Risarcimenti per detenzione inumana, in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 92/2014


 Varata con decreto urgente la disciplina del rimedio “compensativo” richiesto dalla Corte di Strasburgo per la carcerazione in condizioni “disumane”.

È approdato infatti ieri nella Gazzetta Ufficiale 147 il decreto legge 92/2014 che introduce il rimedio giurisdizionale di carattere risarcitorio del danno sofferto dalle persone detenute e internate in condizioni contrarie alla dignità e all’umanità (articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), richiesto dalla stessa alta Corte con la sentenza Torreggiani dell’8 gennaio 2013.

Il ricorso, la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 35-ter, legge 354/75 (articolo 1, dl 92/2014), distingue tre possibili modalità di risarcimento, correlate essenzialmente alla durata del pregiudizio subito dai soggetti ristretti.

Se il danno consiste in una detenzione in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione, protrattasi per un perìodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio (comma 1, articolo 35-ter).

Il comma 2, articolo 35-ter, prevede una seconda fattispecie, integrata qualora il residuo dì pena ancora da espiare non consenta l’integrale detrazione di pena prevista dall’ipotesi precedente. Subentra allora la liquidazione in favore del richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede negli stessi termini anche nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione sia stato inferiore a 15 giorni.

Il comma 3, articolo 35-ter, regola la terza modalità risarcitoria, che concerne il danno sofferto in relazione a periodi di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ai sensi dell’articolo 657, Cpp, ovvero i soggetti danneggiati che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere. In questi casi, la domanda deve essere proposta, nel termine decadenziale di sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o di custodia cautelare, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio i soggetti hanno la residenza. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti, Cpc, con decreto non reclamabile, liquidando il danno nelle medesime forme sopra indicate.

L’articolo 2, di 92/2014, introduce una disciplina transitoria, modellata su quella prevista dall’articolo 6 della legge 89 del 24 marzo 2001 (“legge Pinto”), applicato le con riguardo a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano cessato di espiare la pena detentiva o non si trovino più in stato di custodia cautelare in carcere, i quali dovranno proporre l’azione risarcitoria di cui all’articolo 35-ter, comma 3, legge 354/75, entro se i mesi decorrenti dalla stessa data, a pena di decadenza.

Entro lo stesso termine, chi abbia già presentato ricorso alla Cedu per violazione dell’articolo 3, potrà formulare la domanda di risarcimento ai sensi dell’articolo 35-ter, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della Corte europea, la domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea. La cancelleria del giudice adito informerà senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate, nel t er-mine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Arresti domiciliari, si aspetta il braccialetto elettronico

Oltre al risarcimento per detenzione inumana, il decreto legge 92/2014 introduce altre importanti novità, che spaziano dall’ordinamento penitenziario, a quello minorile; dal Codice di procedura penale all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

Viene introdotto l’obbligo per il giudice di sorveglianza che provvede su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da tribunali o corti penali internazionali, di darne immediata comunicazione al ministro della Giustizia, che informa il ministro degli Affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l’organismo che ha pronunciato la condanna (articolo 3). In ausilio agli uffici di sorveglianza viene prevista la possibilità di impiego degli assistenti volontari, sia pure con compiti meramente ausiliari (articolo 1, comma 2).

In materia di disciplina esecutiva degli arresti domiciliari disposti in sostituzione della custodia cautelare, è riformulato l’articolo 97-bis, disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale: il giudice della cautela, in caso di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, può autorizzare il differimento dell’esecuzione dell’ordinanza per il tempo necessario alle forze dell’ordine per acquisire la materiale disponibilità dei dispositivi elettronici di controllo (“braccialetto elettronico”).

In tema di ordinamento minorile, è modificato il testo dell’articolo 24 del Dlgs 272/1989, con estensione delle disposizioni in materia di esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti dei minorenni a chi non ha ancora 25 anni.

Il dl 92/14 interviene, inoltre, con una rimodulazione della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e abbrevia la durata del corso di formazione degli agenti e vice ispettori neoassunti. È anche disposto, per due anni, il divieto di comandi e distacchi del personale del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (articolo 6 e 7).

Il quadro delle riforme si chiude con la riformulazione del comma 2-bis dell’articolo 275 del Codice di procedura penale, con riguardo alle condizioni di applicabilità della custodia cautelare in carcere (che non potrà più essere disposta se il giudice ritenga che la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni), per armonizzarne la disciplina la con le disposizioni dettate dall’articolo 656 del Codice di procedura penale, relativamente alle ipotesi di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (articolo 8, dl 92/2014).

Fai clic per accedere a decreto_risarcimenti.pdf

Fabio Fiorentin

Il Sole 24 Ore, 28 giugno 2014

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