Con decreto del 13.11.2014 il Magistrato di Sorveglianza di Foggia dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza con la quale Koleci Alban, detenuto presso la Casa Circondariale di Foggia, chiedeva il risarcimento per le condizioni inumane di detenzione ai sensi dell’art. 35-ter legge n. 354 del 1975 (Ord. Pen.), come introdotto dall’art. 1 d.l. n. 92 del 2014 conv. nella legge n. 117 del 2014.
Riteneva, a ragione, che presupposto necessario ai fini del risarcimento in forma specifica della riduzione della pena detentiva da espiare, di competenza del Magistrato di Sorveglianza, è l’attualità del pregiudizio al momento della richiesta, siccome previsto dall’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen., espressamente richiamato dall’art. 35-ter, comma 1, Ord. Pen.; in mancanza dell’attualità, unico risarcimento possibile è quello di competenza del giudice civile, previsto dal comma 3 dell’art. 35-ter citato, della liquidazione di una somma di danaro di euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale vi è stato pregiudizio.
Rilevava, quindi, che, nella specie, il detenuto aveva formulato la richiesta con riferimento al periodo compreso tra il 14.8.2009 ed il 29.10.2014 «lasciando intendere che al momento della presentazione della domanda, il 31.10.2014, il pregiudizio fosse cessato, seppure da pochi giorni».
L’interessato ha proposto personalmente ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione all’ art. 35-ter Ord. Pen..
Preliminarmente rilevava che nell’istanza avanzata il 29.10.2014 era stato precisato che le condizioni inumane, vissute per complessivi 1.405 giorni presso gli istituti di pena indicati, «persistono a tutt’oggi».
Contestava, comunque, che il rinvio dell’ art. 35-ter, comma 1, Ord. Pen. al pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen. si riferisca anche ai presupposti di «gravità» ed «attualità», dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente al tipo di pregiudizio dei diritti del detenuto determinato da un comportamento dell’Amministrazione Penitenziaria.
La interpretazione sostenuta nel provvedimento impugnato, ad avviso del ricorrente, non è conforme alla ratio ed alle finalità perseguite dal legislatore attraverso l’introduzione della norma, in particolare, quella di prevedere uno strumento effettivo ed immediato di tutela per i detenuti contro il pregiudizio derivante da condizione detentiva inumana e degradante.
Inoltre, se si dovesse avallare l’interpretazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, stante la ripartizione di competenza tra magistrato di sorveglianza e giudice civile come prevista dall’ art. 35-ter Ord. Pen., rimarrebbero esclusi da ogni forma di tutela tutti i condannati ancora detenuti in espiazione di pena per i quali la condizione degradante sia cessata. Questi, infatti, non potrebbero agire dinanzi al giudice civile in quanto ancora ristretti e, comunque, verrebbero privati della possibilità di ottenere il rimedio risarcitorio in forma specifica al quale può provvedere soltanto il magistrato di sorveglianza. Conseguentemente, deve ritenersi che presupposto per proporre il reclamo di cui all’ art. 35-ter Ord. Pen. al magistrato di sorveglianza sia soltanto l’attuale stato di detenzione dell’istante e la prospettazione delle circostanze di fatto dalle quali desumere l’esistenza del pregiudizio da condizione detentiva inumana e degradante.
La Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, ha stabilito che “la ritenuta esclusione del rimedio risarcitorio di competenza del magistrato di sorveglianza, disciplinato dal comma 1 e 2 dell’art. 35-ter Ord. Pen., per coloro che in costanza di detenzione lamentino il pregiudizio derivante da condizioni di carcerazione inumane in violazione dell’art. 3 CEDU non più attuali, perché rimosse, non risulta conforme, sotto il profilo logico-sistematico, alle finalità proprie delle disposizioni introdotte dal legislatore in materia di ordinamento penitenziario nel 2013 e 2014, per porre termine alle condizioni di espiazione delle pene detentive ritenute in contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo secondo le indicazioni della Corte EDU (a partire dai casi Sulejmanovic e Torreggiani), per risarcire i pregiudizi derivati da tali condizioni e, più in genere, per realizzare un sistema di tutela dei diritti dei soggetti ristretti con maggiori caratteristiche di effettività e tempestività rispetto a quello esistente, sia pure modulato ed applicato secondo i correttivi interventi della Corte cost. e, in specie, della sentenza n. 26 del 1999.”
Inoltre, secondo i Giudici del Supremo Collegio “Pur avendo il legislatore ricondotto il pregiudizio derivato al detenuto dalle condizioni inumane e degradanti della carcerazione a quello più generale dell’esercizio dei diritti del soggetto ristretto, derivante dall’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dall’ordinamento penitenziario, attraverso il richiamo espresso del comma 1 dell’ art. 35-ter all’art. 69 comma 6 lett. b) Ord. Pen., ciò non autorizza a ritenere che le caratteristiche di «gravità» e «attualità» del pregiudizio indicate da tale ultima norma costituiscano presupposto essenziale per accedere al rimedio risarcitorío compensativo che può essere richiesto dal detenuto al magistrato di sorveglianza a norma del comma 1 e 2 dell’ art. 35-ter Ord. Pen.”
Per tale motivo, il provvedimento impugnato dal detenuto Koleci Alban, è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Magistrato di Sorveglianza di Foggia perché provveda alla trattazione della richiesta nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’Art. 35 bis comma 1 dell’Ordinamento Penitenziario.
Cass. Pen. Sez. I, n. 46966 del 16.07.2015 – Pres. Chieffi, Rel. La Posta, Ric. Koleci (clicca per scaricare)
conforme
Cass. Pen. Sez. I, n. 46967 del 16.07.2015, Pres. Chieffi, Rel. La Posta, Ric. Mecikian (clicca per scaricare)