Di qualunque condanna si tratti, è inammissibile una carcerazione non protesa alla riammissione in società. C’è una norma nell’ordinamento penitenziario che è stigmate, preclusione di speranza, mutilazione di rieducazione, negazione di umanità.
C’è una norma che spezza ogni anelito dì cambiamento a coloro che sono stati condannati per una determinata categoria di reati, salvo che collaborino con la giustizia. C’è una norma che e incostituzionale e deve essere abrogata.
E’ l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario. E una nonna tarlata da stridenti contraddizioni rispetto al dettato costituzionale, scaturigine di indirizzi giurisprudenziali schizofrenici. I giudici di legittimità esprimono principi assoluti e inderogabili afferenti alla proiezione di ogni pena alla rieducazione del condannato per poi stravolgerli ineluttabilmente a fronte dello sbarramento cieco dei reati ostativi alla concessione di qualsivoglia beneficio intramurario ad eccezione della liberazione anticipata.
Si impone, dunque, un adeguamento normativo della legislazione ordinaria a quella di rango costituzionale reso più cogente da imperativi comunitari che ricordano come sia inammissibile una carcerazione non protesa alla riammissione della persona detenuta nel tessuto sociale, alla aspirazione alla libertà, alla speranza di restituzione alla vita (Vinter c. Regno Unito).
Occorre una visione costituzionalmente orientata dell’accesso alle misure alternative alla carcerazione attraverso verifiche del percorso compiuto dalla persona ristretta avulse da meccanismi mercimoniosi; una “valutazione della condotta complessiva – per usare le parole della Cassazione – che consenta di verificare che l’azione rieducativa svolta abbia condotto il detenuto ad una revisione critica della vita anteatta”; una valutazione che non radichi il giudizio sul compiuto ravvedimento del condannato a logiche auto od eteroaccusatorie che si scontrano con principi anch’essi di valore e rango costituzionale, ma adotti criteri personalistici ed esuli da logiche preconcette ed aprioristiche.
“Nemo tenetur se detergere” è principio cui è improntato l’intero sistema ordinamentale e da esso trae sostanza la giurisprudenza di legittimità che con indirizzo costante afferma: “la concessione delle misure alternative alla detenzione non presuppone la confessione del condannato”. Nessuno può essere coartato all’autoaccusa, ad affermare la propria responsabilità penale; nessuno può essere privato del diritto di professarsi innocente (magari perfino di esserlo!). É una tutela offerta dalla Costituzione e racchiusa nei principi di inviolabilità del diritto di difesa e di non colpevolezza posti a presidio della libertà – da intendersi come valore assoluto e preminente – ma anche del decoro e della reputazione del soggetto nel contesto in cui il vive.
La correlazione tra aspirazione all’accesso ai benefici penitenziari e obbligatorio approdo a condotte auto ed etero accusatorie – quando non meramente delatorie – contrasta con violenza con i principi evocati e si pone in feroce contrapposizione con il diritto di qualunque soggetto, perfino condannato con sentenza definitiva, a proclamare la propria innocenza.
La Corte Costituzionale ha offerto uno spunto di cambiamento, un segnale positivo affermando l’esistenza di “un criterio costituzionalmente vincolante” che impone di “escludere rigidi automatismi” nella materia dei benefici penitenziari, ossia divieti aprioristici all’accesso ai benefìci premiali e alle misure alternative al carcere tratti dal tipo di reato.
Esiste, dunque, una vistosa separazione tra compimento del percorso rieducativo e collaborazione con la giustizia per cui è, deve essere, del tutto ammissibile che un percorso di reinserimento nel tessuto sociale possa dirsi compiuto anche in difetto di approdo alla scelta collaborativa. Nessun uomo può giungere al pentimento, quello autentico dell’anima, se non sarà mai perdonato. Nessuna spinta positiva esercita una pena che non ha fine né emenda. Il 4 bis è una norma che deve essere cancellata. Lo chiede la Costituzione, lo chiede la ragione.
Avv. Maria Brucale
Il Garantista, 30 aprile 2015