Carceri, va valutata la richiesta del detenuto di essere spostato in una cella non fumatori


Corte di cassazione1Va affrontata seriamente la richiesta del detenuto di essere trasferito in una cella per non fumatori. In generale, per la Cassazione, Sentenza n. 17014/2015, tutti i reclami che lamentano la violazione di «diritti soggettivi», fa cui svetta la carenza di spazio, non possono essere liquidati con formule generiche ma esigono sempre una valutazione concreta delle condizioni della carcerazione.

Il caso
– Il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza aveva respinto tutte le doglianze di un detenuto. Riguardo la dedotta impossibilità di utilizzare la lavanderia esterna, il giudice ha stabilito che dipendeva soltanto dall’assenza della specifica domanda. Non era vero, invece, che il farmaco richiesto non gli veniva somministrato essendo al contrario provato che ne riceveva gratuitamente uno equivalente. Mentre la cella (per sei persone) era «in linea con quanto prescritto dalla legge».

La motivazione
– Proposto ricorso, i giudici di legittimità hanno in primis chiarito che, dopo la sentenza della Consulta 26/1999, il ricorso per Cassazione avverso il rigetto dei reclami dei detenuti è sempre «ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione dei diritti soggettivi». Per cui, prosegue la sentenza, mentre la questione della lavanderia esula da tale categoria, le altre doglianze meritano di essere valutate riguardando «situazioni tali da incidere sul diritto alla salute e sul diritto ad una pena detentiva in linea con il divieto di trattamenti inumani».

E se non vi è motivo di dubitare della idoneità del farmaco, con riguardo invece alla spazio intramurario «il provvedimento impugnato non affronta realmente i temi posti nei reclami». In assenza di una chiara regolamentazione normativa, infatti, la Suprema corte ricorda che il «parametro di riferimento» resta la sentenza Torreggiani emessa dalla Cedu nel 2013 dove si stabilisce che lo spazio minimo a disposizione del detenuto «non può essere inferiore a tre metri quadrati».

Ciò detto, continua la Corte, «il giudice del reclamo è chiamato ad accertare e valutare la condizione di fatto della carcerazione». Al contrario, nel caso in esame «il provvedimento si limita ad affermare che la camera detentiva è in linea con quanto prescritto dalla legge senza precisare qual è la sua superficie in rapporto al numero delle persone che la occupano». «Si tratta di risposta non adeguata», chiosano i giudici.

Infine con riferimento alla questione del fumo passivo, la Corte stabilisce che mentre la richiesta di essere messi in una cella dove si può fumare rende la doglianza inammissibile, la domanda opposta investendo un «aspetto indubbiamente correlato alla tutela del diritto alla salute» merita una risposta adeguata.

Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 17014/2015 del 23/04/2015

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