E’ in vigore dal 28 giugno il D.L. 92 del 2014, che dovrebbe offrire ristoro ai detenuti che abbiano vissuto in condizioni inumane e degradanti la loro carcerazione. Oltre all’abominio degli otto euro per ogni giorno di tortura a chi sia stato scarcerato, il decreto dispone che il detenuto, che abbia patito per più di 15 giorni (quindici giorni di tortura non hanno mai fatto male a nessuno! Per quelli, ti danno otto euro al giorno!) una carcerazione in condizioni tali da violare l’art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, possa presentare, personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale, un’istanza al magistrato di sorveglianza, chiedendo, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva da espiare pari a un giorno per ogni dieci durante i quali il richiedente ha subito il pregiudizio.
Se la carcerazione inumana e degradante si è patita o si patisce in custodia cautelare – che in ipotesi potrebbe non portare mai ad una condanna detentiva da espiare e sulla quale applicare la decurtazione – si può chiedere il risarcimento in denaro, i famosi 8 euro, al Tribunale del capoluogo del distretto dove si ha la residenza che deciderà in composizione monocratica.
Attenzione però. La domanda per chi è stato scarcerato, può essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o di custodia cautelare. Se, dunque, hai subito per anni l’orrore e l’afflizione di una carcerazione bestiale ma sei libero da più di sei mesi, nessun risarcimento ti è dovuto.
Se invece il detenuto aveva già adito la Corte di Strasburgo per denunciare la violazione dell’art. 3 della convenzione, può chiedere il risarcimento con le consuete modalità, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, solo se il suo ricorso non è già stato valutato in termini di ricevibilità. Ciò implica che è imposto al detenuto che affronta l’alea del giudizio a Strasburgo di rinunciare ex ante al risarcimento. Se è “intervenuta una decisione sulla ricevibilità” (dunque anche se non è ricevibile?), il rimedio risarcitorio è precluso.
E’ già caos assoluto. Chi deve attestare, provare, certificare che lo stato di carcerazione del richiedente abbia in effetti violato la convenzione europea di riferimento? Sarà il detenuto ad affermarlo nel proporre l’istanza, ma chi verificherà l’effettività del patito e lamentato pregiudizio? Sarà il direttore del carcere a dover dire se nella cella del richiedente gli è stato concesso uno spazio vitale aderente alle normative europee? Se ha goduto dei tre metri quadri, tolto il mobilio, valutati come minimo spazio accettabile per una detenzione “umana”?
Direbbe il direttore di un carcere che nel suo istituto i detenuti sono o sono stati trattati come bestie? Si dovrà disporre perizia per misurare le celle e i metri fruibili per singolo ristretto? E se sì, a carico di chi sarà posto l’onere di liquidazione delle spese peritali? E se un detenuto lamenta una carcerazione inumana in tante carceri diverse, lontane tra loro, per essere stato trasferito come accade da una punta all’altra del nostro bel paese, si dovrà interpellare ogni carcere? Si dovrà fare istanza a ciascun magistrato di sorveglianza competente per territorio? Il decreto nulla dice. Le difficoltà applicative ed i dubbi interpretativi sono enormi.
La palla è nelle mani di una magistratura di sorveglianza già al collasso e già incapace di sopperire ad un carico di lavoro via via crescente cui a giorni si aggiungerà una valanga di richieste risarcitorie. I tempi delle decisioni si preannunciano lunghissimi, ben lontani dalla sostanza della decretazione di urgenza: provvedere con immediatezza a risolvere una situazione di imminente problematicità. Ai detenuti, già torturati o in immanente condizione di tortura, la triste constatazione che nulla è stato fatto.
Avv. Maria Brucale
Il Garantista, 03 Luglio 2014
cara magistratura allora tanto per cominciare., gli 8.00 al giorno spendeteveli in medicine VOI CHE LA VITA DI UN ESSERE UMANO NON VALE 8.00 EURO AL GIORNO LA VITA NON HA PREZZO.non è all,asta delle vostre battute sui tavoli è il vostro campanellino .con la crisi che avete fatto venire in questo paese tra voi è i politici vi potete permettere risarcimenti è braccialetti vergognatevi siete una massa di melva non vi rendete conto ho fate finta è lo sapete che l,unica soluzione a tutto è AMNISTIA INDULTO .
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Nell’articolo dell’Avv. Maria Brucale, per errore, è stato riportato che ” ….Se, dunque, hai subito per anni l’orrore e l’afflizione di una carcerazione bestiale ma sei libero da più di sei mesi, nessun risarcimento ti è dovuto….”
Evidenzio, invece, che l’azione di cui all’Art. 35 ter comma 3 dell’Ordinamento Penitenziario e cioè la richiesta di risarcimento danni, può essere presentata entro 6 mesi decorrenti dal 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del Decreto Legge nr. 92/2014 come espressamente previsto dall’Art. 2 comma 1 del medesimo Decreto, anche da coloro che siano stati scarcerati da più di sei mesi.
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