Rossano, Quintieri (Radicali): Gli ergastolani non hanno diritto alla cella singola


CARCERE ROSSANOAlla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi presso la Casa di Reclusione di Rossano ove un detenuto, C.D., napoletano, condannato alla pena dell’ergastolo, ha aggredito il Medico Psichiatra ed un sottufficiale del Corpo di Polizia Penitenziaria, poiché voleva essere collocato in cella singola, ritenendo di averne diritto per il suo status di ergastolano, nell’esprimere la mia convinta solidarietà alle vittime, intendo precisare quanto peraltro già sostenuto durante numerose visite circa l’insussistenza di tale diritto in capo agli ergastolani. Infatti, numerosi detenuti in espiazione della pena dell’ergastolo, in virtù di quanto disposto dall’Art. 22 comma 1 del Codice Penale che prevede l’isolamento notturno, sono convinti che spetti loro il diritto di essere collocati in una camera singola mentre in realtà l’isolamento notturno, a differenza di quello diurno, non costituisce una vera e propria sanzione penale, ma soltanto una modalità esecutiva della pena, peraltro, affidata alla discrezionalità dell’Amministrazione Penitenziaria.

Invero, la Corte Suprema di Cassazione, chiamata ripetutamente a pronunciarsi in merito ad ordinanze emesse dalla Magistratura di Sorveglianza, con le quali venivano rigettati i reclami proposti dai detenuti per la omessa attuazione dell’isolamento notturno, ha affermato il seguente principio di diritto : «l’isolamento notturno del condannato all’ergastolo, che rappresenta un inasprimento sanzionatorio e non una sanzione vera e propria come quello diurno, non può considerarsi oggetto di un diritto soggettivo giuridicamente azionabile dall’interessato. Ne consegue, che è legittimo il rigetto di istanza presentata da condannato alla pena dell’ergastolo e mirante ad ottenere, in costanza della sua esecuzione, l’isolamento notturno.».

Inoltre, allo stato, tuttavia, l’isolamento notturno, quale istituto generalizzato collegato alla pena dell’ergastolo con finalità segregante, non può considerarsi più previsto dall’ordinamento giuridico positivo, giacche gli Artt. 22, 23 e 25 del Codice Penale che lo menzionavano, devono ritenersi implicitamente modificati in parte qua in seguito all’entrata in vigore dell’Art. 6 comma 2 dell’Ordinamento Penitenziario approvato con Legge nr. 354/1975. Dispone, infatti, tale norma che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono “in camere dotate di uno o più posti”, senza distinguere la pena da eseguire. Ed il Regolamento di Esecuzione Penitenziaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica nr. 230/2000, nel dare attuazione al disposto legislativo, ribadisce all’Art. 110 comma 5 che l’esecuzione della ergastolo debba essere effettuata nelle Case di Reclusione. Peraltro, l’Ordinamento Penitenziario, contempla l’Art. 89, norma di coordinamento, in forza del quale deve ritenersi abrogata “ogni altra norma incompatibile con la presente legge”. E’ del tutto evidente, quindi, che i provvedimenti assunti dall’Amministrazione Penitenziaria – che non ammettano il detenuto ergastolano (che lo richieda) ad essere “isolato” durante la notte con collocazione in cella singola, specie in presenza di ragioni ostative come il sovraffollamento – siano conformi alla Legge, non essendo un diritto soggettivo del condannato, giuridicamente azionabile.

Per completezza di informazione evidenzio che, durante gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale voluti dal Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando e, più precisamente, durante i lavori del Tavolo 2 “Vita detentiva, responsabilizzazione, circuiti e sicurezza” coordinato dal Dott. Marcello Bortolato, Magistrato di Sorveglianza di Padova, è stata proposta la cella singola per gli ergastolani mediante la modifica dell’Art. 6 dell’Ordinamento Penitenziario, inserendo dopo il comma 3 il seguente : “3.bis. Al condannato alla pena dell’ergastolo è garantita nell’istituto di assegnazione la camera ad un posto a meno che egli richieda di coabitare con altri detenuti.”

Con l’occasione, intendo dissociarmi dalle critiche mosse alla Casa di Reclusione di Rossano, all’esito di una visita effettuata da una delegazione del Partito Radicale Transnazionale guidata da Giuseppe Candido il 15/08/2016 perché diverse criticità che sono state raccontate sulla stampa non rispondono al vero (ad esempio, assenza di un Mediatore Culturale per i detenuti stranieri, assenza di attività trattamentali, etc.).

Emilio Enzo Quintieri, Esponente di Radicali Italiani

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