Slitta il Decreto per il risarcimento ai detenuti… è ad “alto tasso di impopolarità”


carceri cella affollataPrende corpo, ma dovrebbe essere formalizzato solo al prossimo Consiglio dei ministri, l’annunciato (anche a Strasburgo) rimedio “compensativo” per i detenuti che subiscono o abbiano subito una carcerazione “inumana e degradante”.

“Costretto” dalla Corte dei diritti dell’uomo, il governo, in una prima versione del decreto legge approvato venerdì scorso, ha previsto misure risarcitorie consistenti o nella riduzione di un giorno ogni 10 di pena oppure, se si è già fuori dal carcere, in un indennizzo pari a 8 euro per ciascun giorno trascorso in condizioni “degradanti”.

Assai meno dei 20 euro al giorno stabiliti a Strasburgo per risarcire i detenuti, e non senza una serie di condizioni, a cominciare dal periodo minimo di “tortura” sofferto per poter essere indennizzati, cioè non meno di 15 giorni.

Il detenuto dovrà rivolgersi al magistrato di sorveglianza per ottenere il risarcimento, cioè lo “sconto” di un giorno ogni dieci ancora da espiare. Ad esempio, se la pena residua è di un anno, si uscirà 30 giorni prima; se è di tre anni, tre mesi prima. Tuttavia, se la pena residua non consente la detrazione dell’intera misura percentuale, il magistrato liquiderà a titolo di risarcimento danni una somma pari a 8 euro per ciascuna giornata trascorsa in condizione degradanti.

Ad esempio, se resta da scontare un anno di pena ma, considerato il periodo di sofferenze lo sconto dovrebbe essere di due anni, sull’anno residuo verrà calcolato il risarcimento in ragione di 8 euro al giorno.

Avrà diritto al risarcimento anche chi ha subito le condizioni inumane e degradanti durante la carcerazione preventiva. In tal caso, se il periodo in custodia cautelare non è computabile nella determinazione della pena da espiare, entro sei mesi dalla cessazione della detenzione può essere chiesto il risarcimento del danno. Idem per chi è già fuori, avendo già scontato interamente la sua pena. Sono ovviamente previste norme transitorie.

Chi, al momento dell’entrata in vigore del decreto, ha finito già di espiare la pena, definitiva o in custodia cautelare, può chiedere il risarcimento entro sei mesi. Lo stesso termine è dato ai detenuti e internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte di Strasburgo, qualora il loro ricorso non sia stato ancora dichiarato “ricevibile”. Resteranno a Strasburgo, invece, quei ricorsi già in fase avanzata di cognizione per i quali, in caso di accoglimento, scatteranno indennizzi maggiori.

Sembra che Matteo Renzi temesse la reazione dell’opinione pubblica per questo provvedimento che, sebbene imposto da Strasburgo, ha un alto tasso di impopolarità. Salvo spiegare che lo Stato italiano, se non lo avesse varato, sarebbe stato costretto a pagare più del doppio di quanto dovrà pagare ai detenuti. E questo al di là del fatto, di per sé grave, di aver consentito una detenzione in condizioni di assoluta inciviltà.

Pena scontata del 10%, oppure 8 € al giorno (Public Policy)

Nel caso in cui un detenuto trascorra un periodo superiore a 15 giorni in condizione di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”), il Magistrato di Sorveglianza “dispone, a titolo di risarcimento del dallo, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”.

La misura scatta qualora il detenuto, personalmente o tramite difensore, presenti istanza. È previsto che “quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale il Magistrato di Sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio”.

Stesso trattamento nei casi in cui il periodo trascorso in condizioni disumane sia stato inferiore a 15 giorni, in caso di custodia cautelare o di pena espiata (in questi ultimi due casi l’istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dallo stato di detenzione o di custodia cautelare).

Le coperture, valutate in 5 milioni di euro per il 2014, in 10 milioni per 2015 e in circa 5,3 milioni per il 2016, saranno reperiti attingendo, per il 2014, al fondo dove vengono destinate le sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom), e, per gli anni 2015 e 2016, dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Confermata l’estensione ai minori di 25 anni delle misure cautelari, quelle alternative al carcere, previste per i minorenni. Eliminata solo la parte che specificava che le misure cautelari per gli under 25 venivano estese solo per motivi di studio, lavoro o famiglia. Attualmente l’estensione è prevista solo fino a 21 anni di età.

Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2014

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