Giustizia: difesa d’ufficio vera; addio agli avvocati “di fortuna”. Soddisfatte le Camere Penali


Avvocati togheIl lavoro che ha portato alla riforma della difesa d’ufficio è nato con l’ambizione di dare una risposta a una esigenza avvertita da anni: quella di restituire ai cittadini che si avvalgono dell’opera del difensore d’ufficio il loro diritto ad una difesa effettiva. Si tratta di una riforma coraggiosa, fortemente voluta dall’Unione delle Camere penali italiane e rappresenta il positivo esito di una battaglia storica, sempre combattuta sul terreno del diritto alla effettività della difesa e nell’esclusivo interesse dei cittadini.

Abbiamo da sempre sostenuto che la riforma del 2001 ha finito per “legittimare l’incompetenza”, non prevedendo idonee garanzie di efficienza del difensore d’ufficio. Ai fini della iscrizione nell’elenco erano infatti previsti due criteri alternativi: la comprovata esperienza professionale (due anni di iscrizione all’albo) ovvero la frequenza di corsi, senza tuttavia alcun obbligo di verifica della competenza specifica. Ovvio che un simile sistema, omettendo qualsivoglia controllo sulla preparazione tecnica, ha di fatto reso la difesa d’ufficio aperta a tutti, anche a quei professionisti che mai hanno esercitato nel settore penale.

La nuova disciplina introduce invece requisiti più stringenti: conseguimento del titolo di specialista in materia penale; superamento di un esame di idoneità all’esito della partecipazione a corsi biennali di formazione ed aggiornamento, organizzati dal Consiglio dell’Ordine circondariale o dalle Camere penali; la comprovata esperienza professionale, requisito ora valido solo per gli avvocati iscritti all’albo da almeno 5 anni. A ciò si aggiunge la novità delle verifiche annuali circa l’esercizio continuativo della professione in ambito penale, necessario per la permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio. È una riforma che ha l’obiettivo di garantire in concreto la effettività della difesa tecnica che, da alcuni decenni, l’Unione delle Camere penali cerca con forza di imporre.

Detto ciò, voglio rispondere a coloro che, spostando strumentalmente il campo di battaglia sul terreno del caotico groviglio delle rivendicazioni corporative, definiscono la riforma come eccessivamente severa e punitiva per i giovani. Non mi sorprendono simili valutazioni in quanto la difesa d’ufficio ha da sempre creato, in una parte dell’Avvocatura, molte aspettative: il miraggio di un terreno fertile di compensi, cui accedere peraltro facilmente e senza troppi scrupoli. Si è totalmente perduto il senso del ruolo che si assume con la iscrizione alla lista dei difensori d’ufficio. Ebbene, la mia risposta è semplicemente un invito a ricordare l’unica funzione della difesa d’ufficio.

L’Unione delle Camere penali ha puntualizzato, in più occasioni, che la difesa d’ufficio “è uno strumento di straordinaria importanza non certo per il professionista che la esercita, ma per i cittadini che ne usufruiscono”. È questa l’unica chiave di lettura di una riforma che disegna un “nuovo difensore d’ufficio”: preparato, indipendente e consapevole del proprio ruolo; in altri termini, è una riforma che ci restituisce l’idea che il difensore d’ufficio sia realmente “garante della lealtà dello Stato”. Come già evidenziato in un recente documento dell’Osservatorio Ucpi sulla difesa d’ufficio, che ho l’onore di guidare, il recupero di questa concezione della funzione difensiva e del ruolo del difensore rappresenta la difficile battaglia culturale che le Camere penali dovranno affrontare e, non a caso, si parlava in questi termini anche nel dibattito parlamentare che condusse alla riforma del 200: “Il giusto processo, il processo accusatorio è una grande vittoria, però sia i giudici, sia gli avvocati devono cambiare la loro cultura e adeguarla alle nuove conquiste”.

Anche la magistratura deve essere protagonista di una “inversione di rotta” di tipo culturale, perché il diritto ad una difesa d’ufficio piena ed effettiva va garantito da tutti e sempre, tanto nella forma quanto nella sostanza. Si deve abbandonare la “logica dei manichini” che riconosce al difensore d’ufficio il secondario ruolo di convitato di pietra, la cui presenza serve solo alla “forma” e ad ottenere quella rapidità tanto cara a chi si preoccupa esclusivamente della tempistica processuale, lasciando spesso da parte il diritto di difesa ed i più elementari canoni di civiltà giuridica.

Ci si riferisce, ad esempio, al ricorso sistematico alle sostituzioni “volanti” effettuate in udienza dal giudice che, anche in casi di abbandono di difesa, designa un sostituto immediatamente reperibile, sempre diverso, che non conosce gli atti. Su sollecitazione dell’Ucpi e del Consiglio nazionale forense, lo schema di decreto legislativo inizialmente conteneva delle correzioni sul punto, venute poi meno in quanto considerate fuori delega dalle commissioni parlamentari. Abbiamo oggi ottenuto uno straordinario risultato, ma il lavoro in materia di difesa d’ufficio non può dirsi concluso: si tratta di correggere ogni ulteriore criticità che comprime irrimediabilmente il diritto dei cittadini ad una difesa piena ed effettiva. È questa la più grande delle scommesse e vogliamo vincerla.

Paola Rebecchi (Responsabile Osservatorio Ucpi sulla Difesa d’ufficio)

Il Garantista, 3 febbraio 2015

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