Mentre il Senatore del Movimento Cinque Stelle Mario Michele Giarrusso, critica pesantemente l’On. Enza Bruno Bossio, Deputato Pd e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, per la proposta di legge AC 3091 presentata lo scorso 4 maggio 2015 alla Camera dei Deputati, sottoscritta da altri Parlamentari del Partito Socialista Italiano, di Sinistra Ecologia e Libertà, Scelta Civica per l’Italia e Alleanza Popolare per l’Italia, accusandola di “voler togliere per legge l’ergastolo ai mafiosi stragisti dando il colpo mortale e definitivo alla lotta alla mafia”, il Magistrato di Sorveglianza di Padova Marcello Bortolato, membro della Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) e del Comitato Esecutivo del Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza (Conams), sostiene la necessità che l’attuazione della delega di cui al Disegno di Legge C. 2798 del Governo, attualmente all’esame della Commissione Giustizia di Montecitorio, “dovrebbe rispondere all’esigenza di una completa revisione del sistema del “doppio binario” introdotto con il Decreto Legge n. 306/1992, con riferimento all’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, nell’ottica di una riaffermazione del principio di individualizzazione del trattamento la cui piena applicazione deve rimanere affidata, nel merito, alla Magistratura di Sorveglianza.”
Il Giudice di Sorveglianza padovano ha le idee molto chiare (pur se espresse a titolo personale), idee che convergono, esattamente, con la coraggiosa iniziativa legislativa assunta dalla Deputata democratica calabrese. Bortolato, infatti, afferma che “Pur senza l’abolizione del tutto dell’Art. 4 bis o.p. (nodo centrale di tutto il sistema delle preclusioni) la delega dovrebbe comportarne una rivisitazione secondo linee razionali che ne recuperino la coerenza e la compatibilità con il diritto penitenziario della rieducazione, ispirate a criteri di ragionevolezza ed uguaglianza (che ad esempio escluda dal catalogo dei reati alcune ipotesi, via via introdotte nel corso degli anni, che non hanno più alcuna ragione d’esservi).”
Inoltre, contrariamente alle “cazzate” del parlamentare pentastellato siciliano, secondo il Magistrato Bortolato, che conosce molto bene la questione, “L’eliminazione di automatismi e preclusioni impone altresì una sostanziale abrogazione dell’Art. 58 quater o.p. (divieto di concessione in caso di revoca di benefici precedentemente concessi o di commissione di alcuni reati), così come la definitiva abolizione della preclusione alla detenzione domiciliare per i condannati per i reati di cui all’Art. 4 bis o.p. (Art. 47 ter c. 1 bis o.p.), che già possono usufruire del ben più ampio beneficio dell’affidamento in prova.”
Quanto, invece, allo specifico caso della pena dell’ergastolo, il componente della Giunta Esecutiva Centrale dell’Anm e del Comitato Esecutivo del Conams, aggiunge che “In materia di ergastolo la delega dovrebbe essere esercitata con l’eliminazione delle ipotesi di c.d. ergastolo “ostativo”, anche attraverso l’affrancamento della liberazione condizionale dalle preclusioni penitenziarie nonché l’espunzione (anche per i condannati a pene temporanee) dall’Ordinamento Penitenziario della “collaborazione” quale requisito per l’accesso ai benefici (Art. 58 ter o.p.) imponendo viceversa quale unica condizione di ammissibilità, oltre al fattore temporale, la prova positiva della dissociazione.”
La posizione del Sen. Giarrusso, naturalmente, è diametralmente opposta poiché sostiene che “consentire l’accesso ai benefici degli sconti di pena era sino ad ora riservato ai mafiosi che collaboravano manifestando così il proprio ravvedimento. Con questa proposta di legge invece anche ai mafiosi irriducibili potranno accedere ai benefici degli sconti di pena e salvarsi dall’ergastolo. Sarebbe la fine della lotta alla mafia e la libertà per migliaia di pericolosi criminali. Noi non lo possiamo permettere”.
Quanto dichiarato dal Senatore Giarrusso che, tra l’altro è anche Avvocato, non corrisponde al vero dice Emilio Quintieri, esponente dei Radicali Italiani il quale collabora con l’On. Enza Bruno Bossio proprio per le questioni penitenziarie. Nessuno ha proposto “sconti di pena” per i “mafiosi irriducibili” che non si ravvedono così come nessuno ha proposto di liberare “migliaia di pericolosi criminali”.
Si tratta, invece, di una riforma “costituzionalmente orientata” dei presupposti per l’accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione che prescinda in toto dal titolo di reato per il quale è intervenuta la condanna e dalla pretesa di comportamenti di collaborazione, ritenendo sufficientemente idonea la verifica – da parte del Gruppo di Osservazione e Trattamento dell’Istituto in cui il condannato si trova detenuto e della Magistratura di Sorveglianza competente – del percorso risocializzante compiuto dal condannato e la mancanza di elementi che facciano ritenere comprovati contatti con la criminalità organizzata. Il divieto di non concedere l’ammissione ai benefici ed alle misure extramurarie per i condannati per i reati di cui all’Art. 4 bis, solo per il fatto della loro mancata collaborazione con la Giustizia, appare di dubbia compatibilità con una concezione rieducativa della esecuzione penale, specie alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che afferma che è in contrasto con la finalità rieducativa della pena ogni preclusione di natura assoluta all’accesso ai benefici penitenziari, che non lasci al Giudice di Sorveglianza la possibilità di verificare se le caratteristiche della condotta e la personalità del condannato giustifichino la progressione del trattamento rieducativo finalizzato al reinserimento sociale e, quindi, al suo ritorno in libertà al pari degli altri detenuti che hanno “collaborato” o la cui “collaborazione” sia stata ritenuta inesigibile o, comunque, irrilevante per essere stati integralmente accertati i fatti in giudizio.
Questa discriminazione, fondata sul titolo di reato e sulla pretesa di atteggiamenti collaborativi – prosegue l’esponente del Partito Radicale – appare fortemente in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione perché, se i soggetti richiedenti l’ammissione ai benefici ed alle misure alternative, sono ritenuti “meritevoli” perché non vi sono elementi che dimostrano in maniera certa l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e perché comunque hanno fatto un certo percorso trattamentale durante l’espiazione della pena, non debbono trovare alcun altro “sbarramento preclusivo” all’ordinario regime di trattamento carcerario. L’On. Enza Bruno Bossio, proprio per tale motivo – conclude Emilio Quintieri – oltre alla nota proposta di legge, in questi giorni, depositerà in Commissione Giustizia alla Camera, delle proposte emendative al Disegno di Legge del Governo che ripropongono oltre alla revisione delle norme per l’accesso ai benefici ed alle misure alternative alla detenzione anche per i detenuti non collaboranti anche altre riforme della Legge Penitenziaria.