto di ripercuotersi negativamente anche sul primo, posto che in tal modo il suo esercizio viene di fatto disincentivato e scoraggiato, anziché tutelato e sostenuto, come dovrebbe essere secondo le pur chiare e molteplici indicazioni normative.”
Secondo il Magistrato di Sorveglianza, che richiama il recentissimo intervento del giudice di legittimità, “la sovrapposizione operativa di sfere di diritti diversi è un’operazione scorretta e come tale censurabile, stante la diversità degli interessi protetti, ciascuno dei quali deve trovare piena tutela”; atteso che “la permanenza all’aperto, la socialità, il lavoro e lo studio sono diritti diversi, che non possono essere in concreto disciplinati l’uno a scapito degli altri”. Infatti, “la limitazione normativa ex Art. 41 bis c. 2 quater, lett. f) alla permanenza all’aperto è limitata alla permanenza all’aria aperta e non ad attività da svolgersi in spazi detentivi chiusi”.
Discende da quanto sopra che l’utilizzo da parte del detenuto del computer dell’Amministrazione, a lui riconosciuto per ragioni di studio, deve essere in concreto organizzato in modo tale da non pregiudicare né la fruizione in compagnia della c.d. saletta socialità né la sua permanenza all’aria aperta, la cui limitazione a una sola ora, ai sensi dell’art. 10 O.P., può essere disposta soltanto per ragioni eccezionali, esposte in apposito provvedimento congruamente motivato, da ritenersi mancante nel caso in specie. Pertanto, il Magistrato di Sorveglianza di Sassari, in applicazione del principio generale dettato dall’Art. 5 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e), ha disposto la disapplicazione parziale dell’ordine di servizio della Casa Circondariale di Sassari poiché, imponendo limiti ingiustificati comprimenti altri diritti (socialità e permanenza all’aperto) riverberanti indirettamente in maniera negativa sullo stesso diritto allo studio, comporta un attuale e grave pregiudizio all’esercizio di tutti e tre tali diritti, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 69, c. 6 lett. b) O.P., precisando che “la limitazione appare ancor più gravosa se considerata nel quadro generale di sospensione delle regole di trattamento e di conseguente sottrazione di molte possibilità trattamentali, anche fisiche e sportive, organizzate e partecipate.”
Più precisamente, il Giudice, ha disapplicato l’ordine di servizio nelle parti in cui stabilisce che l’uso del computer debba avvenire in alternativa alla fruizione in compagnia della saletta di socialità e che è vietato utilizzare il computer in ipotesi di fruizione di due ore consecutive di permanenza all’aperto, nonché la disapplicazione per quanto di rilevanza di altri eventuali atti amministrativi avallanti la censurata interpretazione della Direzione dell’Istituto Penitenziario di Sassari (il riferimento è all’Art. 14.1 della Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 02/10/2017) e, per l’effetto, ha ordinato alla Direzione di consentire al detenuto, entro quindici giorni dalla comunicazione della ordinanza, di utilizzare tutti i giorni il pc senza alcun pregiudizio dei suoi concorrenti diritti di fruire dell’accesso in compagnia alla saletta di socialità e di permanere due ore all’aria aperta.
UdS di Sassari – Ordinanza del 4-10-2018 (clicca qui per leggere)