La Consulta: diritti umani negati se non c’è il “pubblico”. Processi “aperti” se l’imputato lo chiede e si deve decidere sulle misure alternative, dice la Corte Costituzionale.
Sarà pure delicata la condizione in cui si svolgono le udienze pressi i magistrati di sorveglianza, ma questo non può impedire che il procedimento si svolga in forma pubblica, qualora l’imputato lo richieda e nel caso in cui si debba decidere sulle misure cautelari, è quanto afferma una sentenza della Corte costituzionale destinata a cambiare in modo radicale le procedure previste per i detenuti.
E peraltro a ritenere non infondata l’eccezione di costituzionalità, e a rimettere gli atti alla Consulta, è stato proprio un magistrato di sorveglianza, sei Tribunale di Napoli, che si è trovato ad ascoltare le ragioni della difesa in un’udienza relativa a una richiesta di concessione dei domiciliari.
Vengono dunque cancellati perché incompatibili con la Carta gli articoli 666, comma 3, e 678 al primo comma, del Codice di procedura penale “nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica”.
Nel caso sollevato, il Tribunale eccepiva il contrasto tra gli articoli del codice e la Convenzione europea sui diritti dell’ uomo. La Consulta, dopo aver rilevato che anche “la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto modo di ritenere in contrasto con l’indicata garanzia convenzionale taluni procedimenti giurisdizionali dei quali la legge italiana prevedeva la trattazione in forma camerale”, sottolinea che “per un verso la posta in gioco nel procedimento in questione è elevata” e “per altro verso non si è neppure di fronte ad un contenzioso a carattere spiccatamente tecnico, rispetto al quale il controllo del pubblico sull’esercizio dell’attività giurisdizionale possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate. Deve, di conseguenza, concludersi che, anche nel caso in esame, ai fini del rispetto della garanzia prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della Cedu, occorre che le persone coinvolte nel procedimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica”.
Il Garantista, 6 Giugno 2015
Corte Costituzionale, Sent. n. 97 del 2015, Criscuolo, Presidente, Frigo, Relatore