Droghe: Cassazione, incostituzionalità Fini-Giovanardi non incide sulla custodia cautelare


cassazioneL’incostituzionalità della Fini-Giovanardi sotto il profilo della equiparazione tra droghe leggere e droghe pesanti (sentenza 32/2014 della Consulta) non incide sulla rideterminazione della custodia cautelare per i procedimenti in corso e nei quali la fase cautelare sia stata già chiusa. Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Cassazione (sentenza 44895/14, depositata martedì) respingendo il ricorso di un imputato cagliaritano, impugnazione rimessa dalla Quarta sezione per un conflitto giurisprudenziale sul tema.

L’uomo era finito in custodia cautelare nel giugno del 2013 per detenzione a fini di spaccio di marijuana, in concorso con altre dieci persone. Prima il Gip poi il Riesame avevano più volte respinto la richiesta di sostituzione della misura e/o la sua revoca, anche dopo che la Consulta, nel marzo di quest’anno, aveva dichiarato l’incostituzionalità parziale della Fini-Giovanardi.

Secondo i difensori la custodia cautelare dell’imputato, protrattasi per più di otto mesi – a fronte di un termine massimo di tre mesi alla luce del ripristino delle vecchie e più miti sanzioni – doveva essere dichiarata illegittima “per contagio”, considerata la patologia originaria della norma caduta, con un effetto giuridico “ora per allora”.

La Quarta penale, esaminando il caso, aveva rilevato un precedente simile (Corte costituzionale 253/2004) che, in materia di presofferto all’estero, aveva riaperto il computo dei termini in senso favorevole all’imputato, anche di fronte a una fase procedimentale (la custodia cautelare) già chiusa.

Le Sezioni unite, al termine di una lunghissima ricostruzione storica/giuridica, sono però pervenute a una decisione diversa rispetto al precedente di dieci anni fa, negando l’effetto benefico retroattivo della pronuncia della Consulta sugli arresti del sospetto spacciatore sardo. Questo perché, argomenta il relatore, nonostante lo scrutinio costituzionale “la legittimità di un provvedimento nel momento della sua adozione e fino al momento della cessazione dei suoi effetti era ed è rimasta perfettamente tale; l’atto ha esaurito i suoi effetti indiretti, sulla disciplina delle durata delle fasi della custodia cautelare, all’interno di un quadro di stabilità normativa, senza ulteriori ricadute nella vicenda cautelare; infatti la fase successiva, non ancora conclusa, ha visto l’immediata potenziale applicabilità della nuova disciplina fin dall’inizio della sua vigenza”.

Applicare invece il parametro di calcolo “nuovo “a una fase procedimentale già chiusa e a sua modo “perfetta” darebbe invece luogo a un risultato “illegittimo”. In sostanza, a giudizio delle Sezioni unite, “in questo caso per tutto il periodo di riferimento (la fase cautelare, ndr) il parametro normativo è stato rispettato”. Se successivamente alla fase considerata sono cambiate le regole “non può ritenersi tuttavia che la disciplina del sistema della custodia cautelare che ha trovato applicazione (…) debba essere considerata irragionevole e comporti una violazione dell’articolo 3 della Costituzione”.

Alessandro Galimberti

Il Sole 24 Ore, 30 ottobre 2014

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