Carceri, i Radicali Italiani scrivono al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa


Consiglio d'Europa 2Dopo la sentenza Torreggiani, la Corte di Strasburgo ci ha chiesto di fare passi avanti. ecco cosa manca. Riportiamo il documento inviato dai Radicali italiani al Comitato dei Ministri dei Consiglio d’Europa riguardo all’incompiuta attuazione da parte dello Stato italiano delle prescrizione imposte dalla Corte europea in seguito alla sentenza Torreggiani sul sovraffollamento delle carceri. Tali informazioni sono messe a disposizione in virtù dell’articolo 9 comma 2 del Regolamento del Comitato dei Ministri per la sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze e dei termini di conciliazione amichevoli.

Come noto con la sentenza resa dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo nel caso Torreggiani, i giudici di Strasburgo, con la procedura della sentenza pilota, hanno accertato il carattere strutturale della violazione dell’articolo 3 della Convenzione da parte dello Stato Italiano a causa dello strutturale sovraffollamento carcerario e perciò hanno impartito una serie di raccomandazioni ed ordini che si possono sintetizzare così. Primo: adottare misure legislative volte a ridurre il sovraffollamento strutturale e perciò a rispettare il precetto di cui all’articolo 3 della Convenzione europea.

Secondo: istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei a prevenire i trattamenti inumani e degradanti e ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, e ciò conformemente ai principi della Convenzione come stabiliti nella giurisprudenza della Corte. Codesto Comitato, chiamato a sorvegliare l’esecuzione delle sentenza della Corte Edu da parte degli Stati aderenti alla Cedu, nel corso del mese di maggio del 2014, decorso l’anno di tempo (dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva) concesso dalla Corte al fine di apprestare i rimedi voluti dai giudici di Strasburgo, ha preso atto degli interventi legislativi adottati dallo Stato Italiano per far fronte alle censure della Corte e ha rinviato di un ulteriore anno la propria valutazione definitiva, al fine di verificare l’effettività dei rimedi e più in generale l’impatto che la nuova normativa ha avuto per la risoluzione dei problemi accertati. Per il tramite delle presenti note, il Movimento Politico Radicali Italiani intende evidenziare quanto segue.

Sovraffollamento e rispetto della Convenzione europea

Lo Stato Italiano lo scorso anno ha presentato a Codesto Comitato una serie di provvedimenti legislativi, adottati o in via di adozione, finalizzati a ridurre il numero delle persone detenute. Sul punto v’è da evidenziare che se per un verso è vero che il numero complessivo della popolazione detenuta è diminuito nel corso dell’ultimo anno, per altro verso è altresì vero che il sovraffollamento carcerario persiste a tutt’oggi, attesa la capienza complessiva degli Istituti presenti sul territorio nazionale, come attestato dai dati forniti dal Ministero della Giustizia. In particolare si evidenzia come per ben 58 Istituti penitenziari si registri ad oggi ancora un sovraffollamento strutturale tra il 130% e il 200% rispetto alla capienza regolamentare degli Istituti. Il dato che precede, tra l’altro, evidenzia come sia a tutt’oggi l’intero sistema carcerario ad essere strutturalmente inadeguato a sostenere il numero della popolazione penitenziaria, residuando sacche di sovraffollamento complessivamente coinvolgenti migliaia di detenuti.

I meriti? Sono della Consulta più che del governo

Ad onore del vero occorre evidenziare come il più incisivo effetto, in termini di calo della popolazione penitenziaria, sia dovuto non all’azione di Governo e legislativa dello Stato Italiano, bensì alla dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 73 della legge 309 del 1990 (la cosiddetta legge Fini-Giovanardi) in materia di sostanze stupefacenti, da parte della Corte Costituzionale italiana.

Difatti il sistema precedente, dichiarato incostituzionale, equiparava – quanto alle pene edittali relative al traffico e/o alla cessione – le droghe pesanti (per esempio eroina e cocaina) a quelle leggere (hashish e marijuana) assegnando per la cessione di tutte le sostanze stupefacenti le stesse pene edittali minime e massime che andavano dai 6 ai 20 anni di reclusione. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 32 del 25.02.2014, le pene riguardanti i reati legati alle sostanze stupefacenti leggere sono passate a minimi e massimi edittali racchiusi fra i 2 e i 6 anni. Per effetto, poi, di altre decisioni della Suprema Corte di Cassazione che hanno imposto la rideterminazione della pena per le condanne relative alla cessione di sostanze stupefacenti leggere si è avuto, secondo i dati forniti dal Dap per il 2014, il più ingente calo della popolazione detenuta dall’emanazione dell’indulto del 2006: 8.913 detenuti in meno.

V’è infine da evidenziare come al calo degli indici di sovraffollamento non corrisponda affatto il rispetto del precetto di cui all’articolo 3 della Cedu. La Corte Edu, quanto all’osservanza del precetto di cui all’articolo 3 Cedu, ha più volte evidenziato il necessario rispetto di un requisito minimo consistente nella disponibilità in cella, per la persona privata della libertà, di almeno 3 mq al netto dello spazio occupato dal mobilio (letti, tavolini, ecc.).

La Corte ha chiarito che al di sotto di questo spazio minimo vitale v’è sempre la violazione dell’art. 3 Cedu, senza che vi sia la necessità di andare ad indagare altri parametri. La Corte ha però specificato che qualora lo spazio vitale garantito in detenzione sia superiore ai 3 mq – soprattutto per i casi in cui questo spazio sia comunque inferiore ai 7 mq individuati dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Inumani e degradanti come superficie minima da garantire ad ogni persona ristretta – è necessario andare ad indagare altri fattori quali l’aria a disposizione, la luce, le condizioni igieniche della cella, le condizioni di igiene garantite al detenuto, ecc.

Ebbene, nonostante le carceri italiane non garantiscano affatto condizioni igieniche sanitarie decenti e più in generale condizioni di vivibilità appena degne per un essere umano, lo Stato Italiano sul punto è stato totalmente inerte. La circostanza appare assai grave in considerazione del fatto che lo Stato Italiano pur con la popolazione attuale complessivamente detenuta, non può garantire e non garantisce affatto almeno 7 mq per detenuto, cosicché assumono un particolare rilievo gli altri parametri individuati dalla Corte Edu che vengono però semplicemente ignorati dallo Stato Italiano, con l’effetto di determinare la persistente strutturale violazione dell’articolo 3 Cedu attraverso l’esecuzione di pene e misure cautelari tecnicamente “illegali”.

Un riscontro di quanto sopra evidenziato lo si desume dai dati sui suicidi in carcere che, in percentuale alla popolazione detenuta sono addirittura aumentati, se è vero, com’è vero, che nel 2013 sono stati 49, 44 nel 2014 e 15 nei primi 4 mesi del 2015. Riportando questi dati in termini percentuali rispetto al numero complessivo della popolazione penitenziaria si ricava un aumento dei suicidi (in carcere il numero dei suicidi è, in proporzione, venti volte superiore ai suicidi di soggetti liberi): nel 2013, 49 suicidi su una presenza media di 65.070 detenuti equivalgono ad 1 suicidio ogni 1.328 detenuti; nel 2014, 44 suicidi su una presenza media di 57.029 detenuti equivalgono ad 1 suicidio ogni 1.296 detenuti; nel 2015, 15 suicidi nei primi 4 mesi (45 nell’anno se si mantiene il macabro trend) su una presenza media di 53.998 detenuti equivalgono ad 1 suicidio ogni 1.199 detenuti. Probabilmente se il Legislatore Italiano avesse seriamente dato seguito alla sentenza Torreggiani, oltreché al messaggio formale alle Camere indirizzato l’8 ottobre 2013, ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione, dall’allora Presidente della Repubblica on. Giorgio Napolitano, ad oggi la situazione sarebbe molto diversa.

In ordine ai rimedi preventivi

Lo Stato Italiano per far fronte alle censure sul punto della Corte Edu ha introdotto l’articolo 35 bis dell’ordinamento penitenziario, titolato “Reclamo giurisdizionale”. La censura della Corte nasceva proprio dalla constatazione dell’assenza nell’ordinamento italiano di uno strumento che permettesse al detenuto di denunciare le condizioni inumane e degradanti vissute nell’attualità nel corso della detenzione.

Occorre ricordare che lo Stato Italiano nell’ambito dell’istruttoria del caso Torreggiani, con memorie ad hoc, aveva garantito alla Corte l’esistenza nel sistema di un rimedio interno che, a giudizio dello Stato Italiano, permetteva già al detenuto di denunciare le condizioni inumane e degradanti vissute nell’attualità nel corso della detenzione. Tale rimedio era, secondo lo Stato Italiano, da individuarsi nell’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario, titolato diritto al reclamo.

La Corte, con la sentenza Torreggiani, non accettò la prospettazione del Governo sulla base della constatata ineffettività del rimedio, incapace di porre termine ad una detenzione in atto inumana e degradante, attesa la mancata esecuzione da parte del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria degli ordini impartiti dall’Autorità Giudiziaria competente (magistrato di sorveglianza) ad esaminare il reclamo. Sennonché, occorre evidenziare la circostanza per la quale l’ineffettività del precedente rimedio dipendeva non già dalla volontà del Dap di non eseguire gli ordini impartiti dal magistrato di sorveglianza volti a far cessare la detenzione inumana e degradante, bensì dalla impossibilità, in fatto, atteso il sovraffollamento strutturale, di garantire una detenzione rispettosa del precetto di cui all’articolo 3 Cedu. In altri termini appare evidente come l’effettività del rimedio giurisdizionale dipende dalla possibilità materiale che il sistema penitenziario, amministrato dal Dap, ha di dare risposte positive rispetto all’ordine impartito dal magistrato”.

Per tutto quanto già evidenziato nel paragrafo che precede e relativo al persistente dato di sovraffollamento strutturale e alla strutturale incapacità del sistema penitenziario italiano di garantire l’esecuzione di pene e misure cautelari in carcere in linea con il dettato di cui all’articolo 3 Cedu, anche il rimedio introdotto con l’articolo 35 bis dell’ordinamento penitenziario, indipendentemente dal fatto che sia stato qualificato come rimedio giurisdizionale, si caratterizza a tutt’oggi per essere un rimedio incapace di garantire e prevenire trattamenti inumani e degradanti e perciò per essere un rimedio non effettivo.

In ordine ai rimedi risarcitori

Lo Stato Italiano per far fronte alle censure sul punto della Corte Edu ha introdotto l’articolo 35 ter dell’ordinamento penitenziario, titolato “Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Cedu”. La censura della Corte nasceva proprio dalla constatazione dell’assenza nell’ordinamento italiano di uno strumento che permettesse al detenuto di essere risarcito per essere stato e/o essere sottoposto ad una detenzione in violazione dell’articolo 3 Cedu. Anche per tale strumento con la presente si denuncia la incontrovertibile ineffettività del rimedio, in particolar modo per i soggetti detenuti.

Secondo il dettato dell’articolo 35 ter dell’Ordinamento Penitenziario, in estrema sintesi: a) la persona sottoposta nell’attualità alla detenzione dovrebbe attivare il rimedio davanti al magistrato di sorveglianza; b) la persona non più in stato di detenzione dovrebbe rivolgersi al Tribunale Civile. Indipendentemente dal merito del provvedimento legislativo – a forte sospetto di incostituzionalità nel momento in cui va a pre-determinare l’entità del risarcimento nella misura di 8 euro al giorno, per tutti ed indipendentemente da una valutazione da compiersi per ciascun caso – ciò che in questa sede va sottolineato è la totale disapplicazione dell’istituto da parte della quasi totalità dei magistrati di sorveglianza.

Ad oggi, difatti, i dati forniti dall’Unione delle Camere Penali Italiane (l’organismo rappresentativo a livello nazionale degli avvocati penalisti italiani), elaborati sulla base dei dati localmente forniti dai Presidenti e dai Referenti delle Camere Penali territoriali dislocate su tutto il territorio nazionale, evidenziano il radicale fallimento del nuovo strumento. L’indagine elaborata dall’Ucpi sulle istanze depositate al 27 novembre 2014, è lapidaria: istanze iscritte 18.104, definite 7.351, pendenti 10.753. Delle definite ne sono state dichiarate inammissibili 6.395 (87%) ed accolte solo 87 (1,2%). Ciò in totale spregio delle chiare prescrizioni fornite dalla Corte Edu con la sentenza pilota Torreggiani, che aveva intimato allo Stato Italiano di apprestare rimedi risarcitori effettivi, rapidi ed efficaci.

Perché il decreto sugli “8 euro” non viene applicato

Quanto sopra, in particolar modo il clamoroso dato sulla inammissibilità dell’87% dei ricorsi, è maturato sulla base di un orientamento interpretativo sin da subito sposato dalla grande maggioranza dei magistrati di sorveglianza, che trova la sua origine in un pessimo drafting normativo. Vero è, in ogni caso, che tra più possibili interpretazioni della norma di cui al nuovo articolo 35 ter, la magistratura di sorveglianza, in modo compatto, ha scelto l’interpretazione meno garantista dei diritti dei detenuti e perciò meno in linea con quanto richiesto dalla Corte Edu. Sul punto sono state depositate due interrogazioni parlamentari, una dal Vice Presidente della Camera on. Roberto Giachetti, della maggioranza di Governo, ed un’altra dall’on. Saverio Romano, dell’opposizione.

In entrambe le interrogazioni i parlamentari interroganti hanno chiesto al Governo di intervenire con una interpretazione autentica della norma, ma il Governo, rispondendo all’atto parlamentare dell’on. Romano, per mezzo del Vice Ministro della Giustizia Enrico Costa, si è riservato di farlo in seguito.

In realtà dalla risposta del Governo si evince quale sia il maggior problema del nuovo istituto, problema espresso formalmente anche dal Conams (Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza) con una nota inviata al Ministro della Giustizia già nel Novembre 2014.

Nella nota, i magistrati evidenziano di non essere affatto attrezzati per poter far fronte alle nuove competenze denunciando che “a causa delle incertezze e lacune del testo normativo, dei gravi contrasti giurisprudenziali, della complessità delle istruttorie e della assoluta inadeguatezza delle risorse e dei mezzi di cui dispongono gli Uffici di sorveglianza preposti, è facile prevedere che sarà molto esiguo il numero dei casi decisi e risolti secondo gli standard prescritti dalla Giustizia europea in termini di effettività, rapidità ed efficacia dei rimedi accordati”. Sono parole pesantissime poiché provengono dagli stessi soggetti chiamati nell’ordinamento Italiano ad assicurare gli standard pretesi dalla Corte Edu con la sentenza pilota Torreggiani.

Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, appare evidente come lo sforzo compiuto dallo Stato Italiano per far fronte ai richiami della Corte Edu, e compendiatosi nei provvedimenti legislativi presentati dal Governo lo scorso anno anche a Codesto Comitato – deputato a sorvegliare sulla corretta esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo da parte degli Stati contraenti – sia risultato ad un anno di distanza del tutto inadeguato, incapace di garantire preventivamente il rispetto dell’articolo 3 Cedu, oltreché di garantire un adeguato, effettivo e rapido ristoro dei danni patiti dalle decine di migliaia di detenuti che ingiustamente sono stati sottoposti a pene, misure e trattamenti inumani e degradanti. Tanto si mette a disposizione di Codesto Comitato per le determinazioni che lo stesso vorrà assumere in relazione alle proprie competenze istituzionali.

*Documento preparato in collaborazione con Giuseppe Rossodivita, Segretario del Comitato radicale per la Giustizia “Piero Calamandrei”

Rita Bernardini, Segretaria di Radicali Italiani

Il Garantista, 8 maggio 2015

Intervista all’Avv. Giuseppe Rossodivita, Segretario del Comitato Radicale “Piero Calamandrei”

Carceri, il Ministro della Giustizia Orlando favorevole alla proposta dell’On Bruno Bossio


 

On_Vincenza_Bruno_BossioNei giorni scorsi, alla Camera dei Deputati, l’On. Enza Bruno Bossio, Deputato Pd e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, ha presentato una proposta di legge (la n. AC 3091 del 04/05/2015) per delle “Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia”.

L’iniziativa legislativa assunta dall’On. Bruno Bossio, basata anche sulla proposta della Commissione Palazzo istituita dall’ex Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, è stata condivisa anche dall’On. Walter Verini, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia a Palazzo Montecitorio nonché dal altri Deputati : Danilo Leva, Gea Schirò, Luigi Lacquaniti, Chiara Scuvera, Roberto Rampi, Mario Tullo, Federico Massa, Cristina Bargero, Ernesto Magorno, Romina Mura, Camilla Sgambato, Alfredo Bazoli, Vanna Iori, Edoardo Patriarca, Ernesto Preziosi (Pd), Pia Elda Locatelli (Partito Socialista Italiano), Franco Bruno (Alleanza per l’Italia) e Paola Pinna (Scelta Civica per l’Italia). E non si esclude che, nei prossimi giorni, la proposta di legge possa essere sottoscritta da altri membri del Parlamento.

Nel frattempo, tale proposta, lo scorso 8 maggio è stata assegnata alla II Commissione Giustizia, in sede referente, ed inviata per il parere alle Commissioni I Affari Costituzionali e XII Affari Sociali della Camera dei Deputati. Tra l’altro, proprio nella Commissione Giustizia presieduta dall’On. Donatella Ferranti (Pd), si sta esaminando il Disegno di Legge n. 2798 proposto dal Governo che, tra le altre cose, prevede anche una delega per la revisione delle norme dell’Ordinamento Penitenziario che prevedono l’esclusione all’accesso ai benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo. Dunque, l’Art. 4 bis della Legge Penitenziaria, quello che con la proposta dell’On. Bruno Bossio si intende modificare.

Andrea OrlandoIl Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, qualche giorno fa, intervenendo a Roma ad un Convegno promosso dal Prof. Glauco Giostra, Coordinatore del Comitato Scientifico degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, quanto al parametro di delega che fa riferimento alla revisione dei limiti di pena per facilitare l’accesso alle misure alternative, ha dichiarato che “si potrà dare rilievo e significato ad eventuali esperienze di conciliazione e riparazione, per anticipare ulteriormente la liberazione del condannato. Credo che ci possa essere ampia e matura condivisione, al netto di dettagli tecnici, sul terzo criterio di delega : esso prescrive l’eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscano o rendano molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo; nonché la revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo. Ponendo comunque al riparo le istanze di effettività della sanzione e di sicurezza collettiva.”

“Si impone un allineamento dell’Ordinamento Penitenziario agli ultimi pronunciamenti della Corte Costituzionale – dice il Ministro – che più volte ha affermato l’incostituzionalità di un sistema sanzionatorio che si fondi irragionevolmente su automatismi o preclusioni assolute. Si tratta, dunque, di un intervento necessario, che va però calibrato con prudenza, tenendo conto che l’equilibrio tra esigenze di sicurezza e di recupero del condannato, impone un’attenta riflessione per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo.”

Non può e non deve essere smantellato l’Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, per quanto sia concreta l’esigenza di una rivisitazione del suo contenuto che ne assicuri la coerenza sistematica e la ragionevolezza delle applicazioni pratiche. Il criterio di delega che incide sull’ergastolo ostativo – continua il Ministro della Giustizia Andrea Orlando – tiene conto della giurisprudenza della Cedu. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella decisione del 25 novembre 2014 sul caso Vasilescu contro il Belgio, ha affermato che, quando manca una prospettiva di liberazione anticipata per l’ergastolano, il trattamento è inumano e viola l’Art. 3 della Convenzione. Se è vero che attualmente l’Ordinamento contempla dei correttivi che permettono anche ai condannati all’ergastolo, a determinate condizioni, di poter uscire dal carcere e rientrare nella collettività – quali la semilibertà o la liberazione condizionale – sono moltissimi i casi di detenuti in espiazione della pena dell’ergastolo per reati ostativi; è indispensabile sul punto una adeguata riflessione, che assicuri il raccordo di tutte le istanze complessivamente coinvolte.”.

Con la proposta dell’On. Bruno Bossio, viene, infatti, proposto di aggiungere alle ipotesi contemplate nell’articolo 4 bis quella secondo cui i medesimi benefìci possono essere concessi anche quando risulti che la mancata collaborazione non fa venir meno il sussistere dei requisiti, diversi dalla collaborazione medesima, che di quei benefìci permettono la concessione. Con ciò rimanendo fermo il presupposto generale per l’applicabilità del nuovo comma 1 bis, costituito dal fatto che «siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva»: presupposto attraverso il quale resta previsto, con riguardo ai condannati o internati per i delitti di cui al comma 1, un regime più rigoroso, circa la concessione dei benefìci in oggetto, rispetto ai condannati o internati per i delitti di cui al comma 1-ter, il quale richiede, per il medesimo fine, che «non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva». 
La proposta di legge, pertanto, non abroga la disposizione del comma 1 dell’articolo 4-bis, che per certe tipologie di delitto subordina, ordinariamente, l’applicabilità dei benefìci ivi previsti alla collaborazione con la giustizia, bensì intende eliminare l’attuale sussistere di casi in cui tale disposizione risulta insuperabile: ipotesi, quest’ultima, che si configura drammatica nell’eventualità (frequente per i reati di cui al citato comma 1) della condanna all’ergastolo precludendo, di fatto, al non collaborante – senza alcuna considerazione dei motivi o del contesto della mancata collaborazione – qualsiasi prospettiva di affrancamento dalla condizione detentiva o anche di uscita solo temporanea dal carcere (a parte il caso eccezionale del permesso di necessità di cui all’Art. 30 della Legge n. 354/1975). La proposta di legge, piuttosto, trasforma l’attuale previsione della mancata collaborazione come presunzione ordinariamente assoluta di insussistenza dei requisiti che consentono, di regola, l’accesso del detenuto o dell’internato ai benefìci previsti dalla Legge n. 354/1975 in una presunzione relativa e in quanto tale superabile, con adeguata motivazione, da parte del giudice: fermo restando sempre, come detto, che «siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva». 

All’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 si propone di aggiungere un nuovo comma 3-ter sancendo che le informazioni richieste dall’autorità giudiziaria agli organi preposti per l’ammissione dei condannati o degli internati ai benefìci penitenziari non debbano contenere alcun parere sulla concessione di tali benefìci ma fornire elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa la permanenza dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si ritiene opportuno, altresì, stabilire che gli eventuali pareri espressi nelle note informative non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione. Infatti, frequentemente, per come riportato dalla giurisprudenza di legittimità, la magistratura di sorveglianza per negare la concessione dei benefìci in questione si limita a trascrivere in modo apodittico, riproducendo il contenuto generico delle informative del comitato provinciale per la sicurezza pubblica o delle Forze di polizia, senza enunciare gli elementi di fatto dai quali ha tratto il proprio convincimento afferente i collegamenti del condannato con la criminalità.

262780_455911204467755_282597913_nIl comma 2 dell’articolo unico della proposta di legge ha l’effetto di estendere la disposizione del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che preclude ai condannati e agli internati, in assenza di collaborazione, anche l’accesso alla liberazione condizionale, un istituto che «rappresenta un particolare aspetto della fase esecutiva della pena restrittiva della libertà personale e si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato. (Corte costituzionale, sentenza n. 204 del 1974). L’aggiunta, al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, del riferimento nella sua interezza al comma 1-bis dell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, pone rimedio, fra l’altro, all’inconveniente tecnico determinatosi in forza delle modifiche introdotte con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, attraverso lo scorporo in più commi di quanto in precedenza previsto unitariamente al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 per cui, non essendo stato richiamato, nel nuovo testo del primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, anche il suddetto nuovo comma 1-bis dell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (in quanto norma non indicante elenchi di delitti rilevanti ai fini delle ipotesi di preclusione dell’accesso alla liberazione condizionale), tale comma 1-bis non risulta più ripreso, ora, con riguardo alla liberazione condizionale (pure per la parte che non costituisce contenuto della presente proposta di legge). 

La proposta sopra formulata trova la sua motivazione principale nell’insostenibilità della presunzione assoluta del mancato realizzarsi del fine rieducativo della pena, o dei progressi nella rieducazione ritenuti rilevanti dalla legge ai fini dei benefìci penitenziari, per il mero sussistere di una condotta non collaborante ai sensi dell’articolo 58-ter della legge n. 354 del 1975 da parte del detenuto che pure sia stato autore di uno dei reati particolarmente gravi di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975.

     PROPOSTA DI LEGGE

 Art. 1.      1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altresì nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefìci citati»;

          b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
      «3-ter. Le informazioni previste dal presente articolo non devono contenere pareri sulla concessione dei benefìci, bensì fornire elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l’attualità di collegamenti dei condannati o internati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Gli eventuali pareri espressi dagli organi preposti non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione».

      2. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2 e 3».

Proposta di Legge AC 3091 dell’On. Bruno Bossio ed altri

Intervento del Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando

 

 

 

Leva (Pd) : “Piegare per forza il diritto penale alle logiche del consenso è quanto di più sbagliato ci possa essere”


On Danilo Leva Partito Democratico“Immaginare che la lotta alla corruzione si possa svolgere solo ed esclusivamente con un aumento delle pene ed un allungamento della prescrizione è una illusione. Può essere utile se un partito desidera che i sondaggi gli siano favorevoli, ma non serve a risolvere il problema della corruzione”. Danilo Leva, avvocato, parlamentare del Pd, già responsabile Giustizia del partito durante la segreteria Epifani, considera non tutte positive le iniziative di riforma della giustizia messe in campo dal governo di Matteo Renzi. “Con questi interventi non si va al cuore dei problemi e non li si affrontano per quelli che sono. L’impostazione di fondo è quella di rincorrere l’ opinione pubblica con soluzioni che, si è certi, ne incontrano il favore. Ma è sbagliato e sicuramente poco efficace per rendere davvero efficiente il sistema giudiziario: piegare per forza il diritto penale alle logiche del consenso è quanto di più sbagliato ci possa essere”.

I problemi, però, esistono davvero. E troppi processi finiscono con una prescrizione. Come va affrontato allora questo handicap, che giustamente desta anche proteste e rabbia, soprattutto quando sono in gioco inchieste che riguardano l’uso del denaro pubblico?

“Quando si parla di prescrizione ci vuole equilibrio. Non bisogna dimenticare che è un principio a garanzia del cittadino, il quale ha diritto a un processo dalla durata ragionevole. Allungare i termini della prescrizione a dismisura, come è stato fatto, non va bene. A causa del combinato disposto dell’aumento della pena e dell’aumento della prescrizione, più tutti i meccanismi di sospensione tra i diversi gradi di giudizio, si arriva, per alcune tipologia di reati, a oltre 15 anni. Si arriva al paradosso che un cittadino si può veder comminare una condanna dopo oltre15 anni. In uno stato di diritto come il nostro, con un sistema della pena improntato alla prevenzione e alla rieducazione, arrivare alla pena dopo così tanti anni, a chi è utile? E’ utile a far aumentare  un punto nei sondaggi, ma non  a costruire un sistema penale efficiente”.

Però il sistema penale va reso più efficiente, altrimenti non solo non funziona bene, ma troppe persone vengono per anni pubblicamente messe di fronte al paese come possibili rei, e poi o finiscono prosciolti o prescritti, o se sono colpevoli, patteggiano in tempi brevi pene che limitano il rischio di finire al fresco e scompaiono dalle inchieste.  

“Non ci sono scorciatoie: bisogna accorciare i tempi del processo, rendendo più efficiente la macchina della giustizia, e bisogna essere efficaci, con pena certa, che produca effetti, rimuovendo la differenza tra pena edittale, pena comminata e pena effettivamente eseguita. Oggi non c’è nulla di tutto questo. Qualche passo in avanti è stato fatto, naturalmente. Penso alla riforma della responsabilità civile e a quella della custodia cautelare. Ma rischiano di essere vanificati da questo continuo rincorrere la pancia degli italiani, invece di affrontare i problemi. Senza considerare le contraddizioni. Con una mano si aumentano le pene per il furto in appartamento e con l’altra si introduce l’istituto della tenuità del fatto, peraltro declinato in modo discutibile”.

Che i processi debbano essere più veloci è chiaro. Ma quali iniziative si devono prendere per ottenere sul serio questo risultato?

“Intanto dovremmo fare una riflessione  vera sulla fase delle indagini preliminari. Segnalo in proposito che oggi la maggior parte dei processi si prescrive nella fase delle indagini preliminari. Non è un fatto fisiologico. Quindi credo che sia necessario aprire una riflessione vera per capire ciò che accade. Per esempio, io penso che sarebbe necessario e utile introdurre alcuni termini di fase, relativi alle indagini preliminari, molto più stringenti anche rispetto a quelli che abbiamo oggi”.

I termini già esistono. Perché non funzionano?

“La verità è che, chiuse le indagini preliminari, il pm non ha l’obbligo di esercitare subito l’azione penale. Può farlo subito come due anni più tardi. Ecco. Questo per esempio è un meccanismo che rischia di trasformare l’obbligatorietà dell’azione penale in discrezionalità, che è ben altra cosa”.

E allora?

“E allora potremmo collegare la durata ragionevole del processo alla sospensione o meno dei termini di prescrizione tra il primo, il secondo grado e il terzo grado. Nel senso che i termini stessi si posso sospendere se il pm ha esercitato l’azione penale entro un tot di tempo, altrimenti non si può dar corso alla sospensione. D’altra parte, il processo non può trasformarsi né in un giudizio anticipato di colpevolezza, né tantomeno  una sorta di calvario che poi mortifica la dignità stessa del cittadino”.

Non sono proposte semplici da spiegare all’opinione pubblica…

“Quando si fanno le riforme bisogna capire quali obiettivi di fondo bisogna raggiungere, quale strada bisogna percorrere. Non è l’andare in sé l’obiettivo. Ma l’andare in una direzione. E secondo me la direzione è che bisogna costruire un sistema penale sicuramente efficiente e che torni a fare il suo mestiere. Anche dal punto di vista della prevenzione. Per esempio, i reati contro la Pubblica Amministrazione andrebbero perseguiti con determinazione, introducendo anche  strumenti investigativi che siano  forti, come quelli oggi in vigore per combattere i reati di mafia. Così combatti la corruzione, non con misure di propaganda….”

E le intercettazioni? Sono indispensabili per trovare le prove ma troppo spesso finiscono sui giornali anche conversazioni che non c’entrano con il reato da perseguire.

“Nell’ordinamento già esiste l’udienza stralcio. E le intercettazioni sono uno strumento indispensabile per le indagini quale mezzo di  ricerca delle prove. E’ uno strumento che da questo punto di vista non va assolutamente indebolito. Quel che si può e si dovrebbe fare è introdurre un sistema di responsabilità oggettive per la fuga di notizie. Beninteso, responsabilità di chi lascia fuggire le notizie, non certo del giornalista che utilizza le informazioni: lui fa solo il proprio mestiere. Tanto è vero che quando le notizie, come dire?, non devono uscire, non escono mai, quando invece fa comodo farle uscire escono sempre. Non possiamo prendercela con i giornalisti. Il tema riguarda la fonte. C’è già l’obbligo di non mettere nelle ordinanze le trascrizioni delle intercettazioni non pertinenti. Chi è che non lo rispetta? Perché non lo rispetta? Perché informazioni che non devono circolare circolano? La responsabilità è di chi lascia circolare quelle informazioni. Ma questi sono solo alcuni temi nell’ambito della riforma della giustizia. Per esempio: si può pensare a una riforma del Csm?”

Parliamo anche di struttura. Di attrezzature. Ce ne sono a sufficienza per rendere i processi più rapidi, è un problema di organizzazione o di mezzi?

“Mi limito a ribadire che riformare la giustizia senza soldi e senza investimenti è impossibile. Se un cancelliere lavora fino alle due di pomeriggio e non anche di pomeriggio perché non ci sono i soldi per gli straordinari, è inutile pensare al processo veloce. Certo, in molti casi è anche un problema di organizzazione. Ma la vera riforma della giustizia è questa: vogliamo velocizzare i processi? Non c’è bisogno di norme strane. Bisogna consentire di avere personale nelle cancellerie, consentire l’affermazione del processo telematico, bisogna insomma mettere qualche soldo su questo grande obiettivo di modernizzazione. La bacchetta magica è questa”.

Roberto Seghetti

http://www.ilcampodelleidee.it – 09 Maggio 2015