Giustizia: cancelliamo il 4 bis della Legge Penitenziaria, è contro la Costituzione


281778_203223483069863_6404471_nDi qualunque condanna si tratti, è inammissibile una carcerazione non protesa alla riammissione in società. C’è una norma nell’ordinamento penitenziario che è stigmate, preclusione di speranza, mutilazione di rieducazione, negazione di umanità.

C’è una norma che spezza ogni anelito dì cambiamento a coloro che sono stati condannati per una determinata categoria di reati, salvo che collaborino con la giustizia. C’è una norma che e incostituzionale e deve essere abrogata.

E’ l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario. E una nonna tarlata da stridenti contraddizioni rispetto al dettato costituzionale, scaturigine di indirizzi giurisprudenziali schizofrenici. I giudici di legittimità esprimono principi assoluti e inderogabili afferenti alla proiezione di ogni pena alla rieducazione del condannato per poi stravolgerli ineluttabilmente a fronte dello sbarramento cieco dei reati ostativi alla concessione di qualsivoglia beneficio intramurario ad eccezione della liberazione anticipata.

Si impone, dunque, un adeguamento normativo della legislazione ordinaria a quella di rango costituzionale reso più cogente da imperativi comunitari che ricordano come sia inammissibile una carcerazione non protesa alla riammissione della persona detenuta nel tessuto sociale, alla aspirazione alla libertà, alla speranza di restituzione alla vita (Vinter c. Regno Unito).

Occorre una visione costituzionalmente orientata dell’accesso alle misure alternative alla carcerazione attraverso verifiche del percorso compiuto dalla persona ristretta avulse da meccanismi mercimoniosi; una “valutazione della condotta complessiva – per usare le parole della Cassazione – che consenta di verificare che l’azione rieducativa svolta abbia condotto il detenuto ad una revisione critica della vita anteatta”; una valutazione che non radichi il giudizio sul compiuto ravvedimento del condannato a logiche auto od eteroaccusatorie che si scontrano con principi anch’essi di valore e rango costituzionale, ma adotti criteri personalistici ed esuli da logiche preconcette ed aprioristiche.

“Nemo tenetur se detergere” è principio cui è improntato l’intero sistema ordinamentale e da esso trae sostanza la giurisprudenza di legittimità che con indirizzo costante afferma: “la concessione delle misure alternative alla detenzione non presuppone la confessione del condannato”. Nessuno può essere coartato all’autoaccusa, ad affermare la propria responsabilità penale; nessuno può essere privato del diritto di professarsi innocente (magari perfino di esserlo!). É una tutela offerta dalla Costituzione e racchiusa nei principi di inviolabilità del diritto di difesa e di non colpevolezza posti a presidio della libertà – da intendersi come valore assoluto e preminente – ma anche del decoro e della reputazione del soggetto nel contesto in cui il vive.

La correlazione tra aspirazione all’accesso ai benefici penitenziari e obbligatorio approdo a condotte auto ed etero accusatorie – quando non meramente delatorie – contrasta con violenza con i principi evocati e si pone in feroce contrapposizione con il diritto di qualunque soggetto, perfino condannato con sentenza definitiva, a proclamare la propria innocenza.

La Corte Costituzionale ha offerto uno spunto di cambiamento, un segnale positivo affermando l’esistenza di “un criterio costituzionalmente vincolante” che impone di “escludere rigidi automatismi” nella materia dei benefici penitenziari, ossia divieti aprioristici all’accesso ai benefìci premiali e alle misure alternative al carcere tratti dal tipo di reato.

Esiste, dunque, una vistosa separazione tra compimento del percorso rieducativo e collaborazione con la giustizia per cui è, deve essere, del tutto ammissibile che un percorso di reinserimento nel tessuto sociale possa dirsi compiuto anche in difetto di approdo alla scelta collaborativa. Nessun uomo può giungere al pentimento, quello autentico dell’anima, se non sarà mai perdonato. Nessuna spinta positiva esercita una pena che non ha fine né emenda. Il 4 bis è una norma che deve essere cancellata. Lo chiede la Costituzione, lo chiede la ragione.

Avv. Maria Brucale

Il Garantista, 30 aprile 2015

Carceri, Visita Ispettiva a Terni del Sen. Compagna e Mazzotta dei Radicali


Carcere di TerniSoddisfazione del parlamentare di Ncd: “La gestione della struttura la allontana dall’area del malessere. Necessario differenziare tra custodia cautelare e detenuti con sentenze”. Una visita da parte di un parlamentare presso una casa circondariale è un diritto, ma anche un dovere: per queste ragioni, nella mattinata di lunedì 27 aprile il senatore di Nuovo Centro Destra Luigi Compagna, insieme a Luigi Mazzotta, presidente dell’associazione Per La Grande Napoli (Radicali italiani), hanno effettuato una visita ispettiva presso le carceri di Vocabolo Sabbione.

Detenuti da diverse realtà Terni è vicina a Roma e il carcere umbro è “interessante e articolato per la composizione dei suoi ospiti”.

Così ha esordito il senatore Compagna parlando dei risultati, molto positivi, della visita effettuata. “La provenienza dei detenuti -ha spiegato il parlamentare- non è quella del malessere sociale e della delinquenza umbri, ma questi arrivano da altre realtà, anche lontane: in particolare, sono stato colpito dal fatto che Nicola Cosentino fosse stato trasferito a Terni e ho reputato giusto effettuare un incontro con la direttrice della struttura, Chiara Pellegrini, e il comandante della Polizia penitenziaria, Fabio Gallo”.

Condizioni soddisfacenti Come ha spiegato Compagna, le condizioni della struttura sono molto soddisfacenti, perché “si allontanano dall’area del malessere”. Fra i detenuti, nonostante la presenza di un 10% di stranieri, non si creano condizioni di insofferenza razziale. La logistica è buona, così come lo sono le condizioni in cui gli stessi detenuti vivono in cella: tra di essi, molti alloggiano da soli, mentre altri arrivano a un massimo di tre individui. Lo stesso è stato rilevato per la situazione sanitaria interna al carcere, che grazie “all’impegno e alla solerzia degli operatori funziona in modo pronto ed efficiente”.

“Forno solidale” e personale Due sono state le sottolineature del senatore Campagna: in primis, un appello alla Regione per l’investimento di maggiori risorse per portare a termine il progetto della panetteria solidale, facendo così “veri passi in avanti in tema di diritto al lavoro”, quindi un auspicio, quello di poter vedere in futuro aumentate le unità di personale, al fine di garantire un funzionamento ancor più organizzato del carcere, specialmente con una migliore distribuzione fra gli addetti alle custodie cautelari e a chi è detenuto dopo l’emanazione di una sentenza.

Noemi Matteucci

http://www.umbria24.it, 28 aprile 2015

Intervista di Radio Radicale al Sen. Compagna ed al Radicale Mazzotta

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Civitavecchia: detenuta suicida, Direttrice e Funzionari di Polizia Penitenziaria condannati per omicidio colposo


Casa Circondariale di CivitavecchiaSi tolse la vita impiccandosi in cella, dopo aver tentato il suicidio un’altra volta, nella stessa settimana. Una morte annunciata quella di Anna Toracchi, donna affetta da sindrome bipolare, per cui l’allora direttrice del carcere di Civitavecchia, Patrizia Bravetti, non avrebbe disposto un regime di sorveglianza adeguato a scongiurare la tragedia.

Ora le scelte operate dal funzionario sono state giudicate come un errore di valutazione dal giudice monocratico Monica Ciancio, che ha condannato la Bravetti a un anno di carcere, con l’accusa di omicidio colposo. Lo stesso verdetto di condanna a dodici mesi di reclusione è stato pronunciato dal magistrato nei confronti di Marco Celli, comandante delle guardie del penitenziario, e di Cecilia Ciocci, responsabile del reparto femminile del carcere. Il giudice, invece, ha assolto Paolo Badellino, lo psichiatra che aveva in cura la donna poiché il medico, dopo aver segnalato le problematiche comportamentali, consigliò alla direttrice di ricoverare la Toracchi in un ospedale psichiatrico.

Ai familiari della giovane – assistiti dagli avvocati Valerio Aulino e Alessandra Pietrantoni – il magistrato ha riconosciuto una provvisionale di 10 mila euro. La tragedia risale alla mattina del 20 giugno del 2009, quando le guardie carcerarie aprirono la cella dove era detenuta la Toracchi e la trovarono impiccata alla finestra. Tragedia non inattesa. Solo tre giorni prima, la donna, 35 anni, aveva cominciato a battersi la testa contro il muro per protesta.

A rendere ancora più amara la disgrazia, la circostanza che il 13 giugno la Toracchi aveva provato a suicidarsi proprio impiccandosi con il cavo della televisione. Nonostante i segnali mostrati dalla detenuta, la direttrice si limitò a stabilire un regime chiamato “grande sorveglianza” che prevedeva un controllo della detenuta a intervalli di dieci minuti. Tempo sufficiente alla donna per suicidarsi.

Giulio De Santis

Corriere della Sera, 28 aprile 2015

Carceri, va valutata la richiesta del detenuto di essere spostato in una cella non fumatori


Corte di cassazione1Va affrontata seriamente la richiesta del detenuto di essere trasferito in una cella per non fumatori. In generale, per la Cassazione, Sentenza n. 17014/2015, tutti i reclami che lamentano la violazione di «diritti soggettivi», fa cui svetta la carenza di spazio, non possono essere liquidati con formule generiche ma esigono sempre una valutazione concreta delle condizioni della carcerazione.

Il caso
– Il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza aveva respinto tutte le doglianze di un detenuto. Riguardo la dedotta impossibilità di utilizzare la lavanderia esterna, il giudice ha stabilito che dipendeva soltanto dall’assenza della specifica domanda. Non era vero, invece, che il farmaco richiesto non gli veniva somministrato essendo al contrario provato che ne riceveva gratuitamente uno equivalente. Mentre la cella (per sei persone) era «in linea con quanto prescritto dalla legge».

La motivazione
– Proposto ricorso, i giudici di legittimità hanno in primis chiarito che, dopo la sentenza della Consulta 26/1999, il ricorso per Cassazione avverso il rigetto dei reclami dei detenuti è sempre «ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione dei diritti soggettivi». Per cui, prosegue la sentenza, mentre la questione della lavanderia esula da tale categoria, le altre doglianze meritano di essere valutate riguardando «situazioni tali da incidere sul diritto alla salute e sul diritto ad una pena detentiva in linea con il divieto di trattamenti inumani».

E se non vi è motivo di dubitare della idoneità del farmaco, con riguardo invece alla spazio intramurario «il provvedimento impugnato non affronta realmente i temi posti nei reclami». In assenza di una chiara regolamentazione normativa, infatti, la Suprema corte ricorda che il «parametro di riferimento» resta la sentenza Torreggiani emessa dalla Cedu nel 2013 dove si stabilisce che lo spazio minimo a disposizione del detenuto «non può essere inferiore a tre metri quadrati».

Ciò detto, continua la Corte, «il giudice del reclamo è chiamato ad accertare e valutare la condizione di fatto della carcerazione». Al contrario, nel caso in esame «il provvedimento si limita ad affermare che la camera detentiva è in linea con quanto prescritto dalla legge senza precisare qual è la sua superficie in rapporto al numero delle persone che la occupano». «Si tratta di risposta non adeguata», chiosano i giudici.

Infine con riferimento alla questione del fumo passivo, la Corte stabilisce che mentre la richiesta di essere messi in una cella dove si può fumare rende la doglianza inammissibile, la domanda opposta investendo un «aspetto indubbiamente correlato alla tutela del diritto alla salute» merita una risposta adeguata.

Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 17014/2015 del 23/04/2015

Salute dei detenuti, il diritto d’accesso agli atti va garantito anche dall’Istituto Penitenziario


Consiglio di StatoIl diritto d’accesso agli atti sulla salute dei detenuti va garantito anche dall’istituto penitenziario che li ha conservati stabilmente e non solo dall’Asl a cui il legislatore ha deciso di trasferire la competenza sull’assistenza sanitaria carceraria. A stabilirlo è il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1137/2015, depositata dalla Quarta sezione il 6 marzo scorso. I giudici, in linea con quanto deciso in primo grado, hanno bocciato il ricorso del ministero della Giustizia e di una casa circondariale che col silenzio-diniego avevano negato ad un ex detenuto, in carcere per cinque mesi da novembre 2010 ad aprile 2011, ma poi scarcerato e prosciolto con sentenza di assoluzione, di estrarre copia della propria documentazione medica per conoscere le terapie sanitarie praticate durante il periodo di detenzione.
Per l’ex detenuto, la domanda di accesso era necessaria per attivare la causa di riparazione per ingiusta detenzione come disciplinato dal Codice di procedura penale (artt. 314-315). A parere del Ministero, è l’Asl e non più l’Amministrazione carceraria a dover garantire l’accesso a tali atti poiché dal 2008 l’assistenza sanitaria penitenziaria è stata ormai trasferita al Servizio sanitario nazionale come disposto dal Governo su legge delega del Parlamento (Dpcm 1 aprile 2008 che fissa “le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria”).

Secondo il collegio, invece, «vero è infatti che dall’entrata in vigore del DPCM dell’agosto 2008 la documentazione sanitaria riguardante lo stato di salute dei detenuti è formata dalle Asl, ma nulla vieta che i documenti sanitari in questione siano detenuti e conservati presso la struttura carceraria presso cui l’appellato è stato ristretto». Il principio è stato chiarito dopo aver sottolineato che «riguardo ai principi di tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. deve essere comunque garantito l’accesso ai documenti a chi deve acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura degli interessi giuridicamente protetti» e che «l’art. 25 comma 2 della legge n. 241/90 – “Accesso ai documenti amministrativi”, ndr – stabilisce che è tenuta ad esibire i documenti l’Amministrazione che ha formato l’atto o che lo detiene stabilmente e tale norma non appare…preclusiva all’accoglimento dell’istanza di accesso» come nella controversia in esame.

Per i giudici di Palazzo Spada dunque «non viene allora disatteso il dettato legislativo che ha individuato, sia pure in via alternativa, l’Amministrazione tenuta a consentire l’esercizio del diritto di accesso, nel soggetto che detiene stabilmente, e quindi conserva, la relativa documentazione». Nel caso di specie, è stato precisato, «legittimamente e correttamente la domanda di accesso è stata rivolta dall’interessato alla Casa Circondariale, quale Amministrazione che conserva i documenti, ed è sempre la stessa Casa Circondariale che deve puntualmente evadere l’istanza».

In tema di diritto d’accesso a tali dati, come spiegato nella sentenza, l’istituto penitenziario è quindi la Pubblica amministrazione che possiede la documentazione sanitaria richiesta dal detenuto (art. 22, legge n. 241/1990) e che non a caso, nella fattispecie, è stata facilmente individuata dal collegio con la lettura di una nota già inviata al Tar dallo stesso direttore dell’istituto che, tra le altre cose, riferiva che «“… la richiesta dell’avvocato è stata pertanto girata…alla infermeria dove sono giacenti le cartelle cliniche…”».

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 1137/2015 del 06/03/2015