Cassazione, Per i detenuti in 41 bis 2 ore di “permanenza all’aperto”, oltre alle ore per la “socialità”


Finalmente è stata posta la parola “fine” ad una assurda questione riguardante i diritti dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Infatti, la Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione (Bonito Presidente, Minchella Relatore), si è definitivamente pronunciata respingendo, su conforme richiesta della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, i ricorsi proposti dal Ministro della Giustizia, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dalla Casa Circondariale di Sassari, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, contro le Ordinanze emesse dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari il 14/12/2017, confermatorie dei provvedimenti assunti dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari il 19/09/2017, che in accoglimento dei reclami dei detenuti Francesco Schiavone e Francesco Pesce, aveva disapplicato i Decreti del Ministero della Giustizia – con i quali era stato loro applicato il regime detentivo speciale previsto dall’Art. 41 bis c. 2 dell’Ordinamento Penitenziario – nella misura in cui essi prevedevano una sola ora d’aria per i ristretti a quel regime, così statuendo che le ore d’aria dovessero essere due e dovessero essere separate dalla socialità.

Per il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, era corretta la ricostruzione dell’impianto normativo così come effettuata dal Magistrato di Sorveglianza, il quale aveva distinto la permanenza all’aperto dalla socialità: così aveva preso atto che l’Art 41 bis, lett. f), Ord. Pen. prevedeva che la permanenza all’aperto non potesse superare le due ore, ma che questo aspetto non andava confuso in modo generale con il tempo trascorso fuori dalla cella, poiché la presenza all’aria aperta aveva una finalità prettamente volta a tutelare il benessere psico-fisico, tanto che l’Art. 10 Ord. Pen. prevedeva che la permanenza all’aperto potesse essere ridotta ad un’ora soltanto per ragioni eccezionali e con provvedimento motivato; diversamente da ciò, lo spazio temporale della socialità aveva la finalità di favorire interessi culturali e relazionali; pertanto il Decreto Ministeriale errava nell’accorpare permanenza all’aperto e socialità, statuendo che entrambe non potessero avere durata superiore ad un’ora senza alcuna giustificazione in termini di ragioni di sicurezza: peraltro, si ampliava il disagio del confinamento in cella per 22 ore al giorno, per cui la socialità doveva durare un’ora e la permanenza all’aperto due ore (salve ragioni eccezionali e motivate). Pertanto, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, nel confermare la disapplicazione dei Decreti Ministeriali applicativi del regime detentivo speciale nella parte in cui prevedevano, per i detenuti soggetti allo stesso, una sola ora d’aria riconosceva, ai detenuti reclamanti Francesco Schiavone e Francesco Pesce, il diritto di fruire di due ore d’aria giornaliere, oltre all’eventuale ora di socialità, da fruire all’interno di appositi spazi predisposti dalla Direzione dell’Istituto, osservando che “il diritto alla salute psico-fisica del detenuto non può essere irragionevolmente compromesso attraverso una ulteriore afflizione del regime detentivo, almeno in assenza di una specifica dimostrazione che la permanenza all’aria aperta per due ore potesse pregiudicare le esigenze di sicurezza ed ordine alla base del provvedimento impositivo del regime differenziato.”

La Corte Suprema di Cassazione, sulle conformi conclusioni espresse dalla Procura Generale della Repubblica, con Sentenze nr. 40760/2018 e 40761/2018 del 13/09/2018, ha rigettato i ricorsi perché infondati evidenziando la correttezza delle Ordinanze emesse dalla Magistratura di Sorveglianza di Sassari, all’esito dei precedenti gradi di giudizio. Per i Giudici della Cassazione, “la sovrapposizione della permanenza all’aria aperta e della socialità costituisce un’operazione non corretta, poiché accomuna senza ragione due differenti ipotesi, la cui unica connotazione comune (e cioè lo stare al di fuori della stanza detentiva)”. Inoltre, “la permanenza all’aria aperta risponde espressamente alla finalità di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale, tanto che sono previste le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico e tanto che essa deve perdurare almeno due ore al giorno e che la riduzione di essa ad una sola ora al giorno è resa possibile soltanto nel rispetto della rigida condizione della sussistenza di ragioni eccezionali poste alla base di un provvedimento motivato.”. Peraltro, va anche annotato che “il comma 2 quater dell’art. 41 bis Ord. Pen., nel prevedere alla sua lettera f) che la sospensione di alcune regole del trattamento riguardi anche «la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10», non prevede affatto una compressione in via generale di tale permanenza all’aperto, ma rinvia alla disciplina generale (giacché è lo stesso art. 10 citato a prevedere che la permanenza all’aperto possa avvenire in gruppi). Tutto ciò non va sovrapposto alla c.d. socialità, termine che indica il tempo da trascorrere in compagnia all’infuori delle attività di lavoro o di studio: la socialità, quindi, viene fatta nelle stanze detentive, all’ora dei pasti (riunendosi in piccoli gruppi), oppure nelle apposite “salette”.

Per gli Ermellini “Si tratta, in altri termini, di due distinte situazioni che hanno differente finalità e che, anche nell’impianto normativo, non risultano fungibili tra di loro: la permanenza del detenuto all’aria aperta risponde ad esigenze igienico-sanitarie, mentre lo svolgimento delle attività in comune in ambito detentivo è valorizzata nell’ottica di una tendenziale funzione rieducativa della pena, che non può essere del tutto pretermessa neppure di fronte ai detenuti connotati da allarmante pericolosità sociale, come appunto quelli sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen. (tanto è vero che questo stesso articolo prevede soltanto che siano «adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità», ma non che la socialità sia cancellata). Così, stabilito che il tempo per le attività in comune deve essere consentito senza incidenza sul diritto a fruire delle ore di permanenza all’aperto, va osservato che, nella fattispecie, la limitazione de qua era stata disposta in assenza di ragioni eccezionali e specificate in provvedimenti, ma soltanto in attuazione di una normativa interpretata in senso ingiustificatamente restrittivo.”.

Per completezza di informazione si segnala che, recentemente, vi era stata una Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo del 22/03/2018, che confermava l’interpretazione restrittiva della preclusione di cui al comma 2-quater lett. f) dell’Art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, così come da ultimo integrata dalla Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 02/10/2017 n. 3676/6126, che stabiliva il limite massimo di due ore giornaliere di permanenza all’aperto per i detenuti sottoposti al regime detentivo. In altri termini, i detenuti, secondo il citato Magistrato, potevano usufruire di due ore giornaliere all’aria aperta, in alternativa ad un’ora massima di tempo da impiegare nelle attività ricreative/sportive, nell’accesso alla sala pittura o alla biblioteca. Ma non entrambe. Purtroppo, con il pronunciamento della Corte di Cassazione, anche il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo (ed altri che la dovessero pensare come lui), dovrà cambiare idea, non interpretando più la normativa “in senso ingiustificatamente restrittivo” così come fatto sino ad ora.

Cass. Pen. Sez. I, n. 40760/2018 del 13/09/2018, Schiavone (clicca per leggere)

Cass. Pen. Sez. I, n. 40761/2018 del 13/09/2018, Pesce (clicca per leggere)

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