Roma: Orlando “per il Giubileo utilizzeremo i detenuti per il miglioramento della Città”


Orlando, Festa Penitenziaria“Interverremo per rafforzare in modo strutturale gli uffici e credo saranno previste norme per far fronte alla domanda eccezionale che si svilupperà sul fronte della giustizia, è avvenuto per Expo e credo avverrà anche per il Giubileo”. Così il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, in occasione della firma di un accordo con la regione Lazio.

“Abbiamo cominciato a progettare un utilizzo dei detenuti per gli interventi di miglioramento della città e abbiamo fatto qualche esperienza pilota molto positiva e mi auguro che in cooperazione con gli enti territoriali si possa fare una cosa di dimensioni più ampie. Anche perché questo – come ci ha ricordato più volte il Santo Padre – è il Giubileo della Misericordia e il tema della modalità dell’esecuzione della pena – ha detto – sarà importante e al centro dell’attenzione come lo è spesso nelle parole del Papa e credo che questo lavoro possa andare esattamente in quella direzione.

Ho detto che parlare in astratto di riabilitazione, rieducazione, restituzione rischia di essere poco compresa dall’opinione pubblica che è fortemente condizionata da molte paure talvolta anche indotte e dimostrare concretamente che chi sta in carcere può dare una mano a risolvere alcuni problemi della comunità credo sia il modo migliore per affermare questi principi” ha concluso il Ministro Orlando.

Legge Pinto, Cianfanelli (Radicali): “Lo Stato legifera per rendere quasi impossibili i risarcimenti”


Deborah Cianfanelli, Radicali ItalianiAncora una volta il nostro Stato non smentisce il suo oramai acquisito status di delinquente abituale a danno dei cittadini ed in costante spregio della Legge, preparandosi a nuove e certe condanne da parte della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.

Sappiamo che l’Italia ha accumulato oltre 5.000 condanne per violazione dell’art. 6 in relazione alla durata dei processi. L’art. 6 così recita: “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.

La celere definizione dei giudizi è connaturata all’esplicazione dell’individuo nella società ed ogni ingiustificato ritardo incide pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini in quanto determina una situazione di incertezza che la Corte di Strasburgo equipara ad un vero e proprio diniego di giustizia. La Legge Pinto nacque su sollecitazione della Corte europea quale rimedio meramente risarcitorio alla violazione dell’art. 6 da parte dello Stato italiano a danno dei cittadini.

A tale rimedio risarcitorio non sono mai conseguite, però, riforme strutturali tali da evitare la reiterazione della violazione che, ad oggi, continua a verificarsi.

Nel corso dei 14 anni di vigenza della Legge Pinto lo Stato italiano si è mostrato più preoccupato di legiferare in modo da non rendere effettivi i risarcimenti che di portare i nostri processi a tempi ragionevoli di definizione. In quest’ottica va anche l’ultima riforma proposta all’interno del disegno di Legge di Stabilità 2016 dove al titolo IX, art. 56, vengono introdotte tante e tali modifiche alla Legge Pinto da renderne molto difficile se non meramente eccezionale la possibilità di accesso e di conseguente riconoscimento del diritto ad un equo indennizzo per coloro che abbiano subito un procedimento la cui durata sia tale da essere in contrasto con l’Art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il nostro legislatore ha finalmente preso atto dei costi causati all’intera economia nazionale da un sistema giustizia che non funziona. Solo che, ancora una volta, anziché cercare di porre in essere dei rimedi strutturali in grado di riportare il nostro sistema giustizia sui binari della legalità e del rispetto dei diritti umani fondamentali, cerca di aggirare l’ostacolo rendendo inaccessibile la strada che porta ad ottenere almeno il risarcimento del danno a fronte del diritto leso. Per i soggetti che subiscono lesioni da parte dello Stato italiano, quindi, oltre al danno anche la beffa!

Ma vediamo nei dettagli le riforme alla legge Pinto che vengono proposte dalla Legge di stabilità. Il diritto ad ottenere l’equa riparazione del danno causato dall’irragionevole durata del processo viene innanzitutto limitato ai soggetti che, nel corso del processo, abbiano esperito i “rimedi preventivi” che vengono introdotti all’art. 1 ter. Ossia: introdurre il giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione (ex 702 bis cpc); formulare richiesta di passaggio da rito ordinario a rito sommario (ex art. 183 bis) entro l’udienza di trattazione; laddove non si applichi il rito sommario di cognizione, ivi incluso l’appello, proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex 281 sexies cpc prima che siano decorsi i termini della ragionevole durata; nel processo penale aver depositato, a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione almeno sei mesi prima del decorso del termine ragionevole; nel processo amministrativo e nel processo davanti alla Corte dei Conti presentare istanza di prelievo sei mesi prima che siano decorsi i termini di ragionevole durata; nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione depositare istanza di accelerazione due mesi prima dello spirare del termine ragionevole di durata; al di fuori di queste ipotesi diviene inammissibile la domanda di equa riparazione.

Inoltre vengono introdotti i casi nei quali l’indennizzo non è comunque dovuto: a favore della parte che ha agito o resistito in giudizio “consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese” e ciò anche al di fuori dei casi previsti di lite temeraria (quindi totale discrezionalità); nel caso art. 91 co 1 cpc, ossia se viene accolta la domanda nella misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa e il giudice condanna la parte che ha rifiutato immotivatamente la proposta; nel caso di cui art. 13 d. lgs 28/10 ossia quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta e viene esclusa la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta; nei casi in cui il giudice abbia disposto d’ufficio il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione ex art. 183 bis cpc; in ogni altro caso di abuso dei tempi processuali che abbia determinato un’ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. Questa è una vera e propria clausola di esclusione lasciata alla mera discrezionalità del giudicante.

Le modifiche non finiscono qui. Vengono infatti enumerate delle ipotesi nelle quali si “presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo” salva prova contraria: per quanto riguarda l’imputato quando sia intervenuta la prescrizione del reato; nel caso di parte contumace; estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti; perenzione del ricorso nel processo amministrativo; nel giudizio amministrativo mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio presupposto e nel caso di introduzione di domande nuove connesse con altre già proposte; irrisorietà della pretesa o del valore della causa valutata in relazione alle condizioni personali della parte.

Quando la parte ha conseguito dalla irragionevole durata del processo vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto. In particolare questi ultimi punti, oltre a riconfermare una totale discrezionalità nel determinare i casi di insussistenza del pregiudizio, evidenziano la totale mancanza nel nostro legislatore del concetto di giustizia e di lesione di diritti umani riconosciuti dalla convenzione europea, che appare sussistere solo ed esclusivamente quando sia economicamente apprezzabile! Come se tutto ciò non bastasse a perpetrare la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo da parte del nostro Stato, questa proposta di riforma va altresì ad intaccare il quantum del risarcimento (per i casi meramente residuali che abbiano avuto la fortuna di riuscire a superare il percorso ad ostacoli sopra delineato).

Stabilisce infatti che: “il giudice liquida una somma di denaro non inferiore a 400,00€ e non superiore a 800,00€ per ogni anno di causa che eccede il termine ragionevole….può essere incrementata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo” detta somma viene poi diminuita del 20% se le parti sono più di 10 e del 40% se sono più di 50.

Ulteriori diminuzioni sono previste in caso di integrale rigetto delle richieste di parte ricorrente. È appena il caso di ricordare che nelle liquidazioni effettuate dalla Corte di Strasburgo questa ha individuato il parametro per la quantificazione dell’indennizzo nell’importo compreso tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 per anno. Il percorso ad ostacoli prosegue anche in riferimento alle modalità di pagamento: il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione (il cui modello verrà predisposto dall’amministrazione entro il 30.10.16, unitamente all’elenco della documentazione che dovrà essere prodotta dal creditore), attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per il medesimo credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta. Tale dichiarazione ha validità semestrale e va rinnovata. In mancanza, il pagamento non sarà emesso.

L’erogazione degli indennizzi avverrà entro sei mesi dalla data in cui sono assolti tutti gli obblighi da parte del creditore ed avverrà ove possibile per intero e comunque nei limiti delle risorse disponibili nei relativi capitoli di bilancio. Prima del decorso di questi sei mesi il creditore non potrà procedere esecutivamente né con giudizio di ottemperanza. Tutta questa manovra è paradossale e va nella direzione di una spudorata reiterazione nella violazione del diritto garantito dalla convenzione europea ad ottenere giustizia in tempi ragionevoli. Ciò che appare evidente è che la giustizia nel nostro Stato, oltre ad essere costantemente denegata, è oramai ridotta ad un concetto esistente solo in funzione del valore economico, o meglio della monetizzazione del diritto vantato, salvo oltretutto escogitare sempre nuovi elementi utili alla non corresponsione del dovuto ristoro.

Deborah Cianfanelli (Avvocato, Direzione Radicali Italiani)

http://www.radicali.it, 30 ottobre 2015

Giustizia: Cantone, Gratteri, Sabella, mezzi magistrati e mezzi politici dell’Italia renziana


Avvocati togheIl guaio è che non si capisce se sono magistrati o politici, e forse non lo sanno più nemmeno loro, spaesati come il resto degli italiani di fronte a uno di quei misteri linguistici che sempre, in questo paese, occultano un pasticcio.

Prendiamo per esempio il dottor Nicola Gratteri, che è procuratore aggiunto a Reggio Calabria, ma un anno fa è stato anche nominato da Renzi – che lo voleva addirittura ministro della Giustizia – presidente della commissione per la riforma Antimafia. Ebbene, dice il dottor Gratteri: “In Parlamento ci sono molte leggi, molta carne al fuoco. In questo momento sembra un lavandino otturato”.

E insomma, mezzo politico e mezzo magistrato, un po’ tecnico e un po’ no, corteggiato come candidato sindaco di Roma (“ma sono più utile da magistrato, almeno per come è oggi la politica”) Gratteri, come Raffaele Cantone, che è il magistrato benemerito della lotta alla camorra nominato (da Renzi) commissario anti corruzione, e come Alfonso Sabella, che è invece il magistrato antimafia nominato assessore alla Legalità del comune di Roma, svela un’inedita antropologia nel paese che già aveva affidato ai giudici la scienza, la storia e la politica: l’antropologia di quelli che rimangono a metà strada, che non scelgono, un po’ di qua e un po’ di là, quelli che si travestono e ci confondono.

Mercoledì scorso, Cantone si è espresso con sinuosità e spessore di politico: “Milano è tornata a essere capitale morale. Roma deve costruirsi gli anticorpi”. Ma ieri ci ha poi ricordato d’essere in effetti un magistrato: “Potrei lasciare l’Anm. E non ho mai fatto politica”. E c’era una volta il pm che prima accusava e poi assimilava, che indossava la toga e infine si appropriava del ruolo dell’imputato, che lo sostituiva persino in Parlamento, c’era insomma una volta Antonio Di Pietro, mentre oggi ci sono Gratteri, Sabella e Cantone, creature vaghe, enigmatiche, indefinibili come Conchita Wurst, l’ermafrodito che al tempo stesso ci incuriosisce e ci spaventa. E intorno a questa nuova e sfuggente antropologia, che d’un tratto sublima le ambiguità dei togati-candidati, cioè dei vecchi Ingroia ed Emiliano, dei Di Pietro e dei De Magistris, che partirono per moralizzare e finirono moralizzati, adesso si mettono in moto tutte le possibili letture e riletture, variazioni e contaminazioni di quell’antica e complessa vicenda che da Tangentopoli in poi è stata battezzata “cortocircuito politico-giudiziario”, o meglio ancora “imperialismo giudiziario”, storia d’energia popolare e di strumentalizzazione. “Io non ho mai fatto politica nella mia vita, rivendico la mia indipendenza ogni giorno al pari di quando ero in magistratura”, ha detto Cantone.

“Ero”, ha detto. Appunto. Un lapsus ma anche no, perché magistrato lo è ancora eppure in effetti non lo è più. E davvero Cantone, come Gratteri e come Sabella (televisivamente ubiquo: da Sky a Raiuno, da Vespa a Porro), riempie le sue giornate d’innocue enormità mondane e di Palazzo, ha insomma il piacere d’essere molti, di vedere tutti i se stesso, essere a discrezione politico e togato, essere un altro, dunque d’ipotizzare l’abbandono dell’Anm ´(da politico?) e di aiutare (da magistrato?) la candidatura renziana di Giuseppe Sala a sindaco di Milano: “A Roma purtroppo non ho un Giuseppe Sala con cui interloquire, e questo mi manca moltissimo”.

E si crea così un tale clima di discorsi, di convegni, di dichiarazioni pubbliche, d’interviste ai quotidiani, di polemiche radiofoniche, di lesto manovrar d’apparizioni televisive, d’incarichi para amministrativi, di candidature a sindaco, a ministro, a commissario speciale, a salvatore supremo della patria o del comune disastrato, per cui la natura di ciascuno di loro si cancella e si ricompone, si trasforma e si confonde.

E non si riesce più a distinguere chi è chi, né cosa fa. Anche l’Anm è rimasta spiazzata. E la politica è evidentemente una malattia che li contagia, ma che non può essere stata contratta durante gli studi universitari di Giurisprudenza né durante la preparazione del concorso in magistratura. È il mondo politico ad averli voluti così come sono, mezzi politici e mezzi magistrati, sospesi nel mondo di mezzo – ops – assessori alla Legalità, commissari alla corruzione, autorità antimafia capaci d’esprimersi su qualsiasi argomento e su qualsiasi canale, capaci di coltivare allo stesso tempo una doppia ambizione (laica e togata), quello stesso mondo che mentre critica il protagonismo dei magistrati e sottilmente li accusa di far politica con la toga indosso, intanto riempie di toghe la politica (perché non ha una classe dirigente all’altezza). Così alla fine, loro, i mezzi e mezzi, fondatori di un metaforico albo dei moralizzatori cui la politica può attingere ad libitum, ovviamente dicono di non far politica, quando sarebbe più rassicurante, opportuno e in linea con il loro impegno, che invece facessero una scelta, preventiva e liberatrice.

Salvatore Merlo

Il Foglio, 30 ottobre 2015