Carceri, possibile prolungare l’orario di colloquio con i familiari detenuti al 41 bis


Cella 41 bis OPNei giorni scorsi, la Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Cortese, Rel. Cavallo) con Sentenza nr. 3115, depositata il 22 Gennaio 2015, si è pronunciata nuovamente in merito allo svolgimento dei colloqui con i familiari da parte dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis c. 2 dell’Ordinamento Penitenziario, volgarmente noto come “carcere duro”.

I Giudici della Cassazione, per l’ennesima volta, hanno chiarito che anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato “in assenza di specifiche disposizioni ministeriali” debbono valere le regole generali previste dall’Ordinamento Penitenziario “non oggetto di sospensione” precisando che il 41 bis “nulla stabilisce sulla durata massima del colloquio” mentre “il parametro di riferimento della norma è comunque rappresentato dalle normali regole di trattamento dei detenuti” poiché “l’ampiezza della previsione normativa in materia di colloqui è tale da indurre a ritenere che ulteriori limitazioni, al di là di quelle previste, non siano possibili, salvo che derivino da un’assoluta incompatibilità della norma ordinamentale – di volta in volta considerata – con i contenuti tipici del regime differenziato.”

Com’è noto, l’Ordinamento Penitenziario all’Art. 18 c. 2 prevede che “Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari” mentre il Regolamento di Esecuzione Penitenziaria all’Art. 37 c. 10 prevede che “Il colloquio ha la durata massima di un’ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l’Istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l’internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l’organizzazione dell’Istituto lo consentono. ….”.

L’Art. 41 bis O.P. citato nulla stabilisce sulla durata massima del colloquio tra familiari e detenuto: il parametro di riferimento della norma è comunque rappresentato dalle normali regole di trattamento dei detenuti. Per tale motivo, il detenuto che intenderà ottenere il prolungamento dell’orario di colloquio con i propri familiari sino a due ore, potrà presentare apposita richiesta al Direttore dell’Istituto Penitenziario ove si trova ristretto. Nell’istanza (vds. fac-simile disponibile alla fine di questa pagina) andranno indicati i motivi per i quali si chiede il prolungamento della durata del colloquio altrimenti si correrà il rischio di vedersela respinta. Uno dei motivi più importanti, da evidenziare, è l’eccessiva lontananza dal luogo di residenza dei propri familiari con quello del luogo di detenzione, una circostanza che – il più delle volte – anche per difficoltà di natura economica, impedisce di poter effettuare ogni mese il colloquio mensile cui si ha diritto.

Il Direttore dell’Istituto Penitenziario, a norma dell’Art. 75 c. 4 del Regolamento di Esecuzione Penitenziaria, “nel più breve tempo possibile” deve informare il detenuto che ha presentato l’istanza “dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento”.

Contro la determinazione del Direttore, il detenuto personalmente o il suo difensore di fiducia, ai sensi degli Artt. 35 bis e 69 c. 6 lett. b) dell’Ordinamento Penitenziario, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento, può presentare reclamo giurisdizionale al Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente.

Nel caso di rigetto da parte del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto, nel termine di 15 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa, reclamo al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente.

Nell’ipotesi in cui anche quest’ultimo rigettasse, nel termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa, può essere proposto reclamo alla Corte Suprema di Cassazione per violazione di legge.

fac-simile istanza prolungamento colloqui 41 bis

 

 

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